08.06.2011 free
un medico odontoiatra, che rende udibile un programma radiofonico nella sua sala d’aspetto, è tenuto a versare un’equa remunerazione ?
" se un medico odontoiatra, che rende udibile un programma radiofonico nella sua sala d’aspetto, comunichi al pubblico o metta a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, i fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica, e se pertanto sia tenuto a versare un’equa remunerazione "
CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
Verica Trstenjak
presentate il 29 giugno 2011
Causa C‑135/10
SCF Consorzio Fonografici
contro
Marco Del Corso
(domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Corte d’appello di Torino)
«Diritto d’autore e diritti connessi – Direttive 92/100 CEE e 2006/115 CE – Diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi – Art. 8, n. 2 – Comunicazione al pubblico – Comunicazione indiretta di fonogrammi nell’ambito di trasmissioni radiofoniche, diffuse nella sala d’aspetto di uno studio dentistico – Necessità di uno scopo di lucro – Equa remunerazione»
Indice
I – Introduzione
II – Normativa applicabile
A – Normativa internazionale
1. La Convenzione di Roma
2. Il WPPT
3. Il TRIPS
B – Normativa dell’Unione
1. La direttiva 92/100
2. La direttiva 2006/115
3. La direttiva 2001/29
C – Normativa nazionale
III – Fatti, procedimento dinanzi ai giudici nazionali e questioni pregiudiziali
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
V – Osservazioni preliminari
VI – Sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale
A – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
B – Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
C – Valutazione giuridica
1. Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 da parte della Corte
2. Sulla norma pertinente nel presente caso
3. Sull’interpretazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115
a) Autonome nozioni del diritto dell’Unione
b) Contesto di diritto internazionale e di diritto dell’Unione
c) Sulla nozione di comunicazione al pubblico
i) Sulla nozione di comunicazione
– Rilievo del ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29
– Rilievo del ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29
– Conclusione interlocutoria
ii) Sulla nozione di pubblicità
iii) Sulle ulteriori obiezioni
– Sulla necessità di un diritto d’ingresso
– Sullo scopo di lucro
– Sulla volontà dei pazienti
– Sulle ulteriori obiezioni
iv) Conclusione
d) Sugli ulteriori requisiti
4. Conclusione
VII – Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale
A – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
B – Ricevibilità delle questioni pregiudiziali
C – Valutazione giuridica
VIII – Conclusione
I – Introduzione
1. Come l’invenzione della stampa da parte di Gutenberg ha alla fine portato ad una protezione del diritto d’autore delle opere scritte, così l’invenzione del fonografo da parte di Edison non ha solo rafforzato l’importanza economica della protezione del diritto d’autore delle opere musicali, ma ha anche preparato il terreno all’introduzione di diritti connessi in favore degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi. L’utilizzo di un fonogramma non coinvolge solo il diritto dell’autore sull’opera riprodotta, coperta dal diritto d’autore, ma anche i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi.
2. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte d’appello di Torino (in prosieguo: il «giudice del rinvio») riguarda il diritto ad un’equa remunerazione, previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (2), nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (3), che deve essere versata per la comunicazione al pubblico di un fonogramma già pubblicato a scopi commerciali.
3. Il giudice del rinvio chiede, in primo luogo, se un medico odontoiatra, che nel suo studio rende udibili trasmissioni radiofoniche, sia tenuto a versare un’equa remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi riprodotti all’interno delle trasmissioni radiofoniche.
4. In secondo luogo, il giudice del rinvio chiede se la normativa di diritto internazionale che sta alla base della normativa dell’Unione sul diritto ad un’equa remunerazione, sia direttamente applicabile in una controversia tra privati, e quale rapporto intercorra fra questa normativa di diritto internazionale e la normativa dell’Unione.
5. La prima questione si pone, per il suo contenuto, in stretto rapporto con la sentenza SGAE/Rafael Hoteles (4). In tale sentenza la Corte ha, innanzitutto, statuito che sussiste una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (5), qualora il gestore di un albergo distribuisca un segnale mediante apparecchi televisivi installati nelle camere dei clienti, e ciò indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata. Ha, inoltre, statuito che il carattere privato delle camere dei clienti non osta alla pubblicità della comunicazione. Nel presente caso occorre, in particolare, chiedersi se tale giurisprudenza, formatasi in relazione alla comunicazione al pubblico di opere coperte dal diritto d’autore ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, possa essere trasposta alla nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 e della direttiva 2006/115, che riguarda i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi.
6. La presente causa si trova, altresì, in stretto rapporto con la causa C-162/10, Phonographic Performance, relativamente alla quale esporrò le mie conclusioni nello stesso giorno della presente causa. Nella causa Phonographic Performance si pone, in particolare, la questione se il gestore di un albergo o di una pensione che installa nelle camere apparecchi televisivi o radiofonici ai quali trasmette un segnale, sia tenuto a versare un’equa remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni radiofoniche e televisive.
II – Normativa applicabile
A – Normativa internazionale
1. La Convenzione di Roma
7. L’art. 12 della Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961, relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (in prosieguo: la «Convenzione di Roma») (6) dispone quanto segue:
«Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio, ovvero una riproduzione di tale fonogramma, è utilizzato direttamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, un compenso equo ed unico sarà versato dall’utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori, o ai produttori di fonogrammi, ovvero ad entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso».
8. L’art. 15, n. 1, lett. a), della Convenzione di Roma dispone quanto segue:
«1. Ogni Stato contraente ha la facoltà di prevedere nella propria legislazione nazionale eccezioni alla protezione garantita dalla presente convenzione nei casi seguenti:
a) quando si tratti di utilizzazione privata».
9. L’art. 16, n. 1, lett. a), della Convenzione di Roma dispone quanto segue:
«1. Nel partecipare alla presente convenzione, ogni Stato accetta tutti gli obblighi ed è ammesso a tutti i vantaggi che essa prevede. Tuttavia, uno Stato potrà in qualunque momento specificare, mediante notifica depositata presso il Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) per quanto riguarda l’articolo 12:
(i) che non applicherà nessuna delle disposizioni di questo articolo;
(ii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda determinate utilizzazioni;
(iii) che non applicherà le disposizioni di tale articolo per quanto riguarda i fonogrammi il cui produttore non sia cittadino di uno Stato contraente;
(iv) che per quanto concerne i fonogrammi il cui produttore sia cittadino di un altro Stato contraente, limiterà l’estensione e la durata della protezione prevista in tale articolo a quelle relative alla protezione che quest’ultimo Stato contraente accorda ai fonogrammi fissati per la prima volta dal cittadino dello Stato autore della dichiarazione; tuttavia, quando lo Stato contraente del quale il produttore è cittadino non accorda la protezione allo stesso beneficiario o agli stessi beneficiari cui la protezione è accordata dallo Stato contraente autore della dichiarazione, questo fatto non pregiudicherà in alcun modo l’estensione della protezione stessa;
(…)».
10. L’Italia è parte contraente della Convenzione di Roma e ha depositato una dichiarazione ai sensi dell’art. 16, n. 1, lett. a), punti ii), iii) e iv).
11. L’Unione non è parte contraente della Convenzione di Roma. Ad essa possono aderire solo Stati.
2. Il WPPT
12. Il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty, in prosieguo: il «WPPT») del 20 settembre 1996 (7) contiene una disciplina di diritto internazionale sui diritti connessi di portata più ampia rispetto alla Convenzione di Roma.
