06.12.2004 free
TAR LAZIO - (sulla esclusione da prove selettive a corsi di laurea) - fattispecie riferita a corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
§ - La limitazione degli accessi alle Università non contrasta con il diritto allo studio e agli insegnamenti, quando taluni corsi universitari postulino iscrizioni limitate in rapporto alla necessità dello Stato italiano di assicurare adeguati livelli e standard di formazione minimi a garanzia che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all’esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell’Unione (www.dirittosanitario.net)
SENTENZA N.12575 /04
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Roma, Sezione III bis,
composto dai Signori: Saverio Corasaniti Presidente Domenico Lundini Cons. rel. est. Francesco Arzillo Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 12575 del 2003, proposto da .... CONTRO -l’Università degli Studi di Milano, in persona del Rettore legale rappresentante p.t.; -il Ministero dell’Istuzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.; -il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.; rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato;
e nei confronti
......, non costituiti; per l’annullamento, previa sospensione
-del bando di concorso per il corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protsi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano, per l’a.a. 2003/2004, in cui si indicano, per le iscrizioni al primo anno, n. 60 posti per gli studenti comunitari e non comunitari di cui alla L. 30.7.2002 n. 189, art. 26, e n. 1 posti per gli studenti non comunitari non ricompresi nella predetta disposizione normativa; -della delibera dell’1.10.2003 del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano, con cui è stata approvata la graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a.a 2003/2004; -della delibera del 26.5.2003 del Consiglio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano in cui si indica il numero di posti disponibili per l’iscrizione al primo anno del corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2003/2004, nonché dell’eventuale delibera di ratifica del Senato Accademico;
-del Decreto del 2.7.2003 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in cui si limita a 60+1 unità l’accesso al corso di laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l’a.a. 2003/2004, presso l’Università degli Studi di Milano; -del Decreto del 17.4.2003 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca recante le modalità e i contenuti delle prove d’ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato per l’a.a. 2003/2004; -del parere espresso dal Direttore Generale del Ministero della Salute con nota del 16.5.2003; -del parere, prot. 545, del 24.6.2003del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, relativo alla programmazione degli accessi ai corsi di laurea per l’a.a. 2003/2004;
-del Decreto 21.7.1997 n. 245, come modificato dal Decreto dell’8.6.1999 n. 235 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con cui è stato adottato il “Regolamento recante norme in materia di accessi all’Istruzione Universitaria e di connesse attività di orientamento”; -e, ove occorra, del DPR 28.2.1980 n. 95 con cui è stata introdotta la tabella XVIII bis del RD 30.9.1938 n. 1652, nella parte in cui prevede l’introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria; -nonché di tutti gli atti non conosciuti degli organi accademici dell’Università con cui si sia stabilita una limitazione all’accesso al predetto corso di laurea;
nonché per il risarcimento dei danni
subiti e subendi ingiustamente dai ricorrenti a causa dei provvedimenti impugnati; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva delle Amministrazioni intimate; Vista l’ordinanza n. 162 del 12.1.2004 di reiezione dell’istanza cautelare; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, per la pubblica udienza del 12 luglio 2004, il Consigliere D. Lundini; Uditi, all’udienza predetta, gli Avv.ti come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
1.Gli istanti hanno partecipato alle prove selettive per l’ammissione, nell’anno accademico 2003/2004, al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. Non essendosi peraltro classificati, stante il limitato numero dei posti previsti (60+1 riservato a studenti stranieri), in posizione di graduatoria utile per l’immatricolazione, insorgono, con il ricorso introduttivo, avverso gli atti indicati in epigrafe, formulando quattordici ordini di censura.
