25.06.03 free
CONSIGLIO di STATO - (sull'incarico di consulenza professionale,quale assistente sociale, e sulla illegittimita' della conseguente richiesta di riconoscimento di lavoro pubblico)
REPUBBLICA ITALIANA N. 5771/02 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2359 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 1996
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 2359 del 1996 proposto da Attanasi Rosanna, rappresentata e difesa dall’Avv. Pietro Quinto ed elettivamente domiciliata in Roma, via Mantegazza n. 24, presso il cav. Luigi Gardin
c o n t r o
Azienda USL Le/1 (ex USL Le/7 di Galatina) rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Flascassovitti ed elettivamente domiciliata in Roma, presso il cav. Luigi Gardin, via Mantegazza 24;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n. 854 del 14.11.1995, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dall’appellante.
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito, alla pubblica udienza del 10 maggio 2002, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, i difensoi delle parti come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
La sig.ra Attanasi presta la propria opera, come assistente sociale, presso il Consultorio famigliare di Cutrofiano della ex USL Le/7 di Galatina, in virtù di incarico di consulenza professionale conferito, la prima volta, con deliberazione del Comitato di gestione n. 630 del 14.9.1984, prorogato con deliberazione dello stesso organo n. 61 del 16.1.1987 e, infine, confermato a tempo indeterminato con deliberazione n. 849 del 25.9.1987.
Nel 1988 la sig.ra Attanasi, con ricorso dinanzi al Tar Puglia, ha chiesto che fosse accertato e dichiarato il rapporto di pubblico impiego intercorrente con la USL sin dal 1984, con ogni conseguenza di legge in ordine alla regolarizzazione del rapporto stesso sotto il profilo professionale ed assicurativo e alla corresponsione delle differenze retributive dovute in base ai contratti collettivi, ivi compresa l’indennità di maternità e post partum prevista dalla L. 30.12.1971 n. 1204.
Il Tar ha respinto il ricorso, in quanto ha ritenuto che tra la USL e la sig.ra Attanasi fosse stato instaurato e perdurasse un rapporto libero professionale previsto e disciplinato dall’ordinamento.
L’interessata ha proposto appello per l’annullamento della sentenza - perché, a suo avviso, le argomentazioni e conclusioni del Tar sarebbero in palese contrasto con i principi generali vigenti in materia di pubblico impiego - evocando in giudizio l’Azienda USL Le/1, nelle more, succeduta alla USL Le/7 di Galatina.
L’amministrazione intimata si è costituita e, con successiva memoria, ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione passiva, assumendo, al riguardo, di essere del tutto estranea alla vincenda processuale ed al sottostante rapporto di natura sostanziale dedotto in giudizio; ha, comunque, illustrato le ragioni di infondatezza del gravame.
Anche l’appellante, il 29.4.2002, ha depositato memoria, con la quale ha confutato l’eccezione sollevata dall’amministrazione appellata e, nel merito, ha ulteriormente ribadito le argomentazioni difensive svolte nell’atto introduttivo.
Successivamente, il 6.5.2002, ha prodotto note difensive.
D I R I T T O
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla intimata Azienda USL Le/1.
Questa sostiene di essere estranea alla vincenda processuale svoltasi in primo grado nei confronti della USL Le/7 di Galatina ed al sottostante rapporto dedotto in giudizio, in quanto le nuove aziende sanitarie locali non sono succedute in universum jus alle soppresse UUSSLL, essendo stata prevista per la definizione di tutti i rapporti di debito e credito pendenti al momento della suddetta soppressione una gestione a stralcio (art. 6, primo comma, L. 23.12.1994 n. 724) trasformata, poi, in gestione liquidatoria (art. 2, quattordicesimo comma, L. 28.12.1995 n. 549).
In conseguenza sostiene che, anche se il personale del SSN in servizio al momento della costituzione della aziende sanitarie è stato a queste trasferito, poiché le rivendicazioni economiche dell’appellante, riguardano gli anni precedenti al 1° gennaio 1995, epoca di entrata in funzione delle nuove aziende, e costituiscono, quindi, una partita debitoria della ex USL Le/7 di Galatina gravante sulla gestione liquidatoria, avrebbe dovuto essere evocato in giudizio il Direttore Generale dell’Azienda USL Le/1 nella qualità di liquidatore della cessata USL Le/7.
L’eccezione non può essere condivisa.
La giurisprudenza ha recentemente chiarito che il legislatore, nell’istituire l’azienda sanitaria come “ente dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica”, in luogo delle UUSSLL, ha ritenuto di dovere sgravare i nuovi enti dei debiti e dei crediti pregressi, demandando il compito di provvedere alla gestione di tali rapporti ad un organo straordinario istituito presso le Regioni (e successivamente alle gestioni liquidatorie).