13. L’art. 1 del WPPT così recita:
«Rapporto con altre convenzioni
1. Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica gli obblighi reciproci incombenti alle Parti contraenti in forza della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (nel seguito: “Convenzione di Roma”).
2. La protezione prevista dal presente trattato lascia intatta la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione del presente trattato potrà essere interpretata come lesiva di tale protezione.
3. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato e lascia del tutto impregiudicati i diritti e i doveri istituiti da altri trattati».
14. L’art. 2 del WPPT, il quale fornisce alcune definizioni, alle lett. f) e g) dispone quanto segue:
«Ai sensi del presente trattato, si intende per:
f) “radiodiffusione”, la trasmissione via etere di suoni o di immagini e suoni o di loro rappresentazioni, al fine della ricezione da parte del pubblico (...);
g) “comunicazione al pubblico” di un’esecuzione o di un fonogramma, la trasmissione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni di una esecuzione ovvero dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ai sensi dell’articolo 15, si intende per “comunicazione al pubblico” anche l’atto di rendere udibili al pubblico i suoni o la rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma».
15. Il secondo capo del WPPT prevede i diritti degli artisti interpreti o esecutori, il terzo capo del WPPT i diritti dei produttori di fonogrammi. Il quarto capo contiene disposizioni comuni per gli artisti interpreti o esecutori e per i produttori di fonogrammi. L’art. 15 del WPPT, contenuto in tale capo, concerne il diritto al compenso per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico, e dispone quanto segue:
«1. Quando un fonogramma pubblicato a fini di commercio è utilizzato direttamente o indirettamente per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico, gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico.
2. Le Parti contraenti hanno la facoltà di stabilire, con la propria legislazione nazionale, se il diritto a un compenso equo e unico da parte dell’utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori o ai produttori di fonogrammi, ovvero a entrambi. La legislazione nazionale può determinare, in difetto di accordo tra gli interessati, le condizioni di ripartizione del predetto compenso.
3. Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica depositata presso il direttore generale dell’OMPI, dichiarare che applicherà le disposizioni del paragrafo 1 solo in rapporto a determinate utilizzazioni, o che ne limiterà l’applicazione in altri modi, oppure che non ne applicherà alcuna.
4. Ai fini del presente articolo si reputano pubblicati a fini di commercio i fonogrammi messi a disposizione del pubblico, su filo o via etere, in modo tale che ciascun individuo possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta».
16. L’art. 16 del WPPT, sotto la rubrica «Limitazioni e eccezioni», dispone quanto segue:
«1. Le Parti contraenti hanno la facoltà di prevedere nella propria legislazione, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, limitazioni o eccezioni della stessa natura di quelle previste nella predetta legislazione per quanto riguarda la protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.
2. Le Parti contraenti impongono le limitazioni o le eccezioni ai diritti contemplati dal presente trattato soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la normale utilizzazione economica delle esecuzioni o dei fonogrammi e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dell’artista interprete o esecutore e del produttore di fonogrammi».
17. In base all’art. 23, n. 1, del WPPT le parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del trattato stesso.
18. L’Italia e l’Unione sono parti contraenti del WPPT. Né l’Italia, né l’Unione hanno depositato alcuna dichiarazione ai sensi dell’art. 15, n. 3, del WPPT.
3. Il TRIPS
19. L’art. 14 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (8) (The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, in prosieguo: il «TRIPS»), il quale disciplina la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi (registrazioni sonore) e degli organismi di radiodiffusione, dispone quanto segue:
«1. Per quanto riguarda la fissazione della loro esecuzione su un fonogramma, gli artisti interpreti o esecutori hanno la facoltà di impedire, salvo proprio consenso, la fissazione della loro esecuzione non fissata e la riproduzione di tale fissazione, nonché la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico della loro esecuzione dal vivo.
2. I produttori di fonogrammi godono del diritto di autorizzare o di vietare la riproduzione diretta o indiretta dei loro fonogrammi.
(…)
6. Qualsiasi membro può, in relazione ai diritti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 prevedere condizioni, limitazioni, deroghe e riserve entro i limiti consentiti dalla Convenzione di Roma. Tuttavia le disposizioni dell’articolo 18 della Convenzione di Berna (1971) si applicano, mutatis mutandis, anche ai diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi sui fonogrammi».
B – Normativa dell’Unione (9)
1. La direttiva 92/100
20. I ‘considerando’ nn. 5, 7‑10, 15‑17 e 20 della direttiva 92/100 sono così redatti:
«(…)
5. considerando che l’adeguata tutela delle opere formanti oggetti del diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di riproduzione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità;
(…)
7. considerando che le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa ed artistica e che gli investimenti occorrenti, segnatamente quelli richiesti per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati; che per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti;
8. considerando che queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi e che la prestazione di queste attività dev’essere agevolata dall’emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità;
9. considerando che, nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, la loro prestazione deve del pari essere agevolata dalla istituzione di un quadro giuridico armonizzato nella Comunità;
10. considerando che occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali si basano il diritto d’autore e i diritti connessi in molti Stati membri;
(…)
15. considerando che è necessario introdurre un regime che assicuri che gli autori e gli artisti interpreti o esecutori ricevano un’irrinunciabile equa remunerazione e mantengano la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano;
16. considerando che l’equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all’atto della stipulazione del contratto o successivamente;
17. considerando che l’equa remunerazione deve tener conto dell’importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola;
(…)
20. considerando che gli Stati membri possono riconoscere ai titolari di diritti connessi al diritto d’autore una tutela più estesa di quella richiesta dall’articolo 8 della presente direttiva;
(…)».
21. L’art. 8 della direttiva 92/100, sotto la rubrica «Radiodiffusione e comunicazione al pubblico», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire le condizioni della ripartizione tra i medesimi di questa remunerazione.
3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».
22. L’art. 10 della direttiva 92/100 stabilisce quanto segue:
«Eccezioni alla protezione
1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:
a) quando si tratti di utilizzazione privata;
(…)
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche. Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse siano compatibili con le disposizioni della Convenzione di Roma.
3. Il paragrafo 1, lettera a) lascia impregiudicata l’applicazione di qualsiasi disposizione legislativa vigente o da emanarsi in materia di remunerazione per la riproduzione ad uso privato».
2. La direttiva 2006/115
23. La direttiva 2006/115 costituisce la versione consolidata della direttiva 92/100. I ‘considerando’ nn. 3, 5‑7, 12, 13 e 16 della direttiva 2006/115 così recitano:
«(3) L’adeguata tutela delle opere oggetto del diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi attraverso il riconoscimento di un diritto di noleggio e di prestito, nonché la protezione delle realizzazioni tutelate dai diritti connessi tramite il riconoscimento del diritto di fissazione, di distribuzione, di radiodiffusione e di comunicazione al pubblico possono, di conseguenza, essere considerate di importanza fondamentale per lo sviluppo economico e culturale della Comunità.
(…)
(5) Le opere creative e artistiche degli autori e degli artisti interpreti o esecutori richiedono la percezione di un reddito adeguato quale base per l’ulteriore attività creativa e artistica, e gli investimenti occorrenti, segnatamente per la produzione di fonogrammi e pellicole, sono particolarmente rischiosi ed elevati. Per garantire livelli di reddito adeguati e per recuperare l’investimento l’unico mezzo efficace è un’adeguata tutela giuridica dei titolari dei diritti.