2.Con il primo e il secondo motivo di gravame, che si esaminano congiuntamente, i ricorrenti propongono questioni di illegittimità costituzionale della normativa sul “numero chiuso universitario”, assumendo al riguardo che gli artt. 1, 3 e 4 della Legge n. 264/1999 (ma anche l’art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n 229/99) contrastano con gli artt. 2, 3, 4, 33 e 35 della Costituzione, mentre verrebbe poi in rilievo anche una violazione della normativa comunitaria (direttive 78/686 e 78/687). I profili di illegittimità costituzionale dedotti sono manifestamente infondati e comunque gli assunti della parte ricorrente non possono essere condivisi. In proposito dev’essere rilevato che le questioni di costituzionalità sollevate o adombrate dagli interessati nel primo motivo sono state sostanzialmente già affrontate nella sentenza n. 383 del 27.11.1998 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato non fondate analoghe questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 33, 34 e 97 della Costituzione. Sul punto non sembra al Collegio che vi siano ulteriori spazi argomentativi per dubitare della legittimità costituzionale della normativa in questione, almeno sotto i profili cui fanno riferimento gli istanti. Le dedotte questioni sono pertanto da ritenersi manifestamente infondate, dovendosi semplicemente rilevare che:
a)la limitazione agli accessi alle Università non contrasta con il diritto allo studio e agli insegnamenti, quando (come per il caso, appunto, del corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria) taluni corsi universitari postulino iscrizioni limitate in rapporto alla necessità dello Stato italiano di assicurare adeguati livelli e standard di formazione minimi a garanzia che i titoli universitari rilasciati attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all’esercizio delle attività professionali corrispondenti, così come richiesto da varie direttive comunitarie concernenti il reciproco riconoscimento, negli Stati membri, dei titoli stessi e il diritto di stabilimento, dei professionisti, negli Stati dell’Unione. E proprio al fine di garantire tali standard è dunque fondamentale che vi sia un rapporto di congruità tra numero degli studenti e disponibilità delle strutture universitarie;
b)il numero programmato per l’accesso ai corsi come quello di specie trova ragione nella normativa legislativa sopra cennata e nel decreto ministeriale cui essa rinvia nell’ambito dei limiti posti dalle norme comunitarie da cui derivano i suddetti obblighi dello Stato italiano.
Né ha rilievo l’assunto degli istanti secondo il quale il principio della limitazione degli accessi all’Università per esigenze di adeguata formazione didattica porterebbe a conseguenze aberranti, ove lo Stato, di fronte alle notorie esigenze dell’utenza, invece di adeguare le strutture alla domanda, potrebbe decidere di adeguare quest’ultima alle strutture (o meglio di ignorare la domanda fino al limite estremo di negare il servizio). Si tratta, invero, di un’ipotesi estrema, patologica ed inverosimile, sull’inveramento della quale potrebbe semmai basarsi un giudizio di responsabilità politica della classe governativa, ma che allo stato non può certamente fondare alcun giudizio di incostituzionalità della normativa denunciata, di per sé rispondente, come si è detto, ad esigenze innegabili e condivisibili, anche nell’ottica dei principi costituzionali.
In ordine, poi, alla dedotta irragionevolezza della limitazione operata in rapporto alle strutture disponibili, si tratta di profilo di censura privo di fondamento, dal momento che: l’esuberanza o meno del numero totale dei docenti non va valutata in riferimento soltanto agli studenti iscritti al primo anno di corso ma anche a quelli degli anni successivi; non ha rilievo l’adeguatezza o meno del rapporto studenti/strutture presso sedi universitarie diverse da quella di cui trattasi; il parere 20.6.2001 del Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, anche a prescindere da un’analisi critica del suo contenuto, non riguarda l’anno accademico cui si riferiscono gli atti impugnati. E comunque la posizione in graduatoria degli istanti (510° e 422° su 60 posti disponibili) evidenzia profili di inammissibilità, per difetto d’interesse, della censura in esame, volta ad evidenziare un sottodimensionamento del numero dei posti stabiliti per l’immatricolazione al corso di laurea in questione. Non si vede infatti (né lo provano in alcun modo gli interessati) come un eventuale aumento di tale numero potrebbe arrivare a ricomprendere addirittura i candidati posizionati in graduatoria fino ai numeri suddetti.
