20.03.2012 free
Corte di Giustizia CE – (musica negli studi medici: nessun compenso ai produttori fonografici)
§ - La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.
È quanto affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, in via pregiudiziale, si è espressa su una questione sollevata nell'ambito di una controversia fra la Società Consortile Fonografici e un dottore in chirurgia dentistica, relativamente alla radiodiffusione, nello studio privato del medesimo, di fonogrammi oggetto di protezione.
[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario]
omissis
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 7 aprile 2011,
considerate le osservazioni presentate:
- per la Società Consortile Fonografici (SCF), da L. Ubertazzi, F. Pocar e B. Ubertazzi, avvocati;
- per M. Del X. , da R. Longhin, A. Tigani Sava, L. Bontempi e V. Vaccaro, avvocati;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato;
- per l'Irlanda, da D. ÒHagan, in qualità di agente, assistito da E. Fitzsimons e J. Jeffers, barristers;
- per il governo ellenico, da G. Papadaki, in qualità di agente;
- per il governo francese, da J. Gstalter, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da J. Samnadda e S. La Pergola, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 giugno 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), e dell'articolo 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
2 Tale domanda è stata proposta nell'ambito di una controversia fra la Società Consortile Fonografici (in prosieguo: la «SCF») e il sig. Del X. , dottore in chirurgia dentistica, relativamente alla radiodiffusione, nello studio dentistico privato del medesimo, di fonogrammi oggetto di protezione.
Contesto normativo
Il diritto internazionale
3 L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights; in prosieguo: l'«Accordo TRIPs» o l'«Accordo ADPIC»), che costituisce l'allegato 1 C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1), include una parte II, intitolata «Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale». In tale parte figura l'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 6, del summenzionato titolo, il quale così prevede:
«1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo.
2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
(...)
6. Qualsiasi membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione [internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo: la «Convenzione di Roma»)]. Tuttavia le disposizioni dell'articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi».
4 L'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) (Word Intellectual Property Organisation, WIPO) ha adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty; in prosieguo: il «WPPT»), nonché il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore (WIPO Copyright Treaty; in prosieguo: il «WCT»). Questi due trattati sono stati approvati in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000, (GU L 89, pag. 6).
5 L'articolo 1 del WPPT è del seguente tenore:
«1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della [Convenzione di Roma].
2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d'autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.
3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati».
6 Ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del WPPT, ai fini del medesimo, per «fonogramma» s'intende «qualunque fissazione dei suoni di una esecuzione o di altri suoni o di una rappresentazione di suoni, che non sia una fissazione incorporata in un'opera cinematografica o in altra opera audiovisiva».
7 L'articolo 2, lettera d), del WPPT stabilisce che per «produttore di fonogrammi» si deve intendere «la persona fisica o giuridica che prende l'iniziativa e si assume la responsabilità di fissare, per prima, i suoni di una esecuzione o altri suoni o la rappresentazione di suoni».
8 Ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del WPPT, per «comunicazione al pubblico» di un'esecuzione o di un fonogramma s'intende «(...) la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell'articolo 15, si intende per "comunicazione al pubblico" anche l'atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».
9 Al titolo «Diritto di messa a disposizione», l'articolo 10 del WPPT dispone che:
«Gli artisti interpreti o esecutori hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, delle loro esecuzioni fissate in fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
10 L'articolo 14 del WPPT, intitolato «Diritto di messa a disposizione», prevede quanto segue:
«I produttori di fonogrammi hanno il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, su filo o via etere, dei loro fonogrammi in modo che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
11 Ai sensi dell'articolo 15 del WPPT, intitolato «Diritto a un equo compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico»:
«1. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.
2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.
3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell'OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l'applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.
4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
12 Secondo l'articolo 23, paragrafo 1, del WPPT:
«Le Parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del trattato stesso».
13 L'articolo 8 del WCT, intitolato «Diritto di comunicazione al pubblico», dispone quanto segue:
«Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2, 11 bis, paragrafo 1, punti 1 e 2, 11 ter, paragrafo 1, punto 2, 14, paragrafo 1, punto 2 e 14 bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare ogni comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
14 L'Unione europea, contrariamente a tutti gli Stati membri dell'Unione, con l'eccezione della Repubblica di Malta, non è parte della Convenzione di Roma.