(6) Queste attività creative, artistiche e imprenditoriali sono in larga misura espletate da lavoratori autonomi. La prestazione di queste attività dovrebbe essere agevolata dall’emanazione di una tutela giuridica armonizzata nella Comunità. Nella misura in cui queste attività costituiscono principalmente dei servizi, il loro esercizio dovrebbe essere agevolato anche da una tutela giuridica armonizzata nella Comunità.
(7) Occorre ravvicinare la legislazione degli Stati membri in modo che le disposizioni nazionali non entrino in conflitto con quelle contenute nelle convenzioni internazionali, sulle quali in molti Stati membri si basa la legislazione relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi.
(…)
(12) È necessario introdurre un regime che assicuri agli autori e agli artisti interpreti o esecutori una remunerazione equa ed irrinunciabile, nonché la possibilità di affidare l’amministrazione di questo diritto a società di gestione collettiva che li rappresentano.
(13) L’equa remunerazione può essere versata sulla base di uno o più pagamenti da effettuarsi in qualsiasi momento, all’atto della stipulazione del contratto o successivamente. Essa dovrebbe tener conto dell’importanza del contributo apportato dagli autori e dagli artisti interpreti o esecutori al fonogramma o alla pellicola.
(…)
(16) Gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere ai titolari di diritti connessi col diritto d’autore una tutela più estesa di quella che le disposizioni della presente direttiva contemplano in ordine alla radiodiffusione e comunicazione al pubblico».
24. Il secondo capo della direttiva disciplina i diritti connessi al diritto di autore. L’art. 8 della direttiva, concernente la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico, dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la radiodiffusione via etere e la comunicazione al pubblico delle loro prestazioni artistiche, tranne nel caso in cui la prestazione stessa costituisca già di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
2. Gli Stati membri prevedono un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione. In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, gli Stati membri possono stabilire i criteri per ripartire tra i medesimi questa remunerazione.
3. Gli Stati membri riconoscono agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso».
25. L’art. 10 della direttiva, sotto la rubrica «Eccezioni alla protezione», dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni ai diritti di cui al presente capo nei casi seguenti:
a) quando si tratti di utilizzazione privata;
(…)
2. Fatto salvo il paragrafo 1, ogni Stato membro ha la facoltà di prevedere, per quanto riguarda la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi, degli organismi di radiodiffusione e dei produttori delle prime fissazioni di pellicole, limitazioni della stessa natura di quelle previste dalla propria legislazione per quanto attiene alla protezione del diritto d’autore sulle opere letterarie e artistiche.
Non possono tuttavia essere istituite licenze obbligatorie se non nella misura in cui esse siano compatibili con le disposizioni della Convenzione di Roma.
3. Le limitazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dei materiali protetti e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti».
26. L’art. 14 della direttiva, sotto la rubrica «Abrogazione», dispone quanto segue:
«La direttiva 92/100/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione di cui all’allegato I, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato II».
3. La direttiva 2001/29
27. I ‘considerando’ nn. 9-12, 15, 23, 24 e 27 della direttiva 2001/29 così recitano:
«(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.
(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. Gli investimenti necessari a fabbricare prodotti quali riproduzioni fonografiche, pellicole o prodotti multimediali e servizi quali i servizi su richiesta (“on-demand”) sono considerevoli. È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.
(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.
(12) Un’adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d’autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale. L’articolo 151 del trattato obbliga la Comunità a tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.
(…)
(15) La conferenza diplomatica tenutasi sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO) ha portato nel dicembre del 1996 all’adozione di due nuovi trattati, il “Trattato della WIPO sul diritto d’autore” e il “Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi”, relativi rispettivamente alla protezione degli autori e alla protezione degli interpreti o esecutori e dei produttori di riproduzioni fonografiche. Detti trattati aggiornano notevolmente la protezione internazionale del diritto d’autore e dei diritti connessi anche per quanto riguarda il piano d’azione nel settore del digitale (la cosiddetta “digital agenda”) e perfezionano i mezzi per combattere la pirateria a livello mondiale. La Comunità e la maggior parte degli Stati membri hanno già firmato i trattati e sono già in corso le procedure per la loro ratifica. La presente direttiva serve anche ad attuare una serie di questi nuovi obblighi internazionali.
(…)
(23) La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti.
(24) Il diritto di messa a disposizione del pubblico del materiale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, andrebbe inteso come riguardante tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti, con l’esclusione di tutti gli altri atti.
(…)
(27) La mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione non costituisce un atto di comunicazione ai sensi della presente direttiva.
(…)».
28. L’art. 3, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
(…)
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
C – Normativa nazionale
29. La legge italiana 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (in prosieguo: la «legge sul diritto d’autore») all’art. 72 dispone quanto segue:
«Salvi i diritti spettanti all’autore a termini del titolo I, il produttore di fonogrammi ha il diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea, se non nel caso di prima vendita del supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico».
30. L’art. 73 della legge sul diritto d’autore (da ultimo modificato dall’art. 12, n. 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68), dispone quanto segue:
«1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. L’esercizio di tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati (…)».
31. Il successivo art. 73 bis della legge sul diritto d’autore (introdotto dall’art. 9, n. 1, del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685) dispone quanto segue:
«Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro (…)».
III – Fatti, procedimento dinanzi ai giudici nazionali e questioni pregiudiziali
32. La Società Consortile Fonografici (in prosieguo: la «SCF») è una società incaricata della gestione dei diritti d’autore in Italia e all’estero. Essa rappresenta gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.
33. Quale mandataria per la gestione, l’incasso e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografici consorziati in Italia e all’estero, la SCF svolge in particolare le seguenti attività:
a) riscossione dei compensi per l’utilizzazione, a scopo di lucro, dei fonogrammi a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra utilizzazione;
b) riscossione dei compensi per le utilizzazioni effettuate senza scopo di lucro;
c) gestione dei diritti di autorizzazione della ritrasmissione via cavo dei fonogrammi;
d) gestione dei diritti di riproduzione dei fonogrammi.
34. La SCF aveva intrapreso trattative con l’Associazione Dentisti Italiani per la stipula di un accordo collettivo per quantificare l’equo compenso dovuto, ai sensi degli artt. 73 o 73 bis della legge sul diritto d’autore, per la comunicazione di fonogrammi, ivi compresa la loro diffusione negli studi professionali privati, in qualsiasi modo effettuata.
35. Dopo il fallimento di tali trattative la SCF proponeva ricorso, innanzi al Tribunale di Torino, contro il sig. Marco Del Corso, medico odontoiatra, al fine di accertare che questi nel proprio studio dentistico privato in Torino effettuava la diffusione, in sottofondo, di fonogrammi oggetto di privativa, e che per tale attività, costituendo essa comunicazione al pubblico ai sensi della legge italiana sul diritto d’autore, del diritto internazionale convenzionale e del diritto dell’Unione, era dovuto un equo compenso. La misura di tale compenso doveva essere fissata in un separato giudizio.
36. Il sig. Marco Del Corso chiedeva di respingere il ricorso. A tal fine rilevava, in primo luogo, che la SCF avrebbe potuto invocare il diritto d’autore solo nel caso in cui egli stesso avesse utilizzato i fonogrammi; nel suo studio privato, invece, i fonogrammi venivano diffusi via radio. Pertanto, l’equo compenso sarebbe dovuto dall’emittente radiofonica, mentre per l’ascolto della trasmissione radiofonica non sarebbe dovuto nessun equo compenso. In secondo luogo, non vi sarebbe stata alcuna comunicazione al pubblico, giacché uno studio dentistico privato non potrebbe essere considerato come un luogo pubblico. La clientela può accedere allo studio solo dopo aver concordato un appuntamento.
