06.05.03 free
CONS.STATO - ( sulle rivendicazioni economiche di dipendenti dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale - profilo prof.le biologo e chimico- e conseguente richiesta di mantenere la indennita’ propria del profilo prof.le di veterinario)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Reg.Dec.
N. 8469 Reg.Ric.
ANNO 2001
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, in persona del Presidente in carica sig. Vincenzo Piras, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Solinas ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'avv. Isabella Lesti, in Roma, Via Arenula n.21;
contro
Calaresu Giovanni, Mancuso Maria Rosalba e Pittau Grazia, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Accardo e Gianni Allena ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del primo difensore, in Roma, Via G. Bazzoni n.3;
per l'annullamento e/o riforma
della sentenza del TAR per la Sardegna n.442 dell’11.4.2001;
Visto il ricorso con i relativi allegati
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 26 novembre 2002 relatore il Consigliere Pietro Falcone. Uditi gli Avv.ti Solinas ed Allena;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1. Gli attuali appellati, dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna col profilo professionale di chimici o biologi, con distinti ricorsi in primo grado (nn.1020/94, 1021/94 e 1022/94), hanno chiesto l'annullamento della deliberazione della Giunta esecutiva dell’Istituto n.150 del 16 febbraio 1994, con la quale venne sospesa la corresponsione in loro favore delle indennità retributive proprie del personale appartenente al profilo funzionale di veterinario.
La sentenza, ora impugnata, ha accolto i ricorsi, previamente riuniti.
2. Con atto d’appello, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna sostiene l’erroneità della sentenza, di cui chiede la riforma, con articolate e diffuse argomentazioni.
3. Il ricorso in appello va accolto.
3.1. In via pregiudiziale, l’Istituto appellante ripropone l’eccezione d’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, per carenza d’interesse, in quanto la deliberazione impugnata avrebbe carattere soprassessorio.
L’eccezione va disattesa, considerato che l’oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto soggettivo all’attribuzione dell’indennità in questione.
3.2. Nel merito, l’appello è fondato.
Secondo il primo giudice, antecedentemente all’entrata
in vigore della l. 29 marzo 1983, n.93 e della l. 7 marzo 1985, n.97, sussisteva una completa equiparazione economica del personale in questione - anche avuto riguardo alle indennità ai medesimi spettanti - a prescindere dal titolo di studio posseduto. Una tale equiparazione costituisce una "posizione giuridica acquisita" per il personale medesimo, che, ai sensi dell’art.2 della l. n.97/1985 e dell'art.1 del D.P.R. 8 luglio 1986, n.662, dev'essere salvaguardata.
La tesi non è condivisibile.
Ai sensi della l. n.97/1985, il personale degli istituti zooprofilattici sperimentali di cui alla legge 23 giugno 1970, n.503, come modificata dalla legge 23 dicembre 1975, n.745, fa parte del comparto sanitario (art.1); con decreto del Presidente della Repubblica, si dovrà provvedere alla equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite (art.2).
In attuazione di quest’ultima disposizione, l’art.1 D.P.R. n.662/1986 ha disposto l'equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite nei termini di
cui alla tabella allegata.
L’allegata tabella di equiparazione ha così definito le corrispondenze tra:
Livelli e qualifiche | Livelli e qualifiche |
| previsti nell'accordo | previsti nel D.P.R. |
| del 5 dicembre 1980 I 25 giugno 1983, n. 348 |
| 7° capo laboratorio | 10° farmacista, veterinario, bio- |
| | logo, chimico coadiutore |
| 8° segretario generale | 10° direttore amministrativo |
| 8° aiuto | 10° farmacista, veterinario, bio- |
| | logo, chimico, coadiutore |
| 9° direttore - aiuto con 8 an-|11° veterinario, farmacista, bio- |
| ni di servizio alla data | logo, chimico dirigente |
| 20.12.1979 e incaricato da | |
| tale data della direzione | |
| di unità complesse organiz- | I
| zate anche in compartimento | I
| o dipartimento. I |
In tal modo, la salvaguardia, definita dalla citata tabella, prevede la corrispondenza tra livelli e qualifiche previste nell'accordo del 5 dicembre 1980 e livelli e qualifiche previste nel D.P.R. 25 giugno 1983, n.348; pertanto, l’equiparazione del personale chimico, biologo e veterinario si risolve nell’attribuzione del medesimo inquadramento, con corrispondente stato giuridico ed economico, proprio dello stesso livello d’appartenenza, senza estendersi ad indennità accessorie giustificate dalla specificità della prestazione professionale del personale veterinario.
In via sostanziale, l’art.2 D.P.R. n.662/1986 prevede che al personale degli istituti predetti si applichino le disposizioni del D.P.R. n.348/1983, recante l’accordo per il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali, con le decorrenze e modalità ivi previste.
Per quanto interessa, tale accordo distingue l’indennità spettante ai veterinari inquadrati nei livelli 9, 10 e 11 (art.40, indennità di zooiatria, zooprofilassi ed igiene alimentare), da quella spettante al personale inquadrato nei livelli 9, 10 e 11 dei ruoli sanitario, professionale e tecnico, con esclusione dei medici, dei veterinari e dei farmacisti (art.42, indennità di aggiornamento professionale).