15 Ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione di Roma, relativo agli utilizzi secondari di fonogrammi:
«Quando un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, o ad entrambi. (...)».
Il diritto dell'Unione
16 L'ultimo considerando della decisione 94/800 è così formulato:
«considerando che l'accordo che istituisce l'[OMC], compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie della Comunità e degli Stati membri».
17 La direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376, pag. 28), entrata in vigore il 16 gennaio 2007, ha codificato e abrogato la direttiva 92/100.
18 Tuttavia, in considerazione dell'epoca dei fatti, la controversia di cui alla causa principale continua ad essere disciplinata dalla direttiva 92/100.
19 Il settimo considerando della direttiva 92/100 ha il seguente tenore letterale:
«Considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l'ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l'investimento l'unico mezzo efficace è un'adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti».
20 Il decimo considerando della medesima direttiva dispone che:
«Considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d'autore e i diritti connessi in molti Stati membri».
21 L'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/100 è così formulato:
«2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione.
3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso».
22 L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione».
23 Il quindicesimo e il ventesimo considerando della direttiva 2001/29 sono così formulati:
«(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell[a WIPO], ha portato nel dicembre del 1996 all'adozione di due nuovi trattati, il [WCT] e il [WPPT] (...). La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(...)
(25) Dovrebbe ovviarsi all'incertezza giuridica relativa alla natura e al grado di protezione degli atti di trasmissione su richiesta, su rete, di opere protette dal diritto d'autore e di materiali protetti dai diritti connessi, prevedendo una protezione armonizzata a livello comunitario. Dovrebbe essere chiarito che tutti i titolari riconosciuti dalla direttiva hanno il diritto esclusivo di rendere accessibili al pubblico le opere protette dal diritto d'autore e i materiali protetti da altri diritti mediante trasmissioni interattive su richiesta ("on-demand"). Tali trasmissioni sono caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto».
24 Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2001/29:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) [a]gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».
Il diritto nazionale
25 L'articolo 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Gazzetta ufficiale n. 166, del 16 luglio 1941), come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.°68, recante attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Supplemento ordinario alla GURI n. 87, del 14 aprile 2003) nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 1941») così dispone:
«Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico».
26 L'articolo 73, comma 1, della legge del 1941, quale sostituito dall'articolo 12 del summenzionato decreto legislativo n. 68, precisa che:
«Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati».
27 L'articolo 73 bis della legge del 1941 quale inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n°685, (recante attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta intellettuale, GURI n. 293, del 16 dicembre 1991) è così formulato:
«1. Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'articolo 73 è effettuata a scopo non di lucro.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso è determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento [di esecuzione della legge del 1941]».
Causa principale e questioni pregiudiziali
28 La SCF svolge, in Italia e all'estero, attività di «collecting» quale mandataria per la gestione, la riscossione e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati.
29 Nell'esercizio della sua attività di mandataria la SCF aveva intrapreso trattative con l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, volte alla stipula di un accordo collettivo per quantificare un equo compenso ai sensi degli articoli 73 o 73 bis della legge del 1941, per ogni «comunicazione al pubblico» di fonogrammi, inclusa quella effettuata presso studi professionali privati.
30 Poiché le citate trattative non hanno avuto esito positivo, la SFC, il 16 giugno 2006, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino il sig. Del X. al fine di far accertare che questi, nel proprio studio dentistico privato in Torino, effettuava la diffusione, come musica di sottofondo, di fonogrammi oggetto di protezione e che tale attività, costituendo «comunicazione al pubblico» ai sensi della legge del 1941, del diritto internazionale e del diritto dell'Unione, era soggetta alla corresponsione di un equo compenso.
31 A sua difesa il sig. Del X. ha, in particolare, fatto valere che nel suo studio la musica era radiodiffusa e che la SCF avrebbe potuto vantare diritti d'autore solamente in caso di utilizzazione del supporto su cui era stato inciso il fonogramma, cosicché il compenso per l'ascolto della radiodiffusione era dovuto non da colui che ascolta, ma dall'emittente radiofonica o televisiva. La legge del 1941, infatti, distinguerebbe espressamente tra il compenso che deve essere pagato per il disco da quello dovuto per l'utilizzo dell'apparecchio radiofonico.