Quanto al secondo profilo di possibile illegittimità costituzionale della normativa in questione, esso è basato sul rilievo che la determinazione annuale del numero dei posti disponibili a livello nazionale per i corsi di cui trattasi sarebbe formulata, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 264/99, “tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo”. Il che, ad avviso degli istanti, risulterebbe contrario alla normativa comunitaria, costituirebbe violazione del principio di uguaglianza e del diritto al lavoro, valorizzerebbe un elemento generico e non delimitato territorialmente, concreterebbe una disposizione irragionevole, realizzerebbe in realtà una mera finalità di riduzione della concorrenza solo per alcuni professionisti.
Al riguardo rileva il Collegio che anche i profili di contestazione suddetti sono da disattendere. Invero, le disposizioni normative che si riferiscono al “fabbisogno” del sistema sociale produttivo (o del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso dell’art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92) ai fini della determinazione e programmazione degli accessi ai corsi di laurea di cui trattasi, introducono elementi destinati a valere, in tali operazioni, soltanto in via secondaria e subordinata rispetto all’elemento fondamentale e prioritario che è senz’altro costituito dalla capacità ricettiva delle strutture universitarie.
Nella specie il numero dei posti disponibili per il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano è stata determinato unicamente in ragione delle capacità ricettive delle strutture disponibili, atte a garantire quei livelli minimi voluti dalle direttive comunitarie (vedi al riguardo TAR Lazio, Roma, III bis, n. 64 del 7.1.2002). Ed in effetti il Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia, con la delibera del 26.5.2003, nel determinare il potenziale formativo dei corsi ad accesso programmato per l’anno accademico 2003/2004, ha chiaramente deciso, per il corso di laurea di cui trattasi, “di poter accogliere, per l’anno accademico 2003/2004, una domanda di studenti iscrivibili al primo anno…..non superiore a n. 60 studenti comunitari + n. 1 studente extracomunitario, in considerazione del fatto che è possibile distribuire tale eventuale popolazione studentesca, sulla base delle risorse disponibili (come evidenziate dalle schede allegate) in 3 classi”.
Tale determinazione è stata appieno recepita dal MURST nel DM 2.7.2003, sicchè l’elemento normativo contestato non ha avuto, nella specie, alcun rilievo. Ciò vuol dire che la questione di illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate non appare rilevante nel caso in esame. Quanto all’affermazione dei ricorrenti secondo cui l’istituzione del numero chiuso a livello nazionale costituirebbe di fatto una violazione delle direttive comunitarie in tema di libera circolazione dei medici ed odontoiatri e riconoscimento di titoli e diplomi, essa non può essere condivisa. Sia in Italia, infatti, che negli altri Stati dell’Unione Europea che adottano misure simili all’istituto del “numero chiuso”, nessun limite viene posto al libero esercizio della professione di odontoiatra. Il numero programmato, infatti, pone una non irragionevole limitazione al numero di iscritti in ambito nazionale al corso di laurea in questione (elemento legittimamente riservato alla competenza del legislatore nazionale), e non all’esercizio della libera professione. Gli studenti, invero, che chiedono l’iscrizione al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria non rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive comunitarie, non stabilendo queste ultime un accesso illimitato ed incondizionato alle Facoltà universitarie.
3.Alla luce di quanto sopra, risulta evidente l’infondatezza (o meglio l’inammissibilità per carenza d’interesse) anche del terzo motivo di gravame, con il quale viene dedotta la violazione dell’art. 6 ter del D.Lgs. n. 502/92 e dell’art. 3 comma 1 della L. 264/99, oltre che l’incompetenza del Dirigente Generale che ha emesso la nota del 16.5.2003 richiamata nel DM 2.7.2003. Infatti, poiché la determinazione del numero dei posti è avvenuta solo ed esclusivamente, nella specie, in ragione delle strutture disponibili, il fabbisogno degli odotoiatri da parte del Servizio Sanitario Nazionale non ha avuto alcuna influenza in tale decisione e quindi il mancato intervento del Ministero della Salute e le altre anomalie procedimentali dedotte ed attinenti alla specifica questione, non hanno avuto alcuna rilevanza ai fini della determinazione lesiva, che si è basata esclusivamente, ripetesi, sul rilievo dell’offerta potenziale dell’Ateneo.