37. Il Tribunale di Torino ha respinto il ricorso. Tale decisione risulta fondata sul rilievo che non sussiste una comunicazione a scopo di lucro, nonché sul fatto che lo studio dentistico è privato e, pertanto, non costituisce un luogo pubblico o aperto al pubblico.
38. La SCF ha impugnato tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. Il sig. Marco Del Corso ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
39. È intervenuto in giudizio il Procuratore generale della Repubblica italiana presso il giudice del rinvio, chiedendo a sua volta il rigetto dell’impugnazione.
40. Ad avviso del giudice del rinvio le disposizioni del diritto internazionale, del diritto dell’Unione e del diritto nazionale contemplano tutte un diritto dei produttori di fonogrammi di esigere un compenso per l’utilizzazione, a fini di comunicazione al pubblico, dei fonogrammi di loro produzione. Il diritto ad un equo compenso per una nuova comunicazione al pubblico non è escluso o assorbito a causa della circostanza che l’emittente radiofonica abbia già corrisposto un equo compenso. L’autorizzazione rilasciata ad un’emittente radiofonica implica senz’altro che la trasmissione possa essere utilizzata privatamente da parte di un soggetto detentore di un mezzo tecnico di ricezione. Tuttavia, la sua utilizzazione in un contesto pubblico, ad esempio in un esercizio pubblico o da parte di una pluralità di soggetti mediante un accesso potenziale e indifferenziato, produce un’utilità aggiuntiva che, come tale, dovrebbe essere compensata a parte. Occorre, d’altra parte, verificare se nella nozione di comunicazione al pubblico rientri anche la comunicazione all’interno di studi professionali privati, come quelli dei medici odontoiatri, in cui di regola il paziente accede solo dopo aver previamente concordato un appuntamento, e in cui il programma radiofonico viene diffuso indipendentemente dalla sua volontà.
41. Sulla scorta di tali considerazioni il giudice del rinvio ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se la Convenzione di Roma sui diritti connessi del 26 ottobre 1961, l’Accordo TRIPs (The Agreement on Trade Related Aspects of IntellectualProperty Rights) [accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio], il trattato WIPO (World Intellectual Property Organization) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT) siano immediatamente applicabili nell’ordinamento comunitario;
2. se le predette fonti di diritto internazionale uniforme siano, altresì, immediatamente precettive nei rapporti privati;
3. se le rispettive nozioni di “comunicazione al pubblico” contenute nei citati testi di diritto internazionale convenzionale coincidano con quelle comunitarie di cui alle direttive 92/100/CEE e 2001/29/CE, e, in caso negativo, quale fonte debba prevalere;
4. se la diffusione gratuita di fonogrammi effettuata all’interno di studi odontoiatrici privati esercenti attività economica di tipo libero-professionale, a beneficio della relativa clientela e da questa fruita indipendentemente da un proprio atto di volontà, costituisca “comunicazione al pubblico”, ovvero “messa a disposizione del pubblico” ai fini dell’applicazione dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29/CE;
5. se tale attività di diffusione dia diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici».
IV – Procedimento dinanzi alla Corte
42. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 15 marzo 2010.
43. Hanno presentato osservazioni scritte la SCF, il sig. Marco Del Corso, i governi italiano e irlandese, nonché la Commissione.
44. All’udienza comune relativa alla presente causa e alla causa C‑162/10, Phonographic Performance, svoltasi il 7 aprile 2011, sono intervenuti rappresentanti della ricorrente nella causa principale, della SCF, del sig. Marco del Corso, dei governi italiano, irlandese, greco e francese, nonché della Commissione.
V – Osservazioni preliminari
45. Con le sue questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un medico odontoiatra, che diffonde trasmissioni radiofoniche nel suo studio, comunichi indirettamente al pubblico i fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni radiofoniche e pertanto sia tenuto a versare un’equa remunerazione.
46. Qui di seguito affronterò per prime la quarta e la quinta questione pregiudiziale, che concernono l’interpretazione di disposizioni del diritto dell’Unione. Successivamente affronterò la prima, la seconda e la terza questione, che riguardano disposizioni di diritto internazionale.
VI – Sulla quarta e sulla quinta questione pregiudiziale
47. Con la quarta e la quinta questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se un medico odontoiatra, che rende udibile un programma radiofonico nella sua sala d’aspetto, comunichi al pubblico o metta a disposizione del pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29, i fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica, e se pertanto sia tenuto a versare un’equa remunerazione.
A – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
48. In udienza tutti i soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte – in alcuni casi discostandosi dalle loro memorie scritte – hanno affermato che è l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 o della direttiva 92/100, e non l’art. 3 della direttiva 2001/29, la norma pertinente nel presente caso.
49. Ad avviso della SCF e del governo francese sussiste una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. La nozione di comunicazione al pubblico di cui, rispettivamente, all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, e all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, deve essere interpretata, a livello dell’Unione, in modo uniforme e omogeneo. La sentenza SGAE/Rafael Hoteles, concernente l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, è, pertanto, riferibile anche all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, come risulta, innanzitutto, dalla lettera e dallo scopo delle direttive. A ciò non osta la circostanza che la direttiva 2006/115 non contenga alcun ‘considerando’ equivalente al ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, in base al quale la nozione di comunicazione al pubblico deve essere interpretata estensivamente. Il ventitreesimo ‘considerando’ è, infatti, in parte qua superfluo. Il fatto che le due direttive presuppongano un differente livello di protezione si ricollega alla configurazione dei diritti, e non alla nozione di comunicazione al pubblico. Peraltro, la circostanza che l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 riconosce agli autori un diritto esclusivo, mentre l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 riconosce ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori solo un diritto economico, non implica che la nozione di comunicazione al pubblico in queste due disposizioni debba essere interpretata diversamente. Depone, altresì, per un’interpretazione unitaria il fatto che, a livello di diritto internazionale, anche il WPPT e il WCT prevedano una nozione unitaria di comunicazione al pubblico. Per altro verso, la sentenza della Corte nella causa SENA (10) non è pertinente, in quanto in tale sentenza la Corte si è occupata soltanto della nozione di equità della remunerazione. Risulta, inoltre, dalla sistematica della direttiva 2001/29 che gli interessi di ulteriori soggetti coinvolti non possono essere presi in considerazione in sede di interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico. Il governo francese osserva, infine, che un’interpretazione uniforme della nozione di comunicazione al pubblico risulta necessaria in quanto essa, in base alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (11), assume rilievo per la durata di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi.
50. In un caso come quello presente è da ritenersi presente, ad avviso della SCF e del governo francese, una comunicazione al pubblico.
51. In primo luogo, la SCF fa presente che, in media, ogni medico odontoiatra ha a che fare con un numero considerevole di pazienti. Non è, d’altra parte, di ostacolo alla pubblicità della comunicazione il fatto che i pazienti abbiano accesso allo studio dentistico solo su appuntamento e su base contrattuale.
52. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se il perseguimento di uno scopo di lucro costituisca il presupposto di una comunicazione al pubblico, la SCF rileva anzitutto che tale questione non è stata posta dal giudice del rinvio. In subordine, la SCF ritiene che un siffatto scopo non sia necessario. Prima di tutto la lettera dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 non lo prevede. Depone, inoltre, in senso contrario alla sua necessità la sistematica della direttiva 2006/115 e della direttiva 2001/29. Dall’art. 5 della direttiva 2001/29 – applicabile, ai sensi dell’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/115, anche ai diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori – risulta che l’assenza di scopo di lucro viene presa in considerazione solo al momento delle eccezioni e delle limitazioni, e quindi non deve essere presa in considerazione già in sede di individuazione della nozione di comunicazione al pubblico. Anche secondo la giurisprudenza, del resto, un siffatto scopo non è necessario. Infine, non è parimenti rilevante se la comunicazione al pubblico influenzi, o meno, la scelta del medico odontoiatra. Se si intende perseguire l’obiettivo di un elevato livello di protezione dei diritti d’autore, non si può escludere a priori dall’ambito dei diritti di proprietà intellettuale protetti la comunicazione di fonogrammi in connessione all’esercizio di una libera professione.
53. In terzo luogo, la SCF e il governo francese sottolineano che non si deve fare riferimento ai pazienti, bensì al medico odontoiatra quale utilizzatore dei fonogrammi. Il fatto, quindi, che la comunicazione avvenga indipendentemente da un atto di volizione dei pazienti e che questi potrebbero non avere alcun interesse ad una tale comunicazione, è irrilevante.
54. Il sig. Marco del Corso ritiene irricevibili la quarta e la quinta questione pregiudiziale in quanto irrilevanti. A suo avviso, infatti, non è stato dimostrato né che egli ha riprodotto, a beneficio dei suoi pazienti, opere incise su fonogrammi, né che per tal motivo ha richiesto un diritto d’ingresso.
55. Inoltre, nella fattispecie non sussisterebbe né una comunicazione al pubblico, né una messa a disposizione del pubblico. La comunicazione al pubblico di un fonogramma sussiste solo nel caso in cui questo sia stato effettivamente riprodotto dinanzi ad un pubblico in un luogo pubblico o in un luogo aperto al pubblico, o nel caso in cui sia stato riprodotto in locali privati dinanzi ad un pubblico pagante di significative dimensioni. Nella fattispecie non sarebbe integrato il requisito della pubblicità. In primo luogo, i pazienti di uno studio dentistico non costituiscono un pubblico, in quanto privi di un’autonoma dimensione sociale, economica o giuridica. In secondo luogo, in primo piano si colloca la specifica prestazione del medico odontoiatra, di natura personale e intellettuale, fornita su base contrattuale. Se in un siffatto contesto viene riprodotta della musica, in tal modo non si persegue alcuno scopo di lucro. In terzo luogo, il medico odontoiatra, dovendo salvaguardare anche i diritti personali dei suoi pazienti, non può fornire le sue prestazioni contemporaneamente, sicché i suoi pazienti non si trovano tutti riuniti nel suo studio nello stesso momento. In quarto luogo, i pazienti non hanno pagato alcun diritto d’ingresso. In quinto luogo, i calcoli della SCF sul numero dei pazienti di un medico odontoiatra non sono corretti. Nemmeno può parlarsi di una messa a disposizione del pubblico. Il sig. Marco del Corso rileva, altresì, che la tesi sostenuta dalla SCF avrebbe per conseguenza che anche il godimento della musica in luoghi privati da parte di un soggetto privato costituirebbe comunicazione al pubblico.
56. Secondo il governo italiano la quarta questione pregiudiziale deve essere risolta negativamente. Nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles la Corte ha ritenuto sussistere una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Sennonché nel presente caso si deve applicare l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100. In un caso come quello di specie non vi è una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione. In primo luogo, lo studio di un medico odontoiatra costituisce un luogo privato, in cui i pazienti si trattengono solo dopo aver concordato un appuntamento. Quand’anche non si seguisse un siffatto approccio materiale, bensì un approccio funzionale, in un caso come quello di specie non si può ritenere sussistente una comunicazione al pubblico. Vero è che non è decisivo quante persone si trovino contemporaneamente presenti nello studio, giacché si deve seguire un procedimento successivo-cumulativo. Occorre, piuttosto, prendere in considerazione gli scopi perseguiti dai pazienti. Il pubblico rilevante ai fini della direttiva è solo quello costituito da persone disposte a pagare in vista della possibilità di ascoltare il contenuto dei fonogrammi, o in considerazione di tale possibilità. Non è, infatti, corretto concedere ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori un diritto economico allorché la stessa comunicazione al pubblico non ha alcuna rilevanza economica. Rispetto ai clienti di un albergo va riconosciuta la rilevanza economica, in quanto l’accesso a programmi radiotelevisivi fa parte dell’offerta del gestore dell’albergo, presa in considerazione dai suoi clienti. Rispetto ai pazienti di uno studio dentistico va, invece, negata la rilevanza economica. Per quanto la comunicazione di fonogrammi possa rendere più gradevole il tempo ivi trascorso dai pazienti, essa non presenta, tuttavia, alcun collegamento, né diretto né indiretto, con il valore della prestazione del medico odontoiatra. Secondo il governo italiano la quinta questione pregiudiziale non deve essere risolta, attesa la soluzione negativa da dare alla quarta questione pregiudiziale.
57. Ad avviso della Commissione e del governo irlandese la nozione di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, non può essere equiparata, sic et simpliciter, alla nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Piuttosto, detta nozione, tenuto conto delle differenze tra le due disposizioni, nell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretata in senso più restrittivo. Occorre, in particolare, considerare che, mentre in base all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 all’autore si riconosce un diritto esclusivo, al produttore di fonogrammi in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 si riconosce, invece, solo un diritto ad un’equa remunerazione. Non è, inoltre, conforme alle prescrizioni del diritto internazionale e del diritto dell’Unione riservare agli autori e ai produttori di fonogrammi la medesima protezione.
58. Nelle sue osservazioni scritte la Commissione ha in un primo tempo sostenuto che in sede di interpretazione della nozione di comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, devono essere presi in considerazione gli artt. 2, lett. g), e 15 del WPPT. Risulterebbero in tal modo ricomprese anche le trasmissioni indirette, e basterebbe che i suoni fissati nei fonogrammi fossero resi udibili. Pertanto, in un caso come quello di specie, dovrebbe affermarsi la sussistenza di una comunicazione. Mancherebbe, tuttavia, il requisito della pubblicità della comunicazione. La giurisprudenza della Corte sull’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 non potrebbe essere applicata all’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100. Occorrerebbe piuttosto prendere in considerazione la natura pubblica o privata del luogo della comunicazione e lo scopo economico della stessa. Quest’ultimo difetterebbe nel presente caso, in quanto un medico non viene scelto in base al criterio dell’attrattività della sua sala d’aspetto, bensì in base alla fiducia personale, e la comunicazione non influirebbe in alcun modo sulla qualità della prestazione del medico.
59. In udienza, invece, la Commissione ha sostenuto che in un caso come quello di specie già non si può nemmeno partire dal presupposto di una comunicazione. Secondo la Commissione, nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles la Corte si è limitata a definire la nozione di pubblicità della comunicazione, e non già quella di comunicazione. La nozione di comunicazione deve essere interpretata come ha proposto di fare l’avvocato generale Kokott nelle sue conclusioni presentate nella causa Football Association (12). Dal ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 è possibile desumere che la nozione di comunicazione al pubblico comprende soltanto le persone che non si trovano nel luogo in cui la trasmissione ha origine. La trasmissione di un programma su un apparecchio radio in uno studio dentistico, tuttavia, avviene dinanzi ad un pubblico presente nel luogo d’origine della trasmissione. Le cose potrebbero stare diversamente se il segnale, comunicato mediante un siffatto apparecchio, fosse previamente immesso in una rete.
B – Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
60. La quarta e la quinta questione pregiudiziale sono ricevibili.
61. Va, in primo luogo, respinto l’argomento del sig. Marco Del Corso, secondo cui tali questioni sarebbero irrilevanti non essendo stata dimostrata la comunicazione del programma radiofonico nei confronti dei pazienti. Dall’ordinanza di rinvio risulta, infatti, che il giudice remittente parte invece dal presupposto di una siffatta comunicazione. In virtù del rapporto di collaborazione tra il giudice del rinvio e la Corte nell’ambito di un procedimento pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, la Corte è tenuta a porre alla base della sua decisione i fatti che le sono stati comunicati dal giudice del rinvio (13).
62. In secondo luogo, il rilievo del sig. Marco Del Corso di non aver preteso un diritto d’ingresso dai suoi pazienti per la comunicazione dei programmi radiofonici, a sua volta non comporta l’irrilevanza delle questioni pregiudiziali. Il giudice del rinvio desidera, infatti, proprio sapere se anche in un caso del genere dalle disposizioni del diritto dell’Unione può sorgere un diritto alla remunerazione nei confronti del medico odontoiatra.
C – Valutazione giuridica
63. Sullo sfondo della quarta e della quinta questione pregiudiziale si colloca la sentenza della Corte nella causa SGAE/Rafael Hoteles (14). In essa la Corte ha statuito che il gestore di un albergo che distribuisce un segnale televisivo mediante apparecchi televisivi installati nelle camere dell’albergo, comunica al pubblico, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, le opere utilizzate nella trasmissione televisiva. Tale disposizione prevede il diritto esclusivo di un autore di autorizzare o vietare la comunicazione al pubblico delle sue opere. Nella presente causa tra le parti è in particolare controverso se tale giurisprudenza, formatasi in relazione al diritto d’autore e alle camere di un albergo, possa essere applicata ai diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori, qualora in uno studio dentistico sia udibile una trasmissione radiofonica in cui vengono utilizzati fonogrammi. Ciò considerato, intendo prima di tutto soffermarmi sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 da parte della Corte nel caso SGAE/Rafael Hoteles (1). Successivamente illustrerò quale disposizione del diritto dell’Unione risulti pertinente nel presente caso (2), e come essa debba essere interpretata (3).
1. Sull’interpretazione dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 da parte della Corte
64. La Corte ha motivato nei seguenti termini la propria decisione secondo cui la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo, effettuata dall’albergo per i suoi clienti, costituisce, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale, una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva in parola.
65. In primo luogo, la Corte ha fatto riferimento ai ‘considerando’ della direttiva 2001/29. Ha richiamato per primo il ventitreesimo ‘considerando’, in virtù del quale la nozione di comunicazione al pubblico dev’essere intesa in senso ampio (15). Ha, inoltre, rilevato che solo così può essere raggiunto l’obiettivo menzionato nel nono e nel decimo ‘considerando’, di introdurre un livello elevato di protezione a favore degli autori e di assicurare a costoro un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere (16).
66. In secondo luogo, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza relativa ad altre disposizioni del diritto dell’Unione (17).
67. In terzo luogo, ha sottolineato gli effetti cumulativi derivanti dal fatto che, abitualmente, i clienti di un albergo si succedono rapidamente nelle camere fornite di televisore, sicché la messa a disposizione delle opera può assumere un’importanza rilevante (18).
68. In quarto luogo, la Corte ha statuito che in base all’art. 11 bis, n. 1, punto ii), della Convenzione di Berna riveduta (in prosieguo: la «Convenzione di Berna»), sussiste un’autonoma comunicazione al pubblico nel caso in cui una trasmissione, diffusa dall’ente di trasmissione originario, venga ritrasmessa da un altro ente di trasmissione. In tal modo, infatti, l’opera viene indirettamente comunicata, attraverso la comunicazione della trasmissione radiofonica e televisiva, ad un nuovo pubblico (19).
69. In quinto luogo, la Corte, rifacendosi alla guida dell’OMPI, ha in questo contesto definito la pubblicità di una siffatta comunicazione indiretta alla luce dell’autorizzazione in precedenza rilasciata dall’autore. La Corte ha rilevato che l’autorizzazione dell’autore alla radiodiffusione della sua opera comprende solo gli utilizzatori diretti, ossia i detentori di apparecchi di ricezione i quali captano individualmente la trasmissione in una sfera privata o familiare. Tuttavia, allorché la trasmissione è effettuata allo scopo di intrattenere un pubblico più ampio, e talvolta per fini di lucro, una nuova frazione del pubblico ricevente viene ammessa a beneficiare dell’ascolto o della visione dell’opera. Pertanto, la comunicazione della trasmissione mediante altoparlante o uno strumento analogo non è più la semplice ricezione della trasmissione stessa, ma un atto indipendente col quale l’opera trasmessa viene comunicata ad un nuovo pubblico (20).
70. In sesto luogo, la Corte ha statuito che la clientela di un albergo costituisce un nuovo pubblico. L’albergo è l’organismo che interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso all’opera protetta (21).
71. In settimo luogo, la Corte ha rilevato che, affinché vi sia comunicazione al pubblico, è sufficiente che l’opera sia messa a disposizione del pubblico in modo che coloro che compongono tale pubblico possano avervi accesso (22).
72. In ottavo luogo, la Corte ha osservato che il rendere accessibili le opere radiodiffuse rappresenta una prestazione di servizi supplementare fornita al fine di trarne un certo utile. In un albergo essa è addirittura utile a fini di lucro, in quanto tale prestazione di servizi ha un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo delle camere (23).
73. In nono luogo, la Corte ha, tuttavia, precisato, in senso limitativo, che la mera fornitura di attrezzature per la ricezione di per sé non costituisce una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Per contro, la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi installati nelle camere di un albergo, effettuata da un albergo per i suoi clienti, costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi della citata disposizione, e ciò indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (24).
2. Sulla norma pertinente nel presente caso
74. Il giudice del rinvio nella sua quarta questione pregiudiziale richiama l’art. 3, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29. Tale disposizione non è pertinente nel presente caso. L’art. 3, n. 2, lett. a) e b), della direttiva 2001/29 non è applicabile in quanto tale disposizione prevede soltanto l’ipotesi della messa a disposizione in cui i fonogrammi o le interpretazioni ed esecuzioni vengono messe a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Una siffatta ipotesi non ricorre nel caso di diffusione di un programma radiofonico. Per ragioni di completezza desidero segnalare che anche l’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 non è pertinente, in quanto nel caso di specie non si tratta di opera protette dal diritto d’autore, bensì di diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori.
75. Risulta, invece, pertinente l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100, ovvero l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. In base a tali disposizioni gli Stati membri devono prevedere un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall’utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, o una riproduzione del medesimo, è utilizzato per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.