32 Il sig. Del X. deduceva, in ogni caso, l'inapplicabilità al caso specifico degli articoli 73 e 73 bis della legge del 1941. A suo parere, infatti, i menzionati articoli sarebbero riferibili alle comunicazioni al pubblico avvenute nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione di fonogrammi. Orbene, a differenza degli ambulatori del servizio sanitario pubblico, uno studio dentistico privato non può essere qualificato come esercizio pubblico.
33 Con sentenza del 20 marzo 2008, modificata da un'ordinanza del 16 maggio dello stesso anno, il Tribunale di Torino rigettava la domanda della SCF, ritenendo che, nella fattispecie, fosse esclusa la comunicazione a scopo di lucro, che il tipo di musica diffusa nello studio fosse totalmente irrilevante nella scelta operata dal paziente e che la situazione non rientrasse fra quelle ipotizzate dall'articolo 73 bis della legge del 1941, in quanto lo studio medico dentistico era privato e come tale non assimilabile ad un luogo pubblico o aperto al pubblico, atteso che i pazienti non costituivano un pubblico indifferenziato, ma erano singolarmente individuati e potevano accedervi normalmente previo appuntamento e, comunque, su consenso dell'odontoiatra.
34 La SCF ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Torino.
35 Ritenendo che sussistano dubbi riguardo alla circostanza se la diffusione di fonogrammi all'interno di studi di liberi professionisti, come quelli dentistici, sia inclusa nella nozione di «comunicazione al pubblico», la Corte d'appello di Torino ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la convenzione di Roma (...), l'Accordo TRIPs (...) e il Trattato [WPPT] siano immediatamente applicabili nell'ordinamento comunitario;
2) se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati;
3) se le rispettive nozioni di "comunicazione al pubblico" contenute nei citati testi di diritto convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle direttive [92/100] e [2001/29], e in caso negativo quale fonte debba prevalere;
4) se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca "comunicazione al pubblico", ovvero "messa a disposizione del pubblico" ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva [2001/29];
5) se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima, seconda e terza questione
36 Con la prima, seconda e terza questione, che occorre prendere in esame congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, innanzitutto se la Convenzione di Roma, l'Accordo TRIPs e il WPPT siano immediatamente applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione e se i privati possano avvalersene in modo diretto. Detto giudice chiede inoltre di accertare se la nozione di «comunicazione al pubblico», contenuta nelle citate convenzioni internazionali, coincida con quella figurante nelle direttive 92/100 e 2001/29 e, infine, in caso di risposta negativa a tale questione, quale fonte debba prevalere.
37 Riguardo, in primo luogo, alla questione se la Convenzione di Roma, l'Accordo TRIPs e il WPPT siano immediatamente applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione, occorre anzitutto ricordare che, ai sensi dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, «[g]li accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri».
38 L'Accordo TRIPs e il WPPT sono stati sottoscritti dall'Unione e approvati, rispettivamente, con le decisioni 94/800 e 2000/278. Ne consegue che tale accordo e tale trattato vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.
39 Inoltre, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni delle convenzioni concluse dall'Unione formano parte integrante dell'ordinamento giuridico di quest'ultima (sentenze del 30 aprile 1974, Haegeman, 181/73, Racc. pag. 449, punto 5; del 30 settembre 1987, Demirel, 12/86, Racc. pag. 3719, punto 7, e del 22 ottobre 2009, Bogiatzi, C-301/08, Racc. pag. I-10185, punto 23) e sono pertanto applicabili nel suo ambito.
40 Ciò si verifica nel caso degli accordi TRIPs e WPPT.
41 Relativamente alla Convenzione di Roma si deve osservare, da un lato, che l'Unione non vi ha aderito e, dall'altro, che non può ritenersi che quest'ultima si sia sostituita agli Stati membri nell'ambito di applicazione della succitata convenzione, non foss'altro perché essi non vi hanno tutti aderito (v., per analogia, sentenza del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer, C-188/07, Racc. pag. I-4501, punto 85).
42 Di conseguenza le disposizioni della Convenzione di Roma non formano parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
43 Riguardo, in secondo luogo, alla questione relativa alla possibilità per i privati di avvalersi in modo immediato delle disposizioni dell'Accordo TRIPs e del WPPT, è necessario rilevare che, in base alla giurisprudenza della Corte, non è sufficiente che le disposizioni in parola facciano parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Occorre altresì che esse appaiano, dal punto di vista del loro contenuto, incondizionate e sufficientemente precise e che né sotto il profilo della natura né sotto quello della struttura ostino ad essere in tal modo invocate (v., in tal senso, sentenze Demirel, cit., punto 14; del 16 giugno 1998, Racke, C-162/96, Racc. pag. I-3655, punto 31, nonché del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA, C-344/04, Racc. pag. I-403, punto 39).
