19.10.2009 free
CORTE di CASSAZIONE - Personale dirigente amministrativo sanitario - Mobilità su domanda - Trattamento economico percepito nell'incarico di provenienza
In materia di trattamento economico del personale dirigente amministrativo sanitario, l'art. 20, comma 3, del c.c.n.l. 1998-2001 dell'area dirigenza dei ruoli sanitario, professionale tecnico ed amministrativo del S.S.N., nel prevedere che "la mobilità su domanda non comporta novazione del rapporto di lavoro", non implica la conservazione dell'integrale trattamento acquisito con la precedente destinazione, dovendosi considerare - alla luce di una interpretazione sistematica - che, per il personale dirigente, il complessivo trattamento economico si compone (art. 35 del c.c.n.l. citato) di una parte fondamentale e di una parte accessoria, comprensiva, quest'ultima, della retribuzione di posizione, la quale, a sua volta, è ripartita in una componente fissa e in una variabile, collegata (art. 40 del c.c.n.l. citato) all'incarico conferito sulla base della graduazione delle funzioni e destinata a venire meno in caso di assegnazione ad un nuovo incarico. Ne consegue che, ove nel passaggio da un ente all'altro muti l'incarico dirigenziale attribuito, dell'originario trattamento economico si conserva, oltre al trattamento fondamentale, solamente la parte fissa della retribuzione di posizione.
SENTENZA Sez. lavoro, 30-06-2009, n. 15344
OMISSIS
Svolgimento del processo
La Corte d'appello di Brescia, con sentenza depositata il 29 novembre 2005, respingendo l'appello proposto dal dr. B.M., ha confermato integralmente la sentenza n. 794/2004 della sezione lavoro del locale Tribunale, che aveva respinto le domande svolte dal B. nei confronti della ex datrice di lavoro A.S.L. Provincia di Brescia.
Il B. era stato prima dipendente per circa trenta anni degli ospedali civili di (OMISSIS), da ultimo con la qualifica di dirigente amministrativo e quindi, a seguito della sua domanda di mobilità, senza soluzione di continuità, aveva lavorato alle dipendenze della ASL, dalla quale era stato assunto in data (OMISSIS) col medesimo profilo professionale e la medesima posizione funzionale.
A partire dal (OMISSIS), gli era stata attribuita la funzione di "Responsabile del coordinamento dei servizi amministrativi del dipartimento di prevenzione per i servizi amministrativi afferenti, riguardanti quindi anche la medicina veterinaria".
Invocando l'art. 40 del C.C.N.L. 199S-2001 della dirigenza professionale tecnica e amministrativa del S.S.N., il quale prevedeva una maggiorazione fra il 35% e il 50% della retribuzione di posizione per "l'incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che pur non configurandosi con tale denominazione ricomprendano secondo l'atto aziendale più strutture complesse", il dr. B. aveva chiesto con ricorso ex art. 414 c.p.c., un tale riconoscimento, a valere anche ai fini del trattamento di quiescenza, a seguito del collocamento in pensione alla data del (OMISSIS), sostenendo che l'incarico degli ultimi mesi era riconducibile alla indicata definizione contrattuale.
Col ricorso, il dr. B. aveva svolto altresì una ulteriore domanda, di conservazione, nel passaggio dagli Ospedali civili di (OMISSIS) alla ASL della medesima provincia, della componente variabile della retribuzione di posizione, come determinata in forza dell'accordo integrativo del 21 aprile 1997, recepito dalla Azienda ospedaliera di provenienza con accordo decentrato sottoscritto con le OO.SS. dell'area dirigenziale il 31 agosto 1998. Tale domanda era sostenuta col richiamo dell'art. 20, comma 3 del C.C.N.L. della Dirigenza sanitaria 1998 - 2001, secondo cui "la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro".
Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Brescia propone ora ricorso il dr. B.M., affidato a due motivi.
Resiste alle domande la A.S.L. intimata, con un proprio rituale controricorso.
Motivi della decisione
1 - Col primo motivo, il ricorrente deduce l'omessa applicazione dell'art. 40, punti 9 e 12 del C.C.N.L. sanità del 1998 - 2001 nonchè il vizio di motivazione sul punto.
Sostiene che la struttura cui era stato preposto, quale responsabile amministrativo, dal (OMISSIS), era qualificabile come struttura complessa alla stregua della stessa Delib. del Direttore generale della ASL del 30 maggio 2001, che annoverava, tra tali tipi di strutture, oltre al dipartimento di prevenzione, anche i distretti di medicina veterinaria (in numero di sei).
Inoltre, anche il Manuale operativo per la metodologia di rilevazione dei carichi di lavoro del personale delle ASL della regione Lombardia avrebbe incluso, nel relativo all. A), tra le strutture complesse, sia il dipartimento di prevenzione che l'Area di medicina veterinaria.
In conseguenza di ciò, il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto essere consideralo, ai fini indicati, responsabile di una struttura complessa, essendo stato incaricato della responsabilità amministrativa del coordinamento dei servizi amministrativi sia del dipartimento di prevenzione che dei distretti di medicina veterinaria.