76. Poiché la Corte ha la facoltà di fornire al giudice del rinvio tutte le indicazioni utili per la decisione della causa nel procedimento principale (25), nel prosieguo intendo procedere all’interpretazione di dette pertinenti disposizioni. Inoltre, poiché la direttiva 2006/115 costituisce la versione consolidata della direttiva 92/100, e l’art. 8, n. 2 è identico in entrambe le direttive, nel prosieguo mi occuperò solo dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, fermo restando che quanto verrà detto vale corrispondentemente anche per l’art. 8, n. 2, della direttiva 92/100. Infine, per semplicità, nel prosieguo prenderò in considerazione solo l’ipotesi concernente un fonogramma pubblicato a scopi commerciali, fermo restando che le seguenti considerazioni valgono corrispondentemente anche per la riproduzione di un tale fonogramma.
3. Sull’interpretazione dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115
77. Intendo preliminarmente chiarire che i presupposti richiesti dall’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 costituiscono autonome nozioni del diritto dell’Unione (a), che devono essere interpretate tenendo conto del loro contesto di diritto internazionale (b). Successivamente analizzerò la nozione di comunicazione al pubblico (c), nonché gli ulteriori presupposti richiesti dall’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 (d).
a) Autonome nozioni del diritto dell’Unione
78. Le nozioni utilizzate nell’art. 8, n. 2, della direttiva costituiscono, in assenza di un rinvio al diritto degli Stati membri, autonome nozioni del diritto dell’Unione. Nell’interesse di un’applicazione uniforme del diritto dell’Unione in tutti gli Stati membri e in considerazione del principio di uguaglianza nell’intera Unione, esse vanno interpretate in modo uniforme (26). Solo così, peraltro, può essere raggiunto l’obiettivo menzionato nel sesto ‘considerando’ della direttiva 2006/115, di agevolare la prestazione delle attività creative, artistiche e imprenditoriali attraverso un contesto giuridico armonizzato nella Comunità.
79. Nondimeno, in determinati casi, nonostante la presenza di un’autonoma nozione di diritto dell’Unione, può essere che sia stata realizzata solo un’armonizzazione molto limitata, con conseguente scarsa capacità regolativa di tale nozione. In siffatti casi il diritto dell’Unione delinea solo una cornice normativa molto ampia che spetta agli Stati membri riempire di contenuti (27). Da tali presupposti è partita la Corte per analizzare la nozione di equità della remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 (28). Poiché, tuttavia, la valutazione della capacità regolativa di una nozione deve essere effettuata singolarmente per ciascuna delle nozioni menzionate in una disposizione, da quanto sopra non si può trarre alcuna conclusione in relazione alle ulteriori nozioni utilizzate nell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.
b) Contesto di diritto internazionale e di diritto dell’Unione
80. Occorre, altresì, considerare che la disposizione sul diritto ad un’equa remunerazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve essere interpretata alla luce del contesto di diritto internazionale in cui si colloca.
81. Il diritto ad un’equa remunerazione è, infatti, previsto a livello di diritto internazionale all’art. 12 della Convenzione di Roma e all’art. 15 del WPPT. L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve, pertanto, essere interpretato alla luce di queste disposizioni di diritto internazionale.
82. Per quanto riguarda il WPPT, ciò discende già dal fatto che l’Unione stessa è parte contraente di tale trattato. Secondo costante giurisprudenza, infatti, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate alla luce di un trattato internazionale, in particolare quando l’Unione sia parte contraente di tale trattato e con tali disposizioni di diritto dell’Unione intenda dare esecuzione allo stesso (29).
83. Per quanto riguarda la Convenzione di Roma, vero è che si deve ricordare che l’Unione stessa non è parte contraente di tale convenzione. Tuttavia, dal settimo ‘considerando’ della direttiva 2006/115, in virtù del quale l’armonizzazione non deve essere attuata in modo che le disposizioni entrino in conflitto con quelle contenute nella Convenzione di Roma, risulta che devono essere prese in considerazione le disposizioni della Convenzione di Roma.
c) Sulla nozione di comunicazione al pubblico
84. Se si ha riguardo al suo tenore letterale, la nozione di comunicazione al pubblico può essere scissa in due elementi. In primo luogo, deve sussistere una comunicazione. In secondo luogo, tale comunicazione deve essere destinata al pubblico.
i) Sulla nozione di comunicazione
85. Che cosa si debba intendere per comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, non è definito espressamente all’interno di detta direttiva. Dalla lettera e dal contesto di tale disposizione, tuttavia, è possibile desumere indicazioni su come questa nozione debba essere interpretata.
86. Come sopra esposto (30), per l’interpretazione della nozione di comunicazione di cui alla citata disposizione occorre tener presenti le indicazioni dell’art. 12 della Convenzione di Roma e dell’art. 15 del WPPT. Per la nozione di comunicazione risulta in particolare rilevante il combinato disposto degli artt. 15, n. 1, e 2, lett. g), del WPPT. L’art. 15, n. 1 prevede che gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi hanno diritto a un compenso equo e unico in caso di utilizzo diretto o indiretto di fonogrammi per la radiodiffusione o per una qualunque comunicazione al pubblico. All’art. 2, lett. g), del WPPT la nozione di comunicazione al pubblico di un fonogramma è definita come comunicazione al pubblico mediante qualunque mezzo diverso dalla radiodiffusione, dei suoni o di una rappresentazione di suoni fissati in un fonogramma. Ivi è, altresì, precisato che per una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del WPPT è sufficiente che i suoni fissati in un fonogramma siano resi udibili o siano rappresentati.
87. Da ciò è possibile dedurre le seguenti conclusioni in ordine alla nozione di comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.
88. In primo luogo, l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 comprende sia le comunicazioni dirette che quelle indirette. In tal senso depongono prima di tutto la formulazione letterale aperta e i lavori preparatori di tale disposizione. Dai lavori preparatori della direttiva 92/100 risulta, infatti, che un’ulteriore specificazione della nozione di comunicazione mediante l’aggiunta delle parole «direttamente o indirettamente» non fu ritenuta necessaria, giacché era evidente che, nell’utilizzo della nozione di comunicazione, fossero ricomprese anche le comunicazioni indirette (31). A favore di una siffatta interpretazione depone ora, dalla sua entrata in vigore, anche l’art. 15 del WPPT, in base al quale deve essere riconosciuto un diritto anche per le trasmissioni indirette (32).
89. In secondo luogo, per la sussistenza di una comunicazione è sufficiente che i suoni fissati nel fonogramma siano resi udibili. Non importa, pertanto, se un cliente abbia effettivamente udito i suoni. In tal senso depone innanzitutto l’art. 2, lett. g), del WPPT, il quale dà rilievo all’atto di rendere udibili i suoni. Inoltre, in base alla ratio della direttiva 2006/115 potrebbe bastare che il cliente abbia la possibilità, di diritto e di fatto, del godimento dei fonogrammi (33). Una tale interpretazione presenta anche il vantaggio di coincidere, sul punto, con l’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.
90. Alla luce di tali indicazioni normative, si dispone di plurimi elementi per interpretare la nozione di comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 nel senso che, in un caso come quello di specie, un medico odontoiatra, il quale nel suo studio rende udibili per i suoi pazienti, tramite radio, trasmissioni radiofoniche, comunica indirettamente i fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni radiofoniche.
91. La Commissione rileva a questo proposito che la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, in via di principio non potrebbe essere interpretata in termini più ampi della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Occorrerebbe altrimenti considerare che il legislatore dell’Unione abbia voluto prevedere un livello di protezione più elevato per i diritti d’autore che per i diritti connessi dei produttori di fonogrammi e degli artisti interpreti o esecutori, e che pertanto sarebbe in contrasto col sistema garantire ai produttori di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori, in base all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, diritti più ampi di quelli garantiti agli autori dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.