44 La prima condizione è soddisfatta allorché le disposizioni fatte valere stabiliscono obblighi chiari e precisi che non sono subordinati, nel loro adempimento o nei loro effetti, all'intervento di alcun atto ulteriore (v., in tal senso, sentenze del 15 luglio 2004, Pêcheurs de l'étang de Berre, C-213/03, Racc. pag. I-7357, punto 39 e giurisprudenza ivi citata, nonché dell'8 marzo 2011, Lesoochranárske zoskupenie, C-240/09, non pubblicata nella Raccolta, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).
45 Relativamente all'Accordo TRIPs occorre ricordare che, secondo l'ultimo considerando della decisione 94/800, l'accordo che istituisce l'OMC, compresi gli allegati, non è di natura tale da essere invocato direttamente dinanzi alle autorità giudiziarie dell'Unione e degli Stati membri.
46 Inoltre, la Corte ha già statuito che, tenuto conto della loro natura e della loro struttura, le disposizioni dell'Accordo TRIPs non hanno efficacia diretta e non sono idonee a creare in capo ai privati diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi del diritto dell'Unione (v., in tal senso, sentenze del 23 novembre 1999, Portogallo/Consiglio, C-149/96, Racc. pag. I-8395, punti 42-48; del 14 dicembre 2000, Dior e a., C-300/98 e C-392/98, Racc. pag. I-11307, punto 44, nonché del 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Racc. pag. I-10989, punto 54).
47 Con riferimento al WPPT è necessario osservare che, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, esso prevede che le parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l'applicazione del trattato stesso.
48 Ne discende che l'applicazione delle disposizioni del WPPT, per quanto concerne la loro esecuzione o i loro effetti, è subordinata all'intervento di atti ulteriori. Disposizioni del genere non hanno pertanto efficacia diretta nel diritto dell'Unione e non sono idonee a creare in capo ai privati diritti che questi possano invocare direttamente dinanzi al giudice ai sensi di tale ordinamento giuridico.
49 Relativamente alla Convenzione di Roma occorre rammentare che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del WPPT, nessuna disposizione di detto trattato giustifica deroghe agli obblighi reciproci incombenti alle parti contraenti in forza della Convenzione di Roma.
50 Di conseguenza, sebbene l'Unione non sia parte contraente della Convenzione di Roma, essa è ciò nondimeno tenuta, in base all'articolo 1, paragrafo 1, del WPPT, a non ostacolare l'adempimento degli obblighi degli Stati membri derivanti dalla convenzione in parola. Pertanto detta convenzione produce effetti indiretti all'interno dell'Unione.
51 Riguardo, in terzo luogo, alla questione relativa ai rapporti fra le nozioni di «comunicazione al pubblico» presenti, da un lato, nell'Accordo TRIPs, nel WPPT e nella Convenzione di Roma nonché, dall'altro, nelle direttive 92/100 e 2001/29, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni del diritto dell'Unione devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, in particolare quando tali testi siano diretti, precisamente, ad eseguire un accordo internazionale concluso dall'Unione (v., in particolare, sentenze del 14 luglio 1998, Bettati, C-341/95, Racc. pag. I-4355, punto 20, e del 7 dicembre 2006, SGAE, C-306/05, Racc. pag. I-11519, punto 35).
52 A tale proposito è pacifico, come risulta dal quindicesimo considerando della direttiva 2001/29, che uno degli obiettivi cui la stessa mira consiste nel dare esecuzione a taluni nuovi obblighi incombenti all'Unione in base al WCT e al WPPT i quali, secondo il medesimo considerando, aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d'autore e dei diritti connessi. In tale contesto le nozioni presenti nella direttiva di cui trattasi devono essere interpretate, per quanto possibile, alla luce dei due trattati menzionati (v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Peek & Cloppenburg, C-456/06, Racc. pag. I-2731, punto 31).
53 Inoltre, dal decimo considerando della direttiva 92/100 risulta che occorre ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d'autore e i diritti connessi in molti Stati membri.