4.Per quanto inoltre attiene all’asserita violazione degli artt. 2, comma 1, punto b), e 3 del DM 21.7.1997, n. 245, anche tale doglianza (costituente il quarto motivo di gravame) è priva di pregio, atteso che le norme invocate risultano superate dalla nuova disciplina dettata con l’entrata in vigore della Legge n. 264/1999 (cfr. TAR Lazio, sentenza citata).
5.In ordine poi all’approvazione, in data 3.7.2003, e quindi prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 15.7.2003 del DM 2.7.1993 (di determinazione dei posti disponibili per le immatricolazione al corso di laurea in questione per l’a.a. 2003/04), del bando di concorso emesso dall’Università degli Studi di Milano, rileva il Collegio che trattasi di circostanza irrilevante per la posizione degli istanti, dato che le prove di ammissione erano comunque state fissate, dal DM 17.4.2003, per il 5.9.2003, ed il bando predetto doveva necessariamente essere pubblicato, ex art. 4 L. n. 264/99, almeno 60 gg. prima delle prove stesse. Ciò, appunto, è nella specie avvenuto. Peraltro, al momento della pubblicazione del bando, la determinazione dei posti era già concordemente avvenuta, sia in ambito universitario che ministeriale; né il bando si discosta da tale determinazione, sicchè l’entrata in vigore del DM 2.7.2003, senza alcuna modifica successiva al testo originariamente approvato, ha nella sostanza regolarizzato l’inversione procedimentale denunciata dai ricorrenti. E’ quindi infondato il quinto motivo.
6.I motivi di gravame nn. 6, 7 e 8, che si esaminano congiuntamente, sono a loro volta da disattendere, atteso che:
A)anzitutto, gli interessati non hanno interesse a dedurre, stante la posizione assunta in graduatoria (510° e 422°), il metodo di determinazione dei posti disponibili. Le relative doglianze, invero, non sono state prospettate in termini funzionali, cioè in modo tale da evidenziare l’utilità conseguenziale all’eventuale accoglimento delle censure stesse, alla luce di tale posizione di graduatoria e della possibile consistenza della diversa determinazione dei posti da assegnare correttamente all’Università per il medesimo corso di laurea (cfr. TAR Lazio, ripetuta sentenza);
B)e comunque, nella determinazione dei posti, l’Università (le cui valutazioni sono state pienamente recepite dal Decreto Ministeriale 2.7.2003) ha correttamente valutato (come risulta dalla delibera del Consiglio di Facoltà del 26.5.2003), ai fini della valutazione dell’offerta potenziale, le proprie risorse e capacità, ovvero: aule, posti-laboratorio “tenuto conto anche delle turnazioni d’uso possibili”, poltrone attrezzate utilizzabili ai fini didattici, personale docente, assistenza tutoriale, personale tecnico. Ciò stante, non si può parlare, ad avviso del Collegio, di carenza di motivazione o di istruttoria inadeguata o di illegittima accettazione delle determinazioni degli Atenei. Il Ministero infatti ha seguito l’iter disciplinato dalla legge per la determinazione dei posti a livello nazionale ed ha motivato le proprie determinazioni con riferimento agli atti endoprocedimentali intervenuti e alle considerazioni e decisioni dell’Ateneo, che ben potevano essere recepite, in quanto espresse in relazione agli elementi ed ai parametri ex art. 3 L. 264/99.
