05.04.2007 free
TAR CAMPANIA – (prova scritta concorso ASL: è legittima l’esclusione del candidato che numera le pagine? ).
§ - nelle procedure concorsuali il principio dell’anonimato delle prove scritte non può essere inteso in senso tanto rigoroso da invalidare ogni elaborato in cui sia astrattamente ipotizzabile la riconoscibilità del suo autore, poiché altrimenti non si potrebbe mai del tutto escludere la possibilità di riconoscere un candidato dalle modalità di stesura di uno scritto autografo. La capacità di un segno a fungere da elemento di identificazione sussiste piuttosto quando la particolarità riscontrata nell’elaborato assume un carattere oggettivamente ed inequivocabilmente anomalo rispetto alle ordinarie forme di manifestazione del pensiero e di riproduzione dello stesso per iscritto, pertanto, la numerazione progressiva dei fogli di un documento composto di una pluralità di facciate non integra gli estremi di un comportamento del concorrente chiaramente finalizzato a rendersi riconoscibile. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
TAR Campania, Sezione V, Sent. n. 913/2007
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FATTO
Con il presente ricorso – ritualmente notificato il 22 novembre 2004 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 26 novembre – la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato con cui è stata disposta la sua esclusione dal concorso pubblico per la copertura di 7 posti di Dirigente amministrativo, indetto dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli XXX con bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 14 luglio 2002.
Con il provvedimento di esclusione impugnato - intervenuto dopo espletata la prima prova, consistente in una prova scritta su argomenti di diritto - la commissione esaminatrice ha ritenuto di non dover procedere alla valutazione dell’elaborato redatto perché “. . .non valutabile per apposizione da parte del candidato del seguente contrassegno configurabile quel segno di riconoscimento dell’elaborato: numerazione dei fogli.”
A seguito di tale provvedimento, la ricorrente non è stata ammessa alla successiva prova teorico-pratica, risultando quindi esclusa dal concorso.
A sostegno dell’azione proposta ha sollevato diversi motivi di violazione di legge e di eccesso di potere, chiedendo l’annullamento dell’atto impugnato.
In data 7 dicembre 2004 si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Locale Napoli XXX, che ha contestato la fondatezza dell’azione proposta, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 5557/2004 del 9 dicembre 2004, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato, in quanto “. . . la mera numerazione dei fogli non costituisce segno di riconoscimento del candidato. . .” e che “. . .nella vicenda va parimenti salvaguardata la pretesa della ricorrente ad ottenere una corretta valutazione del proprio elaborato, pretesa che la pubblica amministrazione può garantire procedendo allo scrutinio del testo (ormai non più anonimo), mediante una motivazione ampia e analitica che, superando il mero voto numerico, permetta l’espressione di un giudizio estensibile e ricostruibile (cfr. T.A.R. Napoli, sez. V, sent. 16729 del 2004)”.
Con memoria versata in atti il 17 novembre 2005 la difesa dell’amministrazione sanitaria ha riferito che, a seguito della suindicata ordinanza cautelare del 9 dicembre 2004, la Commissione esaminatrice ha proceduto alla valutazione dell’elaborato della ricorrente, la quale, ammessa alla successiva prova pratica, è risultata classificata al 2° posto della graduatoria finale di merito, con punteggio complessivo di 75,050.
Alla pubblica udienza di merito dell’1 dicembre 2005, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato a verbale – per mero errore - l’avvenuto decesso dalla dott.ssa V.
Conseguentemente, con ordinanza collegiale n. 1025/2005 del 20 dicembre 2005, la Sezione ha dichiarato l’interruzione del giudizio per sopravvenuto decesso della ricorrente.
Con istanza depositata in data 26 aprile 2006, l’avv. XXX, premesso di aver formulato – per mero errore - la dichiarazione di decesso della ricorrente V., ha chiesto la revoca e/o la modifica della suindicata ordinanza collegiale di interruzione del processo, chiedendo, altresì la fissazione dell’udienza di merito del ricorso.
La causa è stata, quindi, nuovamente portata sul ruolo di merito e, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2006, è stata dunque chiamata e introitata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è procedibile e fondato e, come tale merita accoglimento.
Il ricorso è procedibile poiché la ricorrente, ammessa con riserva in sede cautelare al prosieguo della procedura selettiva, risulta essersi collocata in posizione utile in graduatoria ed ha quindi interesse alla decisione di merito della causa.
Sempre in rito, è destituita di fondamento l’eccezione della Asl di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un soggetto controinteressato, atteso che, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, non è configurabile la posizione di controinteressato in senso tecnico rispetto al ricorso proposto contro un provvedimento di esclusione dal concorso prima della nomina dei vincitori (tra le tante, Cons. St., sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5196).
Nel merito, il ricorso è fondato.
Il Collegio ritiene in toto condivisibili e sostanzialmente esaustive le motivazioni già poste dalla Sezione a sostegno della citata pronuncia cautelare favorevole. Una vicenda analoga è stata del resto già esaminata dalla Sezione, con uguale esito favorevole alla parte ricorrente, con la recente sentenza n. 16729 del 28 ottobre 2004 (anche in quel caso si aveva a che fare con un atto di esclusione basato sul fatto che la commissione esaminatrice aveva ritenuto che la numerazione delle pagine sull’elaborato presentato dall’interessato fosse configurabile come segno di riconoscimento).
In quella sede si sono affermati i seguenti principi (che anche in questo caso il Collegio ritiene di dovere ribadire):
- nelle procedure concorsuali il principio dell’anonimato delle prove scritte non può essere inteso in senso tanto rigoroso da invalidare ogni elaborato in cui sia astrattamente ipotizzabile la riconoscibilità del suo autore, poiché altrimenti non si potrebbe mai del tutto escludere la possibilità di riconoscere un candidato dalle modalità di stesura di uno scritto autografo (cfr. Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2002, n. 5132);
- la capacità di un segno a fungere da elemento di identificazione sussiste piuttosto quando la particolarità riscontrata nell’elaborato assume un carattere oggettivamente ed inequivocabilmente anomalo rispetto alle ordinarie forme di manifestazione del pensiero e di riproduzione dello stesso per iscritto (cfr. Cons. St., sez. V, 29 settembre 1999, n. 1208);
- la numerazione progressiva dei fogli di un documento composto di una pluralità di facciate non integra gli estremi di un comportamento del concorrente chiaramente finalizzato a rendersi riconoscibile.
In base ai sopra riaffermati canoni di giudizio, e conclusivamente, il ricorso deve giudicarsi fondato e meritevole di accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto di esclusione con esso impugnato.
Quanto alle spese, secondo la regola della soccombenza, le stesse devono porsi a carico della Asl intimata, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA, V^ Sezione,
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione con esso impugnato.
Condanna la ASL Napoli XX, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2006. Il Presidente Il Relatore