54 La direttiva in parola si propone di armonizzare taluni aspetti in materia di proprietà intellettuale nel rispetto delle convenzioni internazionali rilevanti in ambito di diritto d'autore e di diritti connessi quali, segnatamente, la Convenzione di Roma, l'Accordo TRIPs e il WPPT; è lecito quindi ritenere la medesima come diretta a configurare un complesso di previsioni compatibili con quelle contenute nelle summenzionate convenzioni.
55 Dall'insieme dei rilievi esposti deriva che le nozioni figuranti nelle direttive 92/100 e 2001/29, come quella di «comunicazione al pubblico», devono essere interpretate alla luce delle nozioni equivalenti contenute nelle succitate convenzioni internazionali e in modo che siano compatibili con queste ultime, tenendo conto parimenti del contesto in cui esse sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.
56 Alla luce delle considerazioni che precedono si deve rispondere alla prima, seconda e terza questione dichiarando che:
- le disposizioni dell'Accordo TRIPs e del WPPT sono applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione;
- dal momento che la Convenzione di Roma non fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, essa non è applicabile all'interno di quest'ultima, ma, ciò nondimeno, essa produce effetti indiretti nel suo ambito;
- i privati non possono avvalersi in modo immediato né della menzionata convenzione né dell'Accordo TRIPs e nemmeno del WPPT;
- la nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nella Convenzione di Roma, nell'Accordo TRIPs nonché nel WPPT, e in modo che sia compatibile con le succitate convenzioni internazionali, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.
Sulla quarta e quinta questione
Osservazioni preliminari
57 Con la quarta e la quinta questione il giudice del rinvio chiede se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca «comunicazione al pubblico», ovvero «messa a disposizione del pubblico» ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, e se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.
58 A tale proposito occorre innanzitutto osservare che il giudice del rinvio, nella formulazione testuale delle succitate questioni, fa riferimento all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, relativo al diritto esclusivo dei produttori di fonogrammi di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
59 Come consta dalla motivazione della proposta di direttiva 2001/29 - COM(97) 628 - corroborata dal venticinquesimo considerando della stessa direttiva, la messa a disposizione del pubblico, ai sensi di tale disposizione, riguarda le «trasmissioni interattive on-demand», caratterizzate dal fatto che i componenti del pubblico possono accedervi dal luogo e nel momento da essi individualmente scelto.
60 Orbene, dalla decisione di rinvio risulta che, nel procedimento principale, è controversa unicamente la radiodiffusione di musica all'interno di uno studio odontoiatrico a beneficio della relativa clientela e non la trasmissione interattiva on-demand.
61 Dalla giurisprudenza appare tuttavia chiaro che, al fine di fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli, spetta alla Corte, qualora necessario, riformulare le questioni ad essa sottoposte (sentenze del 4 maggio 2006, Haug, C-286/05, Racc. pag. I-4121, punto 17, e dell'11 marzo 2008, Jager, C-420/06, Racc. pag. I-1315, punto 46).
62 Inoltre, per fornire una soluzione utile al giudice nazionale, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell'Unione alle quali il giudice nazionale non ha fatto riferimento nelle questioni pregiudiziali (sentenze del 26 giugno 2008, Wiedemann e Funk, C-329/06 e C-343/06, Racc. pag. I-4635, punto 45, nonché del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 36).
63 In proposito occorre sottolineare che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 mira a garantire che una remunerazione equa sia versata dall'utente agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori fonografici allorché un fonogramma, pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico.
64 Ciò specificato, la quarta e quinta questione devono essere intese come dirette ad accertare, in sostanza, se la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, debba essere interpretata nel senso che essa comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, e se una siffatta diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.
Sulla ricevibilità
65 Ad avviso del sig. Del X. la quarta e la quinta questione sarebbero irricevibili, dal momento che egli non avrebbe mai riconosciuto di aver effettuato, attraverso l'apparato di radiodiffusione presente nel proprio studio odontoiatrico privato, la diffusione di fonogrammi oggetto di protezione a favore dei suoi pazienti, e ciò tanto meno in cambio del pagamento di un biglietto d'ingresso da parte di questi ultimi.