In ordine, poi, al rilievo relativo e secondario di cui alle valutazioni del Ministero della Salute ed a quelle riguardanti il “fabbisogno” del sistema sociale e produttivo, si è già detto in precedenza; C)l’iter motivazionale del Consiglio di Facoltà, dal canto suo, è nella specie chiaro, trasparente e sufficientemente diffuso ed articolato nel suo riferimento ai parametri normativamente stabiliti. Né rilevano (stante oltretutto la posizione in graduatoria assunta dagli istanti), ai fini della dedotta illogicità della conferma del numero dei posti disponibili per l’iscrizione fissato anche per l’anno precedente, i limitati aumenti, rispetto a tale anno, di alcune risorse dell’Università disponibili per l’a.a. 2003/2004, dato che la maggior parte di tale risorse è rimasta immutata. Se poi alcuni dei parametri suddetti, ex L n. 264/99, non sono stati presi in considerazione, è perché, deve ritenersi, essi non risultavano compresi nel novero delle potenzialità e delle strutture disponibili da parte del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università intimata. E comunque era onere dei ricorrenti dimostrare (e non solo genericamente affermare) che le risorse disponibili, se correttamente e pienamente valutate, avrebbero consentito l’iscrizione di un numero di studenti tali da ricomprendere anche i ricorrenti stessi per come classificati in graduatoria. Una prova (o almeno un inizio di prova al riguardo) non è stata fornita dagli istanti, sicchè le doglianze in esame sono da disattendere;
D)né i ricorrenti hanno interesse a dedurre, stante anche la loro posizione in graduatoria, la pretesa illegittimità, alla stregua dell’art. 46 del DPR 394/99 e dell’art. 39 del D.Lgs. 286/98, della determinazione di riserva dei posti agli stranieri e di mancata preventiva determinazione, entro il 31 dicembre 2002, dei posti riservati agli studenti stranieri stessi.
7.Da ritenersi infondato è poi anche il nono motivo di gravame, con il quale i ricorrenti sostengono che, mancando il necessario adeguamento delle norme regolamentari, non sarebbe immediatamente applicabile il disposto dell’art. 3 della legge n. 264/99. Al riguardo, rileva il Collegio che, con l’entrata in vigore di tale legge, il potere della P.A. di disporre accessi programmati a facoltà universitarie consegue anche una specifica copertura legislativa. Tali disposizioni legislative, poi, fatta eccezione per quelle specificamente indicate dall’art. 5, comma 3, sono immediatamente applicabili. E lo stesso DM n. 245/97, da parte sua, è applicabile, per la parte non in contrasto con le prevalenti disposizioni di cui alla ripetuta legge, fino all’intervento, ex art. 3 comma 1 della medesima legge, di altre norme regolamentari. E del resto se la legge è direttamente applicabile dalle Università, in base all’art. 5 comma 4 della L. 264/99, per la determinazione dei posti per i corsi di cui all’art. 2 comma 1 lett. a), e comma 2, non si vede perché non dovrebbe applicarsi per gli accessi ai corsi, come quello di cui trattasi, programmati a livello nazionale e dettagliatamente disciplinati dalla fonte primaria.
8.Del pari infondato è il decimo motivo di gravame, che prospetta l’illegittimità degli atti impugnati, ed in particolare dei DD.MM. 17.4.2003 e 2.7.2003, per la mancata acquisizione del parere del C.U.N.. Al riguardo, rileva il Collegio che i DD.MM. in questione sono stati emanati in applicazione delle norme di cui alla legge n. 264/99, in cui non è prevista, per detti Decreti, la necessità d’intervento di parere del C.U.N.. Tali norme hanno valore primario e ben possono dunque legittimamente disporre in modo diverso da precedenti disposizioni aventi pari rango. E comunque, detto parere è richiesto, dall’art. 9 comma 4 della legge n. 341/90, con riferimento al regolamento ivi previsto, di determinazione dei criteri generali (ora sanciti per legge) per la regolamentazione dell’accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari (regolamento emanato con DM n. 245/1997, che reca infatti nell’epigrafe la menzione dell’acquisito parere favorevole del C.U.N. in date 20 giugno e 17 luglio 1997), ma non è affatto necessario per il Decreto ministeriale di determinazione del numero dei posti disponibili, che trovava all’epoca la sua base normativa nella fonte regolamentare (art. 4 comma 4 DM 245/97) e la trova ora nella legge n. 264/99 (che prevede pure il decreto di determinazione delle modalità e dei contenuti delle prove selettive di ammissione), senza previsione, nell’una come nell’altra normativa, per tali Decreti, di necessità di previa acquisizione del ripetuto parere (cfr. TAR Liguria, n. 184 del 7.2.2003 e TAR Lazio, sentenza più volte citata).
