06.10.2006 free
CONSIGLIO di STATO - (sulla legittimità dei criteri fissati dal bando dell’Università per l’affidamento degli incarichi d’insegnamento del corso di laurea di I° livello in Infermieristica)
§ - Trattandosi di corso di laurea universitaria, trova applicazione, non già la disciplina di cui all' art. 3 D.Lgs. n. 502/1999 (concernente il riordino della normativa in materia sanitaria) bensì la normativa di cui al D.P.R. n. 117/2000, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 L. 3 luglio 1998, n. 210, nonché la disposizione di cui al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509/1999, la disciplina dell’organizzazione dell’attività didattica dei vari corsi di laurea, compresi quelli di I° livello ai regolamenti degli Atenei ed a quelli adottati dalle singole Facoltà. ( avv. ennio grassini - www.dirittosanitario.net)
sentenza N. 3413/06
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg.Dec. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in persona del Rettore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è legalmente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro ..... per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis 20 giugno 2005, n. 453; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani uditi altresì l’avv. dello Stato Melillo e l’avv. Racco; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Lazio il dott......, dirigente medico in servizio presso l’A.S.L. Roma E, ha impugnato il bando della Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’affidamento degli incarichi annuali di insegnamento nel corso di laurea di di I° livello in Infermieristica, classe I° delle lauree universitarie in Professioni Sanitarie Infermieristiche, anno accademico 2004-2005 nella parte in cui antepone le varie categorie di docenti universitari ai dirigenti medici dell’Azienda e rende impossibile la partecipazione di questi alla selezione per l’incarico di insegnamento di “Medicina Interna”, in quanto riservato ad un docente universitario. Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR adito ha accolto il ricorso richiamandosi a quanto statuito in precedenti sentenze dello stesso Tribunale. Nei riguardi di detta pronuncia l’Università ha interposto appello sostenendone l’erroneità, per avere le sentenze richiamate ritenuto applicabili nella selezione “de qua” il D.lgs. n. 502/1999 che concerne i corsi di diploma universitario, e non quelli di laurea di I° livello; ha altresì dedotto la nullità della sentenza stessa in quanto motivata solo “ob relationem” con riferimento ad altra statuizione giudiziale. L’appello è fondato.
La questione sottoposta all’esame del Collegio con il presente appello concerne la legittimità dei criteri fissati dal bando dell’Università per l’affidamento degli incarichi d’insegnamento del corso di laurea di I° livello in Infermieristica nell’a.a. 2004-2005. La medesima questione è stata affrontata dalla Sezione con decisione 29 luglio 2005, n. 4119, in sede di appello di altra sentenza del TAR Lazio n. 7380/03, che si riferiva ad analogo bando di concorso per l’a.a. 2002-2003: si tratta cioè della stessa sentenza del TAR alla cui motivazione aveva fatto rinvio la sentenza quivi gravata. In riforma della pronuncia di primo grado la anzidetta decisione della Sezione ha affermato che, trattandosi di corso di laurea universitaria, dovesse trovare applicazione, non già la disciplina di cui al richiamato art. 3 D.Lgs. n. 502/1999 (concernente il riordino della normativa in materia sanitaria) bensì la normativa di cui al D.P.R. n. 117/2000, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 L. 3 luglio 1998, n. 210, nonché la disposizione di cui al D.M. del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509/1999, la disciplina dell’organizzazione dell’attività didattica dei vari corsi di laurea, compresi quelli di I° livello ai regolamenti degli Atenei ed a quelli adottati dalle singole Facoltà.
In linea con quanto statuito dalla Sezione deve pertanto ritenersi che, anche nelle fattispecie in esame, alla selezione indetta dall’Università per il reclutamento del personale docente del corso di laurea di I° livello in Infermieristica nell’a.a. 2004-2005 non dovesse applicarsi la normativa di cui all’invocato D.Lgs. n. 502/1992. Sono pertanto prive di fondamento le censure prospettate con il ricorso introduttivo nei confronti del bando impugnato. Per quanto precede l’appello in esame deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso introduttivo con conseguente conferma degli atti impugnati. Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali inerenti i due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello in epigrafe indicate nei sensi e per gli gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2005 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente Luigi MARUOTTI Consigliere Carmine VOLPE Consigliere Giuseppe ROMEO Consigliere Lanfranco BALUCANI Consigliere Est.