66 In proposito va rammentato che non spetta alla Corte, bensì al giudice nazionale accertare i fatti che hanno dato origine al procedimento principale e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (v. sentenze del 16 settembre 1999, WWF e a., C-435/97, Racc. pag. I-5613, punto 32, nonché dell'11 novembre 2010, Danosa, C-232/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).
67 Nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici dell'Unione e quelli nazionali spetta difatti, in linea di massima, al giudice nazionale verificare che sussistano, nella causa dinanzi ad esso pendente, le condizioni di fatto tali da comportare l'applicazione di una norma del diritto dell'Unione; la Corte, allorché si pronuncia su un rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni tese a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2000, Haim, C-424/97, Racc. pag. I-5123, punto 58, nonché del 4 giugno 2009, Vatsouras e Koupatantze, C-22/08 e C-23/08, Racc. pag. I-4585, punto 23).
68 Nel caso di specie, come emerge dalla decisione di rinvio, la quarta e la quinta questione sono basate sulla premessa di fatto che il sig. Del X. effettuasse la diffusione di fonogrammi oggetto di protezione a favore dei suoi pazienti.
69 Si deve pertanto ritenere che dette questioni siano ricevibili e procedere al loro esame nel contesto materiale quale definito dal giudice del rinvio.
Nel merito
70 Relativamente alla nozione di «comunicazione al pubblico» è innanzitutto necessario osservare che essa compare non soltanto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, disposizione rilevante nel procedimento principale, ma altresì all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 così come, in particolare, agli articoli 12 della Convenzione di Roma, 15 del WPPT e 14, n. 1, dell'Accordo TRIPs.
71 Come si evince dal punto 55 della presente sentenza, la nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nella Convenzione di Roma, nell'Accordo TRIPs e nel WPPT e in modo che sia compatibile con queste ultime, tenendo conto parimenti del contesto in cui dette nozioni s'inscrivono e degli scopi perseguiti dalle disposizioni delle convenzioni in parola.
72 Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale disposizione si ispira all'articolo 8 del WTC, il cui tenore riprende quasi letteralmente.
73 L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 impone agli Stati membri di prevedere un diritto volto a garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. Tale disposizione è ispirata all'articolo 12 della Convenzione di Roma, di cui costituisce altresì la riproduzione pressoché letterale (v. sentenza del 6 febbraio 2003, SENA, C-245/00, Racc. pag. I-1251, punto 35).
74 Dal confronto degli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 risulta che la nozione di «comunicazione al pubblico» presente in tali disposizioni è utilizzata in contesti che non sono identici e persegue finalità senz'altro simili ma, ciò nondimeno, in parte divergenti.
75 Gli autori sono infatti dotati, in forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, di un diritto di natura precauzionale che consente loro di frapporsi tra eventuali utenti della loro opera e la comunicazione al pubblico che detti utenti potrebbero ritenere di effettuare e, a tal fine, vietare la stessa. Per contro, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi godono, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, di un diritto di natura compensativa, il quale non è idoneo ad essere fatto valere prima che un fonogramma pubblicato a fini commerciali, o una riproduzione del medesimo, sia o sia già stato utilizzato per una comunicazione al pubblico da parte di un utente.
76 Ne consegue, con riferimento più specifico all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, da un lato, che tale disposizione comporta una valutazione individualizzata della nozione di comunicazione al pubblico. Analogo ragionamento vale rispetto all'identità dell'utente e alla questione dell'utilizzo del fonogramma di cui trattasi.
77 D'altro lato, posto che l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, esplica i suoi effetti allorché l'opera è utilizzata, ne discende, di conseguenza, che il diritto oggetto della disposizione in parola è un diritto di natura essenzialmente economica.
78 Difatti, per valutare se un utente effettui un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, occorre, conformemente all'approccio individualizzato, come constatato al punto 76 della presente sentenza, valutare la situazione di un utente specifico nonché quella del complesso delle persone cui comunica i fonogrammi protetti.
79 Ai fini di tale valutazione è necessario tener conto di svariati criteri complementari, di natura non autonoma e interdipendenti fra loro. Occorre pertanto applicarli sia individualmente, sia nella loro reciproca interazione, considerando che, nelle diverse situazioni concrete, possono essere presenti con intensità molto variabile.
80 Spetta quindi al giudice nazionale procedere ad una valutazione globale della situazione data.
81 In proposito si rilevi che la Corte ha già enucleato alcuni criteri nell'ambito, in certa misura differente, dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.