Parimenti, i successivi accordi per il trattamento economico del personale delle Unità sanitarie locali hanno mantenuto distinta l'indennità specialistica spettante al solo personale veterinario (v. art.92 D.P.R. 20 maggio 1987, n.270 ed art.110 D.P.R. 28 novembre 1990, n.384).
4. Per quanto precede, il ricorso in epigrafe specificato va accolto, con riforma della sentenza appellata.
Le spese del doppio grado di giudizio possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2002, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Mario Egidio SCHINAIA Presidente
Alessandro PAJNO Consigliere
Luigi MARUOTTI Consigliere
Carmine VOLPE Consigliere
Pietro FALCONE Consigliere Est. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REPUBBLICA ITALIANA Sent.N. 442/2001
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ric. N. 1020/1994
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA 1021/1994
ha pronunciato la seguente 1022/1994
SENTENZA
sui ricorsi riuniti nn. 1020/94, 1021/94 e 1022/94, proposti rispettivamente da CALARESU Giovanni, MANCUSO Maria Rosalba e PITTAU Grazia, rappresentati e difesi originariamente dagli avv.ti Alberto Azzena e Gianni Allena e, a seguito della rinuncia al mandato del primo, solo da quest’ultimo, con elezione di domicilio in Cagliari, Corso Vittorio Emanuele n. 76, nello studio dell’avv. Benedetto Ballero, presso l’avv. Gianfranco Trullu;
contro
- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Solinas ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via Ancona n. 3, presso lo studio dell’avv. Giovanni Contu, relativamente a tutti i ricorsi;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta esecutiva n. 150 del 16.2.94 e di ogni altro atto ad essa comunque presupposto, conseguente o connesso;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ammistrazione resistente;
Visto l’atto di rinuncia al mandato dell’avv. Alberto Azzena relativamente a tutti i ricorsi;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Nominato relatore per la pubblica udienza del 13/03/2001 il consigliere Marco Lensi
Uditi l' avv. Enrico Salone, su delega, per i ricorrenti e l’avv. Mario Solinas per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con i ricorsi indicati in epigrafe, i ricorrenti, dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale della Sardegna Sassari, in possesso del profilo professionale di chimico o biologo, hanno impugnato la deliberazione della Giunta esecutiva n. 150 del 16.2.94, che ha sospeso la corresponsione in loro favore delle indennità retributive proprie del personale appartenente al profilo funzionale di Veterinario, per i seguenti motivi di diritto:
violazione del D.P.R. n. 662 dell’8.7.1986.
Tale decreto impone, infatti, la considerazione della specificità degli II.ZZ.SS. e la salvaguardia delle posizioni giudiriche acquisite.
Nel caso in esame la specificità delle funzioni dell’I.Z.S. di Sassari (al pari di tutti gli altri) sarebbe stata correttamente individuata nei compiti istituzionali e nella organizzazione che l’istituzione si è data per assolverli.
Infatti, la deliberazione n. 55 del 5.5.87, attributiva dell’indennità di cui si discute, rilevato in fatto che l’unità organica fondamentale per l’assolvimento delle funzioni e dei compiti istituzionali è il laboratorio, il cui affidamento è dato ad un laureato appartenente alla carriera direttiva dei sanitari, indipendentemente dal tipo di laurea posseduto, ne ha dedotto che il personale sanitario laureato, nell’ambito di qualifiche e valenze professionali identiche concorre in eguale misura alla ricerca e alla sperimentazione, in quanto ciascuno esplica un proprio ambito di ricerca nel quale non è fungibile con l’altro ma sta su un piano di pari valore.
A tale rilievo non poteva, ne può, che conseguire, secondo i ricorrenti, l’equiparazione retributiva, almeno fino a quando la specificità rilevata in fatto non si modifichi.
Di guisa che la delibera impugnata, nulla di nuovo rilevando circa tale specificità, si porrebbe in contrasto con la norma indicata, proprio perchè pretermette una specificità che era tenuta a considerare.
Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare per contraddittorietà, illogicità, perplessità, sviamento, carenza di motivazione ed errore sui presupposti.
Stante la rilevata specificità dell’Istituto, consistente nella sostanziale parità di valore delle valenze professionali che concorrono in pari misura alla realizzazione dei fini dell’Ente (delib. N. 55/87), i ricorrenti evidenziano la sussistenza dei vizi di eccesso di potere sopra specificati, considerato, altresì, la pretestuosità della richiesta di parere in proposito al Ministero della Sanità, atteso che tale Ministero aveva espresso il proprio parere nel 1987, posto alla base della citata deliberazione n. 55 del 5.5.87 favorevole ai ricorrenti.
I ricorrenti sostengono, infine, l’erroneità e insufficienza delle motivazioni e considerazioni contenute nel parere posto a base ed allegato alla deliberazione impugnata, la quale, pertanto, risulta priva di idonea motivazione.
