04.03.2005 free
TAR CAMPANIA - ( sulla giurisdizione del Giudice Ordinario per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa in favore di medico convenzionato)
§ - Il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa, quale è il distretto sanitario, è disciplinato dall’art. 15 ter D. Lgs. n. 502/92 che ne rimette la competenza al direttore generale il quale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procede alla scelta sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione rezione. La Commissione in esame non opera una valutazione comparativa degli aspiranti né redige una graduatoria dei medesimi ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità mentre la scelta della persona cui conferire l’incarico dirigenziale con un contratto di lavoro di diritto privato è rimessa al Direttore Generale senza che la legge ne indichi i criteri da seguire. E’, pertanto, da ritenere che la scelta in esame costituisce non già esercizio di attività amministrativa funzionalizzata, come tale devoluta alla cognizione del G.A., ma espressione di un’attività libera riconducibile alla capacità di diritto privato della pubblica amministrazione sindacabile dal Giudice Ordinario solo sotto il profilo del rispetto dei principi privatistici di correttezza e buona fede (www.dirittosanitario.net)
sentenza n. 1393/05
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania – sede di Napoli, Quinta Sezione,
composto dai Signori Magistrati:
- Dr. Carlo D’Alessandro - Presidente; - Dr. Paolo Carpentieri – Giudice; - Dr. Michelangelo Francavilla – Giudice relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 10423/04 R.G. proposto da G.S.domiciliato in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. e rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’avv. Gianpiero Pasquariello con studio in Caserta, via Turati n.55 CONTRO
AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, via Tommaso Caravita n. 10 presso lo studio dell’avv. Raffaello Capunzo che la rappresenta e difende nel presente giudizio E NEI CONFRONTI DI M. S. – non costituito in giudizio per l’annullamento:
1) del bando di avviso interno, affisso in data 21/06/04 all’Albo dell’A.S.L. CE 1, a firma del Direttore Generale p.t. dott. Francesco Bottino Alfonso, con cui è stata indetta la procedura per il conferimento di incarico provvisorio, per mesi otto, di Direttore di Distretto Sanitario presso il Distretto Sanitario n. 25, categoria professionale dei medici, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base, nella parte in cui consente la partecipazione ai medici convenzionati ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D. L.vo n. 229/99; 2) della delibera n. 452 del 14/06/04, sempre a firma del Direttore Generale p.t. dell’A.S.L. CE 1, richiamata nel bando di cui sub 1), nella parte in cui ha stabilito di emanare il suddetto bando di avviso interno; 3) del provvedimento prot. 2549 del 07/09/04, a firma del Direttore Generale p.t. dell’A.S.L. CE 1, con cui è stato conferito l’incarico provvisorio di Direttore del Distretto 25 al dott. S.M., medico in convenzione e di medicina generale, a seguito del bando di avviso interno di cui sub 1); 4) del verbale n. 4 del 06/08/04, quale ultimo atto con cui si individua l’elenco finale e definitivo degli ammessi, con cui la Commissione esaminatrice ha valutato positivamente la precedente copertura in via provvisoria dell’incarico di Direttore di Distretto e nella parte in cui non ha disposto il colloquio con i candidati;
Visti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo processuale; Designato il dott. Michelangelo Francavilla quale relatore per l’udienza in Camera di Consiglio del 20 gennaio 2005 fissata per l’esame delle istanze cautelari proposte dal G. con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti; Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale; Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO quanto segue:
FATTO
Con bando di avviso interno, affisso all’Albo il 21/06/04, l’A.S.L. Caserta 1 ha indetto la procedura per il conferimento di incarico provvisorio, per mesi otto, di Direttore Sanitario presso il Distretto Sanitario n. 25, categoria professionale dei medici, disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base, alla quale sono stati ammessi a partecipare i Dirigenti Medici di ruolo e, ai sensi dell’art. 8 comma 1 D. L.vo n. 229/99, i Medici convenzionati.
GS, medico alle dipendenze dell’A.S.L. Caserta 1, con ricorso notificato in date 20/07/04 e 10/08/04, ha impugnato il bando in esame deducendone l’illegittimità in relazione ai seguenti vizi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 8 bis D. L.vo n. 502/92 come modificato dall’art. 8 D. L.vo n. 229/99, violazione e falsa applicazione della normativa in materia di rapporto di convenzione tra medici e S.S.N., violazione dell’art. 48 L. n. 833/78 e degli accordi collettivi, violazione degli artt. 15 comma 7 e 15 ter D. L.vo n. 502/92; 2) violazione dell’art. 81 D.P.R. n. 384/90 ed eccesso di potere per difetto di presupposti; 3) violazione dell’art. 27 del C.C.N.L. e dell’art. 21 dell’atto aziendale (disciplina del conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali) con particolare riferimento agli incarichi provvisori; mancata indicazione dei presupposti di fatto e di diritto, omessa motivazione, difetto di presupposti legali, divieto di analogia con l’art. 3 sexies del D. L.vo n. 502/92 e difetto d’interesse pubblico.