82 In primo luogo, la Corte ha gia messo in evidenza il ruolo imprescindibile dell'utente. Essa, infatti, ha dichiarato, relativamente al gestore di un albergo e di un bar-ristorante, che questi effettua un atto di comunicazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'emissione radiodiffusa, contenente l'opera protetta. Difatti, in mancanza di questo intervento, tali clienti, pur trovandosi all'interno della zona di copertura dell'emissione medesima, non potrebbero, in via di principio, fruire dell'opera diffusa (v., in tal senso, sentenze SGAE, cit., punto 42, e del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C-403/08 e C-429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 195).
83 In secondo luogo, la Corte ha già precisato alcuni elementi intrinseci nella nozione di pubblico.
84 A tal proposito la Corte ha giudicato che il «pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole (v., in tal senso, sentenze del 2 giugno 2005, Mediakabel, C-89/04, Racc. pag. I-4891, punto 30; del 14 luglio 2005, Lagardère Active Broadcast, C-192/04, Racc. pag. I-7199, punto 31, e SGAE, cit., punti 37 e 38).
85 Riguardo, innanzitutto, al carattere «indeterminato» del pubblico, è necessario osservare che, conformemente alla definizione della nozione di «comunicazione al pubblico» data dal glossario dell'OMPI che, seppur sprovvisto di forza cogente di diritto, contribuisce ciò nonostante all'interpretazione della nozione di pubblico, si tratta di «rendere un'opera (...) percepibile in modo adeguato dalla gente in generale, vale a dire senza limitazioni ad individui specifici appartenenti ad un gruppo privato».
86 Relativamente, poi, al criterio attinente ad un «numero di persone piuttosto considerevole», quest'ultimo mira a porre in evidenza che la nozione di pubblico comporta una certa soglia de minimis, il che esclude da detta nozione una pluralità di interessati troppo esigua, se non addirittura insignificante.
87 Al fine di determinare tale numero la Corte ha tenuto conto degli effetti cumulativi che derivano dal fatto di mettere a disposizione opere presso destinatari potenziali (v. sentenza SGAE, cit., punto 39). Sotto questo profilo è rilevante non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante fra di esse abbiano accesso alla stessa in successione.
88 In terzo luogo, al punto 204 della citata sentenza Football Association Premier League e a., la Corte ha dichiarato che il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, non è privo di rilevanza.
89 Siffatta conclusione vale a maggior ragione in presenza del diritto ad un'equa remunerazione, quale stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, alla luce della natura essenzialmente economica di tale diritto.
90 Più specificamente, la Corte ha già affermato che l'intervento effettuato dal gestore di un albergo, che dà accesso a un'opera radiodiffusa ai suoi clienti, dev'essere considerato come una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile, nella misura in cui l'offerta di questo servizio influisce sulla categoria dell'albergo e quindi sul prezzo delle camere. In modo analogo la Corte ha giudicato che la trasmissione di opere radiodiffuse da parte del gestore di un bar-ristorante è effettuata allo scopo, ed è idonea, ad incidere sulla frequentazione del locale e, in fin dei conti, sui risultati economici dello stesso (v., in tal senso, citate sentenze SGAE, punto 44, e Football Association Premier League e a., punto 205).
91 È quindi sottinteso che il pubblico oggetto della comunicazione, da un lato, costituisce ciò a cui mira l'utente e, dall'altro, è ricettivo, in un modo o nell'altro, alla comunicazione di quest'ultimo, e non è «intercettato» casualmente.
92 È segnatamente alla luce di siffatti criteri che occorre valutare se, in un procedimento come quello principale, un dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei propri pazienti, come musica di sottofondo, effettui un atto di comunicazione al pubblico, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100.
93 Benché, in via di principio, spetti agli organi giurisdizionali nazionali, come indicato al punto 80 della presente sentenza, stabilire se ciò ricorra in una fattispecie particolare e apportare in proposito tutte le valutazioni definitive sui fatti di cui trattasi, si deve constatare che, relativamente al procedimento principale, la Corte dispone di tutti gli elementi necessari per valutare se sussista un tale atto di comunicazione al pubblico.