9.Per quanto concerne poi (undicesimo e dodicesimo motivo) la lamentata violazione dell’autonomia universitaria, sul rilievo che i criteri selettivi, le modalità di svolgimento delle prove e il contenuto dei tests sarebbero stati fissati a livello nazionale esautorando gli Atenei, si tratta anche in questo caso di censure infondate. La legge n. 264/1999, che è fonte primaria, demanda a decreti ministeriali la determinazione delle “modalità e dei contenuti delle prove”. Conformemente a tale disposizione nella specie si è quindi provveduto con D.M. 17.4.2003. Il sistema appare legittimo e conforme a Costituzione. All’Università, nella materia che ne occupa, è affidato un compito decisivo nella determinazione dei posti disponibili per ciascun corso di laurea ed anche un compito di rilievo nell’organizzazione delle prove e nella gestione delle graduatorie, ma non va dimenticato che il Ministero, anche dopo la riforma universitaria, mantiene un potere di coordinamento del sistema, e non è comunque irrazionale che al Ministero stesso sia riservato dalla legge, nei limiti del legittimo esercizio della discrezionalità legislativa, un potere di disciplina per la regolamentazione in modo uguale per l’intero territorio nazionale delle modalità e delle prove d’accesso a corsi il cui numero viene programmato appunto a livello nazionale. Quanto a differenze rispetto ad altri corsi, si tratta di assunto generico, e non va comunque dimenticato che il corso di laurea in questione presenta la peculiarità di essere programmato, come detto, a livello nazionale. Ogni questione di legittimità costituzionale, sotto i profili dedotti dalla parte ricorrente, della normativa suddetta, appare quindi manifestamente infondata, dovendosi considerare, tra l’altro, che l’art. 33 della Costituzione postula che l’autonomia delle Università si spieghi comunque nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. L’intervento statale è dunque giustificato quando si reputi che alcune materie, richiedendo valutazioni d’insieme, non possano essere rimesse alla autonomia dei singoli Atenei. Tale essendo la disciplina legittimamente applicabile nella materia di specie, non vale richiamare le disposizioni di carattere generale concernenti l’autonomia universitaria, che con le disposizioni specifiche in questione non contrastano ma vanno invece coordinate.
E’ anche da disattendere la censura, formulata anch’essa nel motivo n. 11, relativa allo svolgimento delle prove in unica data a livello nazionale e senza formazione di una graduatoria unica. Al riguardo, anche per questo aspetto deve rilevarsi che si è trattato di una scelta discrezionale dell’Amministrazione, che non appare manifestamente illogica, posto che si è inteso con essa privilegiare aspetti logistici e pratici meglio gestibili con graduatorie distinte per singole Università (si pensi ad esempio alla maggiore complessità organizzativa di una graduatoria unica e alle conseguenze sociali ed economiche connesse con i trasferimenti e le esigenze di alloggio degli studenti provenienti da altre città). Del resto sul punto specifico si è già detto, in giurisprudenza, che in caso di graduatorie differenziate sulla base di concorsi diversi per singoli Atenei, le chances di successo sono certamente condizionate dalla sede concorsuale prescelta, sotto il profilo della diversa capacità dei concorrenti che hanno fatto la medesima scelta. Ma si tratta di una variabile che rientra nell’ambito della libera scelta dell’interessato, e questo aspetto, insieme alle considerazioni di carattere organizzativo suindicate, può compensare la perdita di quel tanto di razionalità (sotto il profilo della selezione dei più meritevoli in assoluto, vale a dire in ambito nazionale) che comporta la rinuncia alla graduatoria unica (TAR Umbria, n. 716, del 3.9.2003; vedi anche Tar Liguria, n. 184 del 17.2.2003 e Tar Lazio, III bis, n. 64 del 7.1.2002 e n. 2218 del 9.3.2004). La previsione poi di un’unica contemporanea prova su tutto il territorio nazionale costituisce misura idonea a garantire l’uniformità di trattamento di ogni singolo candidato, nonché il corretto svolgimento delle prove d’esame. Infatti, ammettere un candidato a più selezioni, stante l’unicità nazionale dei quiz a risposta multipla, implicherebbe, per lo stesso, un evidente vantaggio rispetto a chi tale possibilità non avesse avuto, per qualsiasi motivo; l’interessato infatti potrebbe in concreto avvantaggiarsi dalla conoscenza dei quiz derivante dalla partecipazione ad altra identica selezione (cfr. TAR Lazio, n. 64/2002).
10.Con il motivo n. 13 si deduce la violazione dell’art. 4, comma 1, della legge n. 264 del 1999, atteso che gli argomenti oggetto dei quiz a risposta multipla sarebbero stati in prevalenza quelli di biologia, chimica, fisica e matematica, tralasciando in parte quelli di logica e cultura generale. La doglianza è priva di fondamento, alla luce del DM 17.4.2003 art. 2, dove è detto che le prove di ammissione per l’accesso a ciascun corso di laurea di cui al comma 1 (tra cui appunto il corso di laurea di cui trattasi) consistono nella soluzionedi ottanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di: biologia, chimica, fisica e matematica, logica e cultura generale. Per quest’ultimo tipo di argomenti sono previsti ventisei quesiti e diciotto sono previsti invece per ciascuno dei restanti argomenti. Dall’analisi della suddetta disposizione regolamentare appare evidente che il dettato dell’art. 4 della legge n. 264/99, non è stato affatto eluso, poiché il sistema di riparto degli argomenti di esame è senz’altro equilibrato, dovendosi considerare, anzi, che gli argomenti di logica e cultura generale hanno avuto una prevalenza numerica rispetto agli altri. Né l’Amministrazione avrebbe potuto tralasciare le altre materie (in senso lato anch’esse oltretutto costituenti indice di cultura generale), dovendosi valutare con esse, specificamente, la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto dei corsi prescelti, secondo quanto stabilito dal ripetuto art. 4. L’asserita non rispondenza dei quiz ai programmi ministeriali costituisce poi affermazione generica e non dimostrata, così come quella relativa all’eccessiva difficoltà dei quiz stessi.
Quanto alla contestazione del tipo di prove prescelte in ambito ministeriale, le censure dedotte appaiono generiche e comunque esse sono da disattendere alla stregua della discrezionalità amministrativa nella specie esercitata dalla P.A.. La scelta di quiz a risposta multipla e correzione informatizzata non appare infatti manifestamente illogica e ben può essere considerata opzione da privilegiarsi in quanto rispondente a criteri di snellezza e rapidità di espletamento. Il fatto poi che tali prove siano inidonee ad individuare le potenzialità e la personalità degli studenti e non privilegino i più capaci e meritevoli è affermazione generica e nella specie tutta da dimostrare.
Il motivo di ricorso esaminato va quindi totalmente disatteso.
11.Infine, privo di rilievo risulta essere l’ultimo motivo di gravame, con cui si deduce la violazione degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, sul rilievo che mancherebbe negli atti incidenti nella sfera giuridica dell’opponente l’indicazione del termine e dell’autorità cui proporre ricorso. La predetta mancanza, seppur costituente irregolarità, non è idonea nella specie ad invalidare i provvedimenti impugnati, atteso che le indicazioni che l’Amministrazione avrebbe omesso sono esclusivamente volte ad evitare che il destinatario dell’atto possa incorrere in errore nella proposizione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale. Siccome la predetta evenienza non si è in concreto verificata, la censura in questione è da ritenersi del tutto irrilevante.
12.La legittimità degli atti impugnati (alla stregua delle censure dedotte) comporta, evidentemente, che va disattesa anche la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte ricorrente. Conclusivamente, il proposto ricorso va respinto, ma le spese possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III bis, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 12.7.2004.
Saverio Corasaniti – Presidente Domenico Lundini - Estensore