Concludono per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
Si è costituita in giudizio relativamente a tutti i ricorsi, l’Amministrazione intimata, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dei ricorsi, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
A seguito della sentenza interlocutoria n. 1391/99 del 6 dicembre 1999, è stata acquisita agli atti del giudizio la necessaria documentazione.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2001, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
D I R I T T O
I ricorsi in esame sono già stati riuniti con la sentenza interlocutoria n. 1391/99 del 6 dicembre 1999.
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione dell'Amministrazione resistente di inammissibilità dei ricorsi in quanto proposti contro una deliberazione avente natura di atto meramente soprassessorio, dovendosi, al contrario, riconoscere a tale deliberazione l'immediata, attuale e concreta lesività degli interessi dei ricorrenti, in quanto, pur in attesa di un parere richiesto alla Direzione Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità, è stata comunque adottata una determinazione immediatamente lesiva degli interessi dei ricorrenti, essendo stata sospesa la corresponsione delle indennità retributive proprie del personale appartenente al profilo professionale veterinario.
Con i ricorsi in esame si chiede l'annullamento della delibera della Giunta esecutiva dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari n. 150 del 16 febbraio 1994, con la quale è stata sospesa la corresponsione in favore dei ricorrenti - dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna di Sassari, in possesso del profilo professionale di chimico o biologo - delle indennità retributive proprie del personale appartenente al profilo funzionale di veterinario.
Fondata risulta la prima censura, mossa con i ricorsi in esame, di violazione del D.P.R. n. 662 del 8 luglio 1986, nella parte in cui stabilisce che debba essere considerata la specificità degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e debbano essere salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite dal relativo personale.
Considerato che l’art.2 della L. n. 97 del 7/3/1985 stabilisce che “con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, si provvede alla equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite”; considerato, altresì, che l’art.1 del citato D.P.R. n.662/86 stabilisce che, “in attuazione della legge 7 marzo 1985, n. 97, l'equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale è disposta, tenuto conto della specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardate le posizioni giuridiche acquisite nei termini di cui alla tabella allegata”, non può che rilevarsi come la necessità di tenere conto della “specificità delle funzioni esplicate dagli istituti stessi” e la necessità di salvaguardare le “posizioni giuridiche acquisite” dal personale ivi operante, è espressamente sancita in tali norme.
Considerato, inoltre, che, nei periodi antecedenti l'entrata in vigore della legge quadro sul pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983, nonché della legge n. 97 del 7 marzo 1985 che ha inserito il personale degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali nel comparto sanitario, tale personale, ed in particolare - per ciò che qui interessa - il personale con qualifica di assistente, capo laboratorio, aiuto e direttore, investito delle funzioni apicali e sub apicali (veterinari, biologi, chimici e farmacisti), in forza del complesso normativo che disciplinava gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, costituito dalle leggi n. 503 del 23 giugno 1970 e n. 745 del 23 dicembre 1975, nonché – soprattutto - in forza degli accordi nazionali unici di durata triennale, che disciplinavano il rapporto di lavoro di tale personale con l'ente di appartenenza, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 745/75, ha goduto del medesimo trattamento economico in relazione alla qualifica rivestita ed al livello di appartenenza, senza alcuna distinzione tra personale appartenente all’una o all'altra categoria di laureati; considerato, infine, che tale completa equiparazione del trattamento economico per qualifiche e livelli di appartenenza, a prescindere dal titolo di studio posseduto (veterinari, biologi, chimici e farmacisti), ha, altresì, riguardato anche le indennità che sono state nel tempo riconosciute dai citati accordi nazionali a tale personale, ritiene il Collegio che la predetta circostanza di tale completa equiparazione economica del personale in questione - anche avuto riguardo alle indennità ai medesimi spettanti - a prescindere dal titolo di studio posseduto, costituisca per il personale medesimo una "posizione giuridica acquisita" che, ai sensi delle norme sopra menzionate, di cui all'articolo 2 della legge n. 97/85 e all'articolo 1 del D.P.R. n. 662/86, deve essere salvaguardata.
Ciò stante, considerato che, nei periodi pregressi, ai ricorrenti erano state riconosciute le stesse indennità attribuite al personale tecnico veterinario, in forza della deliberazione n. 55 del 5/5/87 dell'Istituto Zooprofilattico resistente, stante, altresì, il parere espresso in materia dalla Direzione Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità, trasmesso con nota del 9/9/1989, agli atti del giudizio, non può che ritenersi la fondatezza delle odierne doglianze di cui ai ricorsi in esame.
Pertanto, stante la fondatezza della censura esaminata ed assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, i ricorsi in esame devono essere accolti con conseguente annullamento dell'impugnata deliberazione della giunta esecutiva n. 150 del 16 febbraio 1994.
Stante la particolarità della questione esaminata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei giudizi.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
accoglie i ricorsi riuniti indicati in epigrafe, e per l'effetto annulla l'impugnata deliberazione della giunta esecutiva n. 150 del 16 febbraio 1994.
Spese compensate per tutti i giudizi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 13 marzo 2001 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori:
Alberto Manlio Sassu, presidente;
Manfredo Atzeni, consigliere;
Marco Lensi, consigliere estensore.