94 Occorre porre in evidenza innanzitutto che, analogamente alle controversie all'origine delle citate sentenze SGAE e Football Association Premier League e a., i pazienti di un dentista, pur trovandosi all'interno della zona di copertura del segnale recante i fonogrammi, possono fruire di questi ultimi unicamente grazie al deliberato intervento del dentista. Di conseguenza si deve considerare che tale dentista intervenga deliberatamente nella diffusione dei fonogrammi in questione.
95 Quanto, poi, ai clienti di un dentista, come quello convenuto nel procedimento principale, occorre rilevare che questi ultimi, di norma, formano un complesso di persone la cui composizione è in larga misura stabile e che, pertanto, costituiscono un insieme di destinatari potenziali determinato, giacché le altre persone non hanno, in via di principio, accesso alle cure prestate dal professionista in parola. Di conseguenza, non si tratta di «gente in generale», contrariamente alla definizione formulata al punto 85 della presente sentenza.
96 Peraltro, conformemente al punto 84 della presente sentenza, riguardo all'importanza del numero delle persone per le quali il dentista rende udibile il fonogramma diffuso, si deve constatare che, trattandosi dei clienti di un dentista, tale pluralità di persone è scarsamente consistente, se non persino insignificante, dal momento che l'insieme di persone simultaneamente presenti nel suo studio è, in generale, alquanto ristretto. Inoltre, benché i clienti si succedano, ciò non toglie che, avvicendandosi, detti clienti, di norma, non sono destinatari dei medesimi fonogrammi, segnatamente di quelli radiodiffusi.
97 Infine, non può essere contestato che, in una situazione come quella di cui alla controversia principale, un dentista che diffonde fonogrammi in presenza dei suoi pazienti, quale musica di sottofondo, non può ragionevolmente aspettarsi un ampliamento, unicamente in virtù di tale diffusione, della clientela del proprio studio, né aumentare il prezzo delle cure prestate. Ne consegue che siffatta diffusione non è idonea, di per sé, ad incidere sugli introiti di tale professionista.
98 I clienti di un dentista, infatti, si recano presso uno studio medico dentistico unicamente allo scopo di essere curati, giacché una diffusione di fonogrammi non è minimamente collegata alla prassi delle cure dentistiche. È in modo fortuito e indipendentemente dalla loro volontà che detti clienti godono dell'accesso a taluni fonogrammi, in funzione del momento in cui arrivano allo studio, della durata della loro attesa e del tipo di trattamento ricevuto. In siffatto contesto non si può presumere che la normale clientela di un dentista sia ricettiva rispetto alla diffusione di cui trattasi.
99 Ne deriva che una diffusione del genere non riveste carattere lucrativo, contrariamente al criterio esposto al punto 90 della presente sentenza.
100 Dal complesso delle suesposte considerazioni discende che un dentista, come quello di cui alla controversia principale, che diffonde gratuitamente fonogrammi nel suo studio a favore dei suoi clienti, i quali ne fruiscono indipendentemente dalla loro volontà, non effettua una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100.
101 Di conseguenza, il requisito ex articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100 affinché una remunerazione equa sia versata dall'utente, ossia che quest'ultimo effettui una «comunicazione al pubblico» ai sensi della succitata disposizione, non è soddisfatto in una situazione come quella oggetto della controversia principale.
102 In tale contesto occorre rispondere alla quarta e quinta questione dichiarando che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.
Sulle spese
103 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Le disposizioni dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l'allegato 1 C all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994), e del Trattato dell'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale (OMPI) [Word Intellectual Property Organisation, WIPO] sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996, sono applicabili nell'ordinamento giuridico dell'Unione.
Poiché la Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, non fa parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, essa non è applicabile all'interno di quest'ultima, ma, ciò nondimeno, essa produce effetti indiretti nel suo ambito.
I privati non possono avvalersi in modo immediato né della menzionata convenzione né dell'accordo succitato e nemmeno di detto trattato.
La nozione di «comunicazione al pubblico», che compare nelle direttive 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretata alla luce delle nozioni equivalenti contenute nella medesima convenzione, nell'accordo citato nonché nel menzionato trattato, e in modo che sia compatibile con questi ultimi, tenendo altresì conto del contesto in cui siffatte nozioni sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali in materia di proprietà intellettuale.
2) La nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 92/100, deve essere interpretata nel senso che essa non comprende la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all'interno di uno studio odontoiatrico privato, come quello di cui alla controversia principale, esercente attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà. Siffatta diffusione non dà pertanto diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.