29.12.2006 free
CONSIGLIO di STATO – ( il diritto alla indennità per l’attività ambulatoriale svolta dal Direttore dell’Istituto di Radiologia non si desume dalle sole presenze in istituto).
§ - il diritto alla indennità per l’attività ambulatoriale è strettamente connesso allo svolgimento di detta attività che va provata, non potendo essere desunta implicitamente dalle sole presenze in Istituto. Non probanti risultano altresì i documenti diretti a dimostrare la stima dei colleghi, la qualifica di Direttore dell'Istituto di radiologia e la sua assidua presenza in servizio. [ Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net ]
Cons. Stato Sez. VI, 10-10-2006, n. 6008
omissis
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Con l'impugnata sentenza il Tar ha respinto il ricorso proposto da V.R. per l'accertamento del diritto a percepire l'indennità spettante per l'attività ambulatoriale svolta quando era Direttore dell'Istituto di radiologia, convenzionato con la USL n. 20.
R.V. ha impugnato tale decisione, sostenendo di aver fornito adeguata dimostrazione, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità,.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso in appello è privo di fondamento.
Il Tar, dopo aver evidenziato la poca chiarezza della domanda introduttiva del giudizio, ha rilevato che la pretesa era del tutto sfornita di prove in ordine agli elementi costitutivi del credito.
A fronte dell'assenza del nominativo del ricorrente nell'elenco del personale avente diritto a percepire l'indennità, era stata prodotta una nota dell'Università del 29-3-2000, attestante solo la presenza in servizio del Prof. R. quale Direttore dell'Istituto di radiologia, ritenuta irrilevante dal Tar.
Tali carenze probatorie permangono anche nel giudizio d appello.
Il ricorrente ha ribadito che la sua pretesa è fondata sullo svolgimento di prestazioni ambulatoriali, svolte quando era Direttore dell'Istituto di radiologia.
In nessuno dei documenti prodotti dal ricorrente vi è la dimostrazione dello svolgimento di tali prestazioni ambulatoriali, la cui prova non può essere desunta implicitamente dalle presenze in Istituto del ricorrente, come da questi preteso.
I documenti prodotti si limitano a dimostrare la stima dei colleghi nei confronti del ricorrente, la (non contestata) qualifica di Direttore dell'Istituto di radiologia e la sua assidua presenza in servizio, ma non si riferiscono allo svolgimento delle prestazioni ambulatoriali.
Anche l'attestato del 29-3-2000 non si riferisce in alcun modo a tali prestazioni e ad attività libero professionale svolta all'interno della struttura.
3. In conclusione, l'appello deve essere respinto, permanendo anche in secondo grado l'assenza di prove in ordine alla pretesa azionata.
Nulla deve essere disposto per le spese di giudizio, in assenza di costituzione dell'amministrazione appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, il 28-4-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori: Giorgio Giovannini Presidente Luigi Maruotti Consigliere Giuseppe Romeo Consigliere Giuseppe Minicone Consigliere Roberto Chieppa Consigliere Est.