14.09.2004 free
CORTE dei CONTI - (Responsabilita' dei componenti la commissione invalidi civili ; sulla diagnosi di ipermetropia e sulla prova di simulazione)
Massima:
Nel caso in cui una visita medica di controllo accerti la non invalidità di un soggetto beneficiario di assegno di invalidità civile, trattandosi non di riesame ma di verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge, non può automaticamente inferirsi una responsabilità dei componenti della commissione di prima istanza, che a suo tempo aveva accertato l'infermità in grado invalidante, in quanto la diversità di diagnosi non esclude che nella prima visita sussistesse la diagnosticata invalidità (a cura di Dirittosanitario.net)
Sentenza n. 642/04
Depositata in segreteria 04/08/04
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
SANTORO dott. Pelino PRESIDENTE RAELI dott. Vittorio CONSIGLIERE REL. QUARATO dott. Nicoletta REFERENDARIO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 23426 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti dei Sigg.: .. per la condanna al pagamento, in favore dell'erario statale, della somma complessiva di € 25.324,80 ( pari a £. 49.035.650 ), aumentata della rivalutazione monetaria, dei relativi interessi legali e delle spese di giustizia; Uditi nella pubblica udienza del 17 marzo 2004 il relatore, nella persona del Consigliere dott. Vittorio Raeli, l'avv. Marcello Carano - per ..l'avv. Russo Gaetano - per ..- ed il Procuratore Regionale, nella persona del sostituto procuratore generale Carmela De Gennaro; Visto l'atto di citazione, iscritto al n. G 2003/069 del registro della Procura regionale; Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;
Considerato in
FATTO
1. Il Procuratore regionale , con atto di citazione in data 5 dicembre 2003, ritualmente notificato il ..e preceduto dall'invio della informativa ante causam, ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione Giurisdizionale i Dott.. per sentirli condannare:
- il dott. .. al pagamento di € 15.324,80; - i dott. ...ciascuno, di € 2.500,00; per un importo totale di € 25.324,80, pari all'importo di £ 49.035.650, aumentato di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.
2. Espone il Procuratore Regionale che nella seduta dell'8.7.1989 la Commissione sanitaria invalidi civil a suo tempo operante presso la ex USL TA75 di Taranto, con verbale n.5705/7244/89, accertò nei confronti della Sig..., nata a Taranto il 29.11.1946, una inabilità lavorativa nella percentuale del 75% per la seguente infermità: “ Grave ipovisus in OO ( VC=2/10) “. Dopodichè la Prefettura di Bari, con provvedimento n. 3860 del 4.1.1990, accertata la sussistenza dei rispettivi requisiti sanitari e reddituali, concesse la prevista provvidenza economia, in favore della sunnominata invalida civile, a decorrere dall'1.5.1987.
Suennonchè, in sede di verifica, per accertare la permanenza di detti requisiti nosologici, onde continuare la corresponsione dei medesimi emolumenti in favore dell'interessato, la competente Commissione Medica Provinciale in data 26.11.1998, non ha confermato la suddetta diagnosi, variandola in: “ Astigmatismo ipermetropico ben corretto da lenti a tempiale. VODC= 9/10 - VOSC= 9/10 “ ed ha stabilito che questa beneficiaria non è invalida per assenza di patologia e la riduzione della sua capacità lavorativa è inferiore ad 1/3, anche perché dall'esame obiettivo dell'interessata è risultato: “ VODc 9/10 - VOS 9/10 E.O. = riflessi pupillari presenti e pronti alla fotostimolazione diretta, consensuale…Nulla a carico del segmento anteriore. Cristallino in situ e trasparente, Fundus oculi= papilla rosea a margini netti non rilevata sul piano retinico. Albero artero-venoso normale per decorso e calibro. Macula e periferia indenni “
Donde la revoca degli assegni pensionistici di cui sopra, disposta dal Direttore Generale dei Servizi Vari e delle Pensioni di Guerra del Ministero del Tesoro, con decreto n. 20608 del 21.1.1999, a decorrere dal 26.11.1998; dandone comunicazione alla Procura Regionale, ai sensi dell'art. 3 comma 11°° L. 26.7.1988 n.291.
Il Procuratore Regionale ha ravvisato gli estremi della responsabilità amministrativa - a titolo di colpa grave - a carico del consulente e dei componenti della Commissione sanitaria invalidi civili di prima istanza, individuati negli odierni convenuti, ritenendo che la provvidenza sia stata concessa, sebbene fossero assenti le condizioni richieste dalla legge: per un verso, fu a suo tempo attribuita alle suddette infermità una percentuale di stato inabilitante, superiore a quella prevista dalle disposizioni dettate al riguardo ( D.M. 25.7.1980, attuativo dell'art. 2 della L. 11.2.1980 n.18 ); per l'altro, fu riconosciuta la sussistenza di un “ Grave ipovisus in OO ( VC=2/10 ) “, senz'alcun supporto sanitario referenziale al riguardo, neppure di parte, oltre a risultare completamente assente nella ..., al momento della visita di verifica.