Per questi motivi il ricorrente ha concluso per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria delle spese di lite. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in date 23/11/04 e 24/11/04 e depositato il 15/12/04, il G. ha impugnato il successivo verbale n. 4 del 06/08/04, con cui la commissione esaminatrice ha individuato l’elenco definitivo degli ammessi alla procedura oggetto di causa, e il provvedimento n. 2549 del 07/09/04, con cui l’incarico di provvisorio di Direttore del Distretto 25 è stato conferito al dott. SM, all’uopo prospettandone l’illegittimità in relazione ai seguenti vizi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15-ter comma 2 D. L.vo n. 502/92, violazione dell’art. 97 Cost., difetto d’interesse pubblico ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza ed illogicità; 2) illegittimità derivata, violazione dell’art. 3 sexies comma 3 D. L.vo n. 502/92, violazione dell’art. 3 L. n. 241/90, illegittimità della motivazione ed eccesso di potere per sviamento; 3) violazione di legge per motivazione ingiusta ed irragionevole, inosservanza dell’ordine del Giudice, disparità di trattamento e violazione della par condicio tra gli aspiranti, manifesta arbitrarietà; 4) violazione dell’art. 3 D.P.R. n. 484/97 per mancato espletamento del colloquio da parte della Commissione nella procedura di valutazione dell’idoneità. L’Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 si è costituita con memoria depositata il 20/01/05 con la quale ha eccepito l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.
Il controinteressato S.M., benchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio. All’udienza in Camera di Consiglio del 20 gennaio 2005, fissata per l’esame delle istanze cautelari proposte dal ricorrente, il Tribunale, ravvisando i presupposti richiesti dall’art. 21 comma 10° L. n. 1034/71 per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e dopo avere ritualmente avvisato le parti presenti, ha trattenuto il ricorso in decisione.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che il giudizio possa essere immediatamente definito nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 L. n. 1034/71, consentendolo l’oggetto del giudizio, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria; di tale possibile esito della controversia è stato dato avviso alle parti costituite presenti all’udienza in Camera di Consiglio del 20 gennaio 2005 fissata per l’esame delle istanze cautelari presentate da GS con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti.
Ciò premesso, il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti debbono deve essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo. Con il presente giudizio GS, medico dipendente della A.S.L. CE 1, censura la legittimità del bando di avviso interno, affisso all’Albo in data 21/06/04, con cui l’ente ha indetto la procedura per il conferimento di un incarico provvisorio, per la durata di mesi otto, di Direttore del Distretto Sanitario n. 25, contestando, altresì, gli ulteriori atti della procedura ivi compresi il verbale n. 04 del 06/08/04, con cui la commissione esaminatrice ha individuato l’elenco definitivo degli ammessi, ed il provvedimento prot. n. 2549 del 07/09/04 con cui il Direttore Generale dell’Azienda ha conferito l’incarico al controinteressato MS
Così individuato l’oggetto del presente giudizio il Tribunale ritiene che la controversia rientri nella giurisdizione del Giudice Ordinario. Ed, infatti, l’art. 63 comma 1° D. Lgs. n. 165/01 devolve alla giurisdizione del Giudice Ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni incluse quelle, come la presente, concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali. Né, in contrario, può ritenersi che il bando di avviso interno, in questo giudizio impugnato, dia origine ad una “procedura concorsuale” che, ai sensi dell’art. 63 comma 4° D. Lgs. n. 165/01, radica la giurisdizione del Giudice Amministrativo. Il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa, quale è il distretto sanitario, è disciplinato dall’art. 15 ter D. Lgs. n. 502/92 che ne rimette la competenza al direttore generale il quale, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, procede alla scelta sulla base di una rosa di candidati idonei selezionata da una apposita commissione da lui nominata e composta dal direttore sanitario, che la presiede, e da due dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal Collegio di direzione.
La Commissione in esame non opera una valutazione comparativa degli aspiranti né redige una graduatoria dei medesimi ma esprime esclusivamente un giudizio di idoneità mentre la scelta della persona cui conferire l’incarico dirigenziale con un contratto di lavoro di diritto privato è rimessa al Direttore Generale senza che la legge ne indichi i criteri da seguire. E’, pertanto, da ritenere che la scelta in esame costituisce non già esercizio di attività amministrativa funzionalizzata, come tale devoluta alla cognizione del G.A., ma espressione di un’attività libera riconducibile alla capacità di diritto privato della pubblica amministrazione sindacabile dal Giudice Oridnario solo sotto il profilo del rispetto dei principi privatistici di correttezza e buona fede.
L’insussistenza, quindi, di discrezionalità amministrativa da parte della pubblica amministrazione e l’assenza di una valutazione comparativa tra gli aspiranti, finalizzata alla redazione di una graduatoria, inducono il Tribunale a ritenere che, nella fattispecie in esame, il bando di avviso interno non rientri nelle “procedure concorsuali” le cui controversie sono devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo dall’art. 63 comma 4° D. Lgs. n. 165/01 (in questo senso si esprime, del resto, la giurisprudenza per cui, tra le altre, Cass. SS. UU. n. 7621/03; C.d.S. sez. V n. 8206/03). Deve, pertanto, essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo.
La peculiarità della questione giuridica oggetto di causa giustifica, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti costituite;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli, Quinta Sezione: 1) dichiara l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti; 2) dispone l’integrale compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; 3) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 20 gennaio 2005.