Negli altri rapporti - e, in particolare, nei rapporti di lavoro del personale sia dipendente che parasubordinato (o a convenzione) - alla unità sanitaria locale è subentrata l’azienda USL, che ne ha ereditato le funzioni e tutti gli altri rapporti giuridici secondo le regole che disciplinano in via ordinaria la successione fra enti (cfr. tra le pronunce più recenti, C.d.S., Sez. V, 15.2.2002 n. 927 e Cass., Sez. lav., 12.11.2001 n. 14010).
Pertanto, poiché la domanda dell’appellante è diretta all’accertamento che il rapporto convenzionale a tempo determinato si è trasformato in rapporto a tempo indeterminato, deve ritenersi che correttamente la ASL, subentrata alla USL già nel corso del giudizio di primo grado, sia stata evocata nel presente giudizio di appello, essendo legittimata passiva secondo il sistema di cui agli artt. 110 e 111 c.p.c.).
Nel merito l’appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha giustamente rilevato, attraverso l’esame degli atti deliberativi succedutisi (con i quali il rapporto è stato costituito e successivamente confermato) e delle disposizioni statali e regionali disciplinanti lo status degli operatori convenzionati dei consultori famigliari, che, nella specie, non emergevano elementi tali da configurare un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato (che - appare opportuno precisare - sarebbe stato, comunque, nullo perché instaurato in violazione delle norme che disciplinano l’accesso al pubblico impiego), ma emergeva, invece, la instaurazione di un rapporto libero-professionale previsto e disciplinato dall’ordinamento.
Con la deliberazione n. 630 del 1984, l’incarico era stato, infatti, conferito in applicazione dell’art. 1, quinto comma, del d.l. n. 678 del 1981 (conv. nella L. n. 12 del 1982), che ammetteva le consulenze professionali per i servizi finalizzati all’attuazione delle LL. n. 405 del 1975 (istituzione dei consultori famigliari), n. 685 del 1975 (disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), n. 180 del 1978 (accertamernti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori), n. 194 del 1978 (tutela sociale della maternità e interruzione delle gravidanze). Successivamente, con la deliberazione n. 849 del 1987 (avente ad oggetto: “Presa d’atto circolare Assessorato Sanità Regione Puglia del 1.6.1987, concernente provvedimento G.R. n. 5517 del 26.5.1987. Adempimenti Piano Regionale Consultori Famigliari”), il Comitato di Gestione, viste la L. n. 833 del 1978, relativa alla riforma sanitaria, e le LL.RR. n. 30 del 1970 e n. 39 del 1985, relative all’organizzazione e funzionamento dei consultori famigliari, ha confermato il rapporto convenzionale, tenuto conto di quanto stabilito al punto 3) del Piano Regionale, il quale, con riguardo agli operatori dei consultori, stabiliva, “allo scopo di salvaguardare la sopravvivenza e la continuità del servizio consultoriale, … che la scadenza delle convenzioni, prevista dall’art. 4, ultimo comma, della L. n. 207 del 1985 (trattenimento in servizio sino all’espletamento dei primi concorsi pubblici) non debba riguardare il personale che opera nell’equipe consultoriale”.
Poiché, quindi, il rapporto posto in essere è rispondente al modello di rapporto professionale stabilito dalle norme si deve convenire con il primo giudice che non è possibile attribuire allo stesso una diversa qualificazione giuridica.
Né, d’altra parte, come opportunamente ha osservato il Tar, può darsi un particolare rilievo, idoneo a radicare il convincimento che si sia instaurato un rapporto di pubblico impiego, alla circostanza che con vari ordini di servizio - la maggior parte dei quali, peraltro, successivi alla data di proposizione del ricorso e, comunque, contenenti precrizioni generali ed astratte, dirette indistintamente agli operatori del Servizio medico di base - siano state impartite disposizioni in ordine all’orario di lavoro, alla firma di presenza, alla autorizzazione delle assenze, essendo tali disposizioni compatibili con l’attività professionale da svolgere nell’ambito di un consultorio, che postula una struttura fissa alla quale gli utenti si rivolgono, e, quindi, necessariamente soggetta ad esigenze organizzative.
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P. Q. M.
il Consiglio di Stato, Sezione quinta, respinge l’appello in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 10 maggio 2002,
con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Paolo BUONVINO Consigliere
Aldo FERA Consigliere
Filoreto D’AGOSTINO Consigliere
Nicolina PULLANO Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Nicolina Pullano f.to Claudio Varrone
IL SEGRETARIO
f.to Luciana Franchini
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il........ 18/10/2002.......................................
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE