22.11.2004 free
CORTE di CASSAZIONE - (sulla posizione del medico di fabbrica e sul conseguente riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato)
§ - Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la giurisprudenza della Corte è da tempo consolidata nel rilevare che, posto che l'iniziale contratto da vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris adottato dalle parti non costituiscono fattori decisivi, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista ( www.dirittosanitario.net )
Cass. civ. Sez. Lav. 14 agosto 2004, n. 15903
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Lecce ha accolto l'impugnazione di ... contro la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva rigettato la domanda proposta per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Enichem SpA e l'adempimento di crediti retributivi, condannando l'appellata al pagamento di E. 25.216, 380.
Ha ritenuto la Corte di Lecce che sussistesse, in relazione all'opera di medico di fabbrica prestata dal .. nell'ambito del servizio di pronto soccorso, di medicina preventiva e di guardia medica notturna, l'elemento della subordinazione, pur formalmente escluso nellelettere di incarico professionale.
La cassazione della sentenza è domandata dalla società Enichem con ricorso per tre motivi al quale resiste con controricorso Renato .., ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Altra memoria è stata depositata a sostegno dei motivi di ricorso, ma da un soggetto (Syndial SpA) del quale non è precisata la veste di parte del giudizio di cassazione; la memoria va, pertanto, dichiarata inammissibile.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c. in relazione agli accordi stipulati dalle parti, e vizio di motivazione. Premesso che le lettere di incarico annuale, sottoscritte dalle parti, esprimevanochiaramente l'intento di escludere "qualsiasi vincolo di subordinazione", con espresso richiamo alla disciplina di cui agli art. 2229 ss. c.c., è mossa alla sentenza impugnata l'accusa di avere ingiustificatamente ritenuta ambigua la pattuizione, andando a ricercare un significato diverso da quello letterale, di per sè contrassegnato dall'univocità. 2. Connesso al primo è il secondo motivo - denuncia di violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss., 2094 e 2099 c.c. in relazione alla volontà espressa dalle parti negli accordi e nella condotta, nonchè di vizio della motivazione - che censura la sentenza impugnata per avere individuato nei comportamenti tenuti dalle parti l'elemento decisivo per l'interpretazione del contratto, comportamenti che, al contrario, erano significativi della volontà di considerare di lavoro autonomo il rapporto (in particolare, il .. aveva ripetutamente sottoscritto le lettere di incarico ericevuto i compensi previa emissione di fatture).
3. I due suesposti motivi, esaminati congiuntamente, non sono fondati.
Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, la giurisprudenza della Corte è da tempo consolidata nel rilevare che, posto che l'iniziale contratto da vita ad un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris adottato dalle parti non costituiscono fattori decisivi, diventando viceversa il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione, ma anche utilizzabile per l'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole clausole contrattuali e talora la stessa natura del rapporto inizialmente prevista (cfr, da ultimo, Cass. 17549/2003; 161119/2003; 9900/2003; 4770/2003; 7342/2004).
Il significato complessivo del richiamato orientamento è che è necessario distinguere le diverse ipotesi in concreto riscontrabili: la presenza nel contratto iniziale della mera enunciazione della qualificazione giuridica, che risulti contrastante con le clausole pattuite nello stesso contratto iniziale, ovviamente in nulla influenza la ricostruzione dell'intento negoziale e la sua corretta qualificazione, che sono affidate al giudice (cfr. Cass. 5584/2003);
può riscontrarsi nel contratto una qualificazione idonea ad esprimere la volontà di costituire un determinato rapporto di lavoro, ma senza che sia accompagnato dalle indispensabili precisazioni circa le modalità di esecuzione, nel qual caso soltanto l'accertamento di queste modalità consente di ricostruire l'effettivo intento dei contraenti; ovvero, in presenza di un intentonegoziale espresso univocamente, è ben possibile che risulti in contrasto con il successivo atteggiarsi fattuale del rapporto, ed allora sarebbe manifestata, sin dall'inizio dell'esecuzione o anche in tempo successivo, una diversa volontà negoziale, modificativa della precedente. 4. Nella fattispecie concreta, il giudice del merito ha ritenuto ricorrere la seconda della descritte evenienze, accertando che la qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo non era accompagnata dalla precisazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, ed ha inteso riferirsi proprio a tale indeterminatezza quando ha parlato di "qualificazione del rapporto come collaborazione professionale...operata dalle parti in modo inconsapevole e su circostanze nient' affatto precisate".
Nessun errore di diritto o vizio della motivazione è, pertanto, imputabile al giudice del merito nella parte in cui afferma chesoltanto l'accertamento delle modalità concrete di attuazione del rapporto di lavoro avrebbe consentito di ricostruire il reale intento delle parti e di qualificare il rapporto; altri comportamenti, quali la sottoscrizione delle lettere di incarico e il rilascio di fatture, erano sì coerenti con la volontà di ritenere il rapporto di lavoro come autonomo, ma richiedevano pur sempre di accertare quale fosse stato il reale intento manifestato nella fase di esecuzione, al di là della qualificazione formale in cui i detti comportamenti pur sempre si inserivano.
5. E' questo accertamento ad essere censurato con il terzo motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss, 2094 e 2099 c.c, nonchè vizio di motivazione. Si afferma che nessuno degli elementi valorizzati dalla Corte di Lecce (rispetto di un orario di lavoro; continuità dellacollaborazione; compensi predeterminati e mancanza di rischio economico; inserimento del .. nell'organizzazione aziendale e assenza di poteri organizzativi della sua prestazione, eseguita esclusivamente con mezzi aziendali; controllo e coordinamento del dirigente sanitario) comprovava la subordinazione, atteso che, mentre i servizi di pronto soccorso e guardia medica comportavano la copertura dei turni nella 24 ore, il servizio di medicina preventiva era semplicemente organizzato secondo un programma di massima dal dirigente sanitario, che concordava le fasce orarie con i consulenti esterni, quale doveva considerarsi il Dott. .., consulenti che avevano possibilità di farsi sostituire senza obbligo di darne preavviso; ed ancora, il Dott. .. era pienamente autonomo nei giudizi, tanto da poter dissentire dalle valutazioni del dirigente, essendo comunque delimitati i suoi poteri e attribuzioni dall'essere soltanto un consulente esterno.
6. Anche questo motivo non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato (cfr. tra le tante Cass. 326/1996; 14664/2001, nonchè i precedenti sopra richiamati) che costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. Peraltro, l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto dilavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo.
E' poi incontroverso che in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in tale sede - se sonetto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la vantazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.
E ancora, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (in particolare, della loro natura intellettuale e professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari esussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, pur privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente come indizi probatori della subordinazione (vedi Cass., s.u., 379/1999; Cass. 5508/2004).
7. In diritto, quindi, la sentenza impugnata non si è discostata da questi principi, avendo, in presenza di una prestazione intellettuale per sua natura (applicazione di regole scientifiche e tecniche) contrassegnata da notevole autonomia di esecuzione, valorizzato una serie di elementi indiziari per ritenere comprovata (presuntivamente) la subordinazione nell'accezione sopra precisata. Neppure si riscontrano i denunciati vizi di motivazione.
In via generale, l'accertamento della natura subordinata ovvero autonoma di un rapporto di lavoro è un giudizio che si concreta nel coordinamento e nella sintesi di molteplici elementi di fatto attraverso i quali si riconduce la fattispecie nell'uno o nell'altro schema contrattuale ed in cui è quindi ampia la facoltà di apprezzamento del giudice di merito, che può dare preminente rilievo all'uno o all'altro elemento o diversamente combinarli tra loro, di talchè i difetti di motivazione denunziabili si incentrano esclusivamente nella omessa valutazione di un elemento decisivo, ovvero nell'insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate.
Nella specie, non vengono ascritti alla sentenza difetti di illogicità nè di incoerenza, ma sotto le spoglie del difetto di motivazione si pretende di rinnovare il giudizio di merito, attribuendo rilevanza diversa a elementi tutti considerati dalla Corte di Lecce.
La sentenza, infatti, che ha proceduto ad una puntuale disamina delle effettive modalità di svolgimento del rapporto, ha ritenuto comprovati i caratteri essenziali della subordinazione in base ai seguenti elementi: continuità del rapporto di collaborazione (dal 1982 al 1993); obbligatorio rispetto di un orario fisso di lavoro (le affermazione in contrario della parte ricorrente, anche con il richiamo alla possibilità di farsi sostituire senza preavviso, non trovano riscontro negli accertamenti di merito); estensione del servizio, al di là del pronto soccorso e della guardia medica, alle visite periodiche di controllo, secondo le modalità precisate dal dirigente sanitario, visite che potevano riguardare anche non dipendenti dell'Enichem (ma di imprese appaltataci) senza variazioni di compenso); retribuzione fissa.
8. Per le ragioni enunciate il ricorso va rigettato. Le diverse valutazioni operate dai giudici di merito e i tratti peculiari della controversia costituiscono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
. La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2004