Di qui la domanda di condanna al pagamento della somma totale erogata alla Sig.ra ...., pari a £. 49.035.650, equivalente a € 25.324,80, ripartita tra i convenuti, in relazione alla parte di danno avuta. dagli stessi. Ritiene il Requirente che la responsabilità del danno in questione sia riconducibile al comportamento gravemente negligente non solo dell'oculista della ex U.S.L. TA/5, dott. .., ma anche dei quattro medici che all'epoca facevano parte della ridetta Commissione di prima istanza, per essersi limitati acriticamente a prendere atto del contenuto del referto specialistico, senza procedere a raffrontarlo con l'altro meno grave redatto dal dott. ..., su incarico della Sig. ... ( “ OO miopia medio alta di circa 6 diottrie “ e “ riduzione del visus corretto con lenti specifiche di 5/10 in entrambi gli occhi “ ) che avrebbe comportato una percentuale di invalidità compresa fra il 31 ed il 40% o tutt'al più quella più alta compresa fra il 51 e il 60%.
Il dott... si è costituito in giudizio, per il tramite dell'avv. Stefano Russo, il quale ha depositato memoria difensiva in data 23 febbraio 2004, eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione di responsabilità, individuando il dies a quo in relazione alla data della visita di verifica, avvenuta il 26.11.1998. Nel merito, si eccepisce la carenza della legittimazione passiva e il difetto dell'elemento soggettivo. I Dott.ri .. si sono costituiti in giudizio mediante l'avv. Marcello Carano, il quale ha eccepito nella comparsa di risposta, depositata in segreteria il 26 febbraio 2004, l'insindacabilità della scelta della Commissione di chiedere un parere al dott. Cifaldi e di dare rilevanza al responso diagnostico formulato dal predetto sanitario. Inoltre, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa e la corretta valutazione della percentuale di invalidità.
All'odierna udienza, i difensori hanno sviluppato le tesi a sostengo delle eccezioni formulate e il Procuratore Regionale si è riportato alla domanda. Ritenuto in
DIRITTO
Va respinta, preliminarmente, l'eccezione di prescrizione, in quanto il dies a quo va individuato in relazione al verificarsi del danno, e non già con riguardo al momento in si è posto in essere il fatto causativo del danno erariale. Nel merito, la domanda è infondata.
La Procura regionale ritiene che il giudizio diagnostico espresso dalla Commissione Medica di verifica sia corretto solo perché descrive un difetto di rifrazione più lieve rispetto ai precedenti, fondando il suo convincimento sulla considerazione che “ …questo genere di vizio visivo, specie in persone adulte e ultracinquantenni, con qualunque terapia, non migliora affatto, anzi è per lo più soggetto a fenomeni di aggravamento, attesa la maggiore rigidità del cristallino che, com'è altrettanto noto, tende naturalmente ad aumentare man mano che avanza l'età “. Di qui la valutazione compiuta dal Requirente della diagnosi effettuata dalla Commissione sanitaria invalidi civili di Taranto ( ex U.S.L. TA/5 ), sulla base del responso medico del dott. Cifaldi, come eccessiva e enfatizzata e l'addebito formulato in termini di colpa grave a carico dei convenuti.
L'assunto accusatorio si fonda su affermazioni che sono frutto di personali convinzioni in punto di scienza medica, maturate in assenza di elementi desumibili da una consulenza tecnica di parte, alla quale non si è fatto ricorso, in quanto non è vero che l'ipermetropia, specie in persone adulte ed ultracinquantenni, non migliori affatto, ma che che si aggravi. Vero è, invece, che l'ipermetropia può variare in funzione sia del percorso rieducativi seguito dal paziente che delle molteplici variabili biologiche soggettive.
Il paziente, dopo anni di vera e propria riabilitazione, può migliorare e non necessariamente deve aggravarsi. L'unico strumento che consente di ottenere una corretta diagnosi è la “ prova di simulazione “ che, a quanto risulta, non è stata eseguita dall'oculista della Commissione Medica di verifica.
Deve, pertanto, il Collegio richiamare quando statuito con la sentenza n. 53 del 22.5.2000: “ nel caso in cui una visita medica di controllo accerti la non invalidità di un soggetto beneficiario di assegno di invalidità civile, trattandosi non di riesame ma di verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge, non può automaticamente inferirsi una responsabilità dei componenti della commissione di prima istanza, che a suo tempo aveva accertato l'infermità in grado invalidante, in quanto la diversità di diagnosi non esclude che nella prima visita sussistesse la diagnosticata invalidità “.
Da ciò consegue il proscioglimento dei convenuti dagli addebiti loro ascritti e il rigetto della domanda attrice.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale Puglia, definitivamente pronunciando,
PROSCIOGLIE
dalla domanda attrice i Dott.ri ... Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del diciassette marzo duemilaquattro,
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE ( V. Raeli ) ( P. Santoro )