11.07.2011 free
pratica di routine: danno causato nell’applicazione di una protesi dentaria
Corte di Cassazione – Sentenza n. 14109/2011
omissis
Svolgimento del processo
F. I., medico dentista, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, rigettando il suo gravame ed accogliendo l’appello incidentale dell’attrice, lo ha condannato al pagamento, in favore di M. A., della complessiva somma di € 22.574,25, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno causato nell’applicazione di una protesi dentaria con la tecnica dell’implantologia.
La M. resiste con controricorso.
Le A.d’Italia S.p.A., assicuratrice del sanitario, non si è costituita.
Motivi della decisione
1.- Con il primo, complesso motivo, il ricorrente lamenta plurimi vizi di motivazione.
1.1.- Premessa la congruità della motivazione, fondata sui criteri della probabilità scientifica e della logica, il primo motivo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, risolvendosi in gran parte in una critica alla CTU, riportata testualmente solo in parte, sia perché comunque esso tende ad una rilettura, da parte del giudice di legittimità, del materiale probatorio esaminato dal giudice di merito, al fine di pervenire a diverse conclusioni.
2.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1176, primo e secondo comma, cod. civ., assumendo che nella specie, implicando la prestazione a suo carico la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, sarebbe applicabile non la norma denunciata ma l’art. 2236 cod. civ., che prevede la responsabilità solo per dolo o colpa grave.
2.1.- Il secondo motivo è infondato.
In caso di prestazione medico-chirurgica di routine - come è l’impianto di una protesi dentaria, anche tenuto conto dell’anno di intervento - spetta eventualmente al medico provare, il che non risulta essere avvenuto, (anzi si afferma in sentenza a pag. 9 che nella fattispecie è pacifico che l’intervento eseguito sulla M. non - presentasse particolari difficoltà”), la particolare complessità in concreto dell’intervento stesso, tanto più che è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la diligenza del medico nell’adempimento della sua RG. 12213/09 prestazione professionale dev’essere valutata assumendo a parametro la condotta del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod, civ. (da ultimo, Cass. 1° febbraio 2011, n. 2334).
3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione quanto all’accoglimento dell’appello incidentale della M.
3.1.- Anche il terzo motivo è infondato. L’accoglimento dell’appello incidentale della M., riguardante il residuo debito di costei, stimato dal Tribunale in L. 13.000.000, è adeguatamente motivato alle pagq. 16 e 17 della sentenza, in base a prove documentali, alla inattendibilità dei testi escussi ed a prevalenti criteri logici.
4.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del F. I.al pagamento delle spese in favore della M., liquidate in € 1.400,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in € 1.400, di cui C 1.200 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
Depositata in Cancelleria il 27.06.2011