Il motivo è manifestamente infondato.
Sulla base della semplice lettura dell'atto di conferimento dell'incarico (di "Responsabile del coordinamento dei servizi amministrativi del dipartimento di prevenzione per i servizi amministrativi afferenti, riguardanti quindi anche la medicina veterinaria"), i giudici di merito hanno accertato che l'incarico di coordinamento attribuito al B. riguardasse unicamente strutture interne al dipartimento di prevenzione, come tali non classificate, "secondo l'atto aziendale" e ritenute comunque non classificabili sul piano logico come strutture complesse.
Tali accertamenti e valutazioni di merito della Corte territoriale non vengono specificatamente censurate dal ricorrente, il quale si limita a contrapporre ad esse proprie considerazioni, che prescindono peraltro completamente dall'analisi e interpretazione dell'atto di incarico, attingendo a classificazioni regionali e aziendali che non costituivano oggetto di contestazione e non pertinenti rispetto al giudizio della Corte medesima.
2 - Col secondo motivo di ricorso il dr. B.M. deduce la violazione dell'art. 2, ultima parte dell'accordo integrativo 21 aprile 1997, dell'art. 20, comma 3 dei C.C.N.L. dirigenza sanitaria 1998 - 2001 nonchè il vizio di motivazione al riguardo.
In proposito sostiene che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato e applicato la seconda norma contrattuale collettiva che stabilisce che "la mobilità su domanda non comporta novazione del rapporto di lavoro", col negare all'appellante il diritto alla conservazione della parte variabile della retribuzione di posizione in godimento presso l'Azienda ospedaliera di provenienza, in quanto questa aveva recepito l'accordo integrativo che la prevedeva.
Anche tale censura, sostanzialmente attinente alla interpretazione dell'art. 20, comma 3 del C.C.N.L. della dirigenza sanitaria 1998 - 2001 (a differenza di quella del contralto integrativo - Cass. 5 dicembre 2008 n. 28859 - e del contratto aziendale, direttamente operabile da questa Corte, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 5, con i criteri di cui all'art. 1362 c.p.c. e segg.:
cfr. Cass. 6 febbraio 2008 n, 2772) è infondata.
In proposito, la Corte territoriale, rilevato che, a seguito della mobilità, era stato stipulato un nuovo contratto di lavoro tra l'appellante e la ASL provinciale, ha poi escluso che l'espressione riferita dell'art. 20 del C.C.N.L. invocato (stipulato l'8 giugno 2000), letta anche alla luce delle altre clausole del contratto, comporti per il dirigente la permanenza dell'integrale trattamento retributivo acquisito.
Ed invero, questo nella contrattazione in esame, si compone (art. 35) di una parte costituente il trattamento fondamentale del dirigente e di altra, concernente il trattamento accessorio.
Nell'ambito di quest'ultimo, il contratto prevede la retribuzione di posizione, parte variabile eccedente il minimo contrattuale, eventualmente spettante sulla base della graduazione delle funzioni e quindi in base all'incarico conferito (art. 40) di competenza della Azienda locale.
Inoltre, il citato art. 20 del contratto prevede che in caso di mobilità, l'eventuale precedente incarico di direzione di struttura complessa decade e l'ente di destinazione provvede ad attribuire un nuovo incarico dirigenziale, che può essere relativo alla direzione di una struttura complessa, ma comunque può consistere anche in un incarico diverso da quello in precedenza attribuito al dirigente.
Conseguentemente, poichè la parte variabile della retribuzione di posizione è in rapporto all'incarico conferito, la possibilità di mutare quest'ultimo nel passaggio da un ente all'altro in caso di mobilità interaziendale si riflette necessariamente anche sulla stabilità di tale elemento retributivo.
A conferma di ciò, l'art. 40 del medesimo contratto prevede che, in caso di mobilità, il dirigente conservi nel passaggio la sola parte fissa della retribuzione di posizione.
Inoltre, nel caso in esame, l'elemento accessorio richiesto proveniva da un contratto integrativo recepito dalla Azienda ospedaliera, mentre nulla è in proposito dedotto quanto alla eventuale ricezione del medesimo accordo da parte dell'ASL, quanto all'elemento in parola in connessione con l'incarico attribuito.
Alla luce delle norme contrattuali citate, l'interpretazione data all'art. 20 del C.C.N.L. di lavoro dai giudici di merito, partendo dall'analisi di un testo normativo di non univoco significato e procedendo pertanto all'analisi delle altre disposizioni contrattuali (sulla correttezza di tale metodo alla stregua delle norme di cui all'art. 1362 c.c., cfr., per tutte, Cass. 9 febbraio 2006 n. 9553) appare pienamente conforme all'intenzione delle parti collettive stipulanti.
Il ricorso va pertanto respinto in quanto infondato, con le normali conseguenze anche in ordine al regolamento delle spese, operato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrente a rimborsare alla ASL della Provincia di Brescia le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 16,00, per spese ed Euro 3.000,00, oltre accessori (spese generali, IVA e CPA) per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2009