92. È pertanto necessario chiedersi se il ventitreesimo e il ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 debbano venire in rilievo in sede di interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, e se ciò comporti che, in un caso come quello di specie, non sussiste una comunicazione ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.
– Rilievo del ventisettesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29
93. Occorre prima di tutto chiedersi se, alla luce del ventisettesimo’considerando’ della direttiva 2001/29, in un caso come quello di specie possa ritenersi che non sussiste una comunicazione.
94. In base a tale ‘considerando’, la mera fornitura di attrezzature fisiche atte a rendere possibile o ad effettuare una comunicazione, non costituisce un atto di comunicazione. Tale ‘considerando’ deve essere letto in correlazione con la dichiarazione concordata delle parti contraenti sull’art. 8 del WCT. In base a tale dichiarazione la semplice messa a disposizione di infrastrutture atte a consentire una comunicazione non costituisce di per sé una comunicazione ai sensi del WCT o della Convenzione di Berna.
95. Ciò, a mio avviso, non può essere inteso nel senso che in un caso come quello di specie non può ritenersi sussistere una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, o dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 (34). A me sembra piuttosto da intendere nel senso che una persona che mette a disposizione apparecchi per la riproduzione, senza disporre al tempo stesso del controllo sull’accesso alle opere protette dal diritto d’autore, così facendo non effettua ancora una comunicazione al pubblico. Questo è il caso, ad esempio, di chi vende o noleggia apparecchi radio o televisivi, o dell’internet service provider che mette semplicemente a disposizione l’accesso ad internet. In un caso come quello di specie, tuttavia, il medico odontoiatra non si limita a mettere semplicemente a disposizione gli apparecchi per la riproduzione. Piuttosto egli stesso rende udibili per i suoi pazienti le trasmissioni radiofoniche e, in tal modo, indirettamente i fonogrammi utilizzati in tali trasmissioni radiofoniche.
96. Il ventisettesimo’considerando’ della direttiva 2001/29 non impedisce, pertanto, in un caso come quello di specie, di ritenere sussistente una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, e dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115.
– Rilievo del ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29
97. In base al ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29, il diritto di comunicazione al pubblico deve essere inteso nel senso che esso concerne tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine.
98. La Commissione ha sostenuto in udienza (discostandosi da quanto in precedenza affermato per iscritto) che, alla luce di tale ‘considerando’, sorgono dubbi in ordine alla sussistenza di una comunicazione. A tal proposito essa ha richiamato le conclusioni presentate dall’avvocato generale Kokott nelle cause Football Association Premier League e a. (35), in cui l’avvocato generale, previo rinvio a tale ‘considerando’, ha sostenuto la tesi che la ricezione di un’emissione televisiva mediante un televisore che riceve in proprio il segnale non costituisce una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Una comunicazione sussisterebbe solo nel caso di realizzazione di un’ulteriore, autonoma trasmissione dell’originaria emissione, come ad esempio nel caso in cui si riceva il segnale originario di un’emissione e tramite un apparecchio di distribuzione lo si diffonda a vari televisori (36). Alla luce di tali considerazioni la Commissione sostiene ora la tesi che la Corte nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles si sarebbe occupata esclusivamente dell’elemento della pubblicità della comunicazione, non invece dell’elemento della comunicazione in sé.
99. Una tale tesi non può essere condivisa.
100. Dal ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29 non si può infatti desumere che in un caso come quello di specie non può ritenersi presente una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.
101. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la Corte nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles non si è limitata all’interpretazione dell’elemento della pubblicità della comunicazione. Piuttosto la Corte in tale sentenza ha chiarito che per la sussistenza di una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 è sufficiente che attraverso la diffusione di un segnale per mezzo di un apparecchio televisivo venga procurato l’accesso ad un’opera. La Corte ha, infatti, espressamente precisato che una comunicazione al pubblico sussiste indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata (37). Tale precisazione può, a mio avviso, essere intesa solo nel senso che ai fini della sussistenza di una comunicazione non rileva se gli apparecchi televisivi ricevano l’emissione stessa, oppure sia previamente effettuata una nuova trasmissione del segnale al televisore, distinta dall’emissione originaria.
102. In relazione, quindi, all’interpretazione della nozione di comunicazione si fronteggiano due tesi, tra loro inconciliabili. La tesi sostenuta dalla Corte mette in primo piano, a prescindere dalle particolarità tecniche, l’obiettivo di un’adeguata protezione degli autori, e verrà pertanto in prosieguo indicata come tesi funzionale. La tesi, alla quale si rifà la Commissione, distingue, invece, a seconda che sia effettuata un’ulteriore trasmissione del segnale, oppure si tratti di un apparecchio che riceve direttamente il segnale. Poiché questa tesi dà rilievo alle particolarità tecniche, in prosieguo verrà indicata come tesi tecnica.
103. A mio avviso a favore della tesi funzionale adottata dalla Corte depongono argomenti più validi.
104. In primo luogo, depone a favore della tesi funzionale l’obiettivo di un’adeguata protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, espresso nel nono e nel decimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, nonché nel quinto, nel dodicesimo e nel tredicesimo ‘considerando’ della direttiva 2006/115. Se si tiene presente questo obiettivo, mi pare più convincente dare rilievo all’individuazione della cerchia dei soggetti recettori cui si riferiscono l’autorizzazione e l’equa remunerazione.
105. In secondo luogo, alla tesi funzionale non si può obiettare che essa non è accolta dal diritto internazionale. Vero è che a livello di diritto internazionale non si raggiunse un accordo in relazione al valore vincolante di questo criterio (38). Tuttavia, ciò non impedisce di utilizzarlo a livello del diritto dell’Unione. La normativa internazionale pertinente prevede, infatti, solo una protezione minima per i diritti d’autore e i diritti connessi, che può essere ampliata dalle parti contraenti. Occorre, inoltre, a tal proposito, segnalare che, benché l’applicazione della tesi funzionale non sia imposta alle parti contraenti in termini vincolanti dal diritto internazionale convenzionale, tuttavia la sua applicazione è suggerita alle parti contraenti in documenti interpretativi non vincolanti, come la guida dell’OMPI (39).
106. In terzo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, a mio avviso dal ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29 e dai suoi lavori preparatori non è possibile desumere in modo sufficientemente univoco che il legislatore dell’Unione abbia voluto escludere dalla nozione di comunicazione di cui all’art. 3 della direttiva stessa la comunicazione al pubblico di una trasmissione da parte di apparecchi che ricevono direttamente il segnale.
107. Nel corso del procedimento legislativo il Parlamento europeo aveva proposto di chiarire, nel ‘considerando’ in parola, che il diritto di comunicazione al pubblico non si estende alle rappresentazioni e alle esecuzioni dirette. La Commissione aveva accolto tale suggerimento nella sua proposta modificata. Il Consiglio, pur condividendo nel merito tale proposta, ha tuttavia deciso di non utilizzare la nozione di rappresentazione diretta, in quanto essa, in mancanza di una sua definizione unitaria, avrebbe potuto risultare ambigua dal punto di vista giuridico. Il Consiglio ha invece preferito chiarire l’effettiva estensione della nozione di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29 (40).
108. L’obiettivo del ventitreesimo’considerando’ consiste, pertanto, nell’escludere le rappresentazioni e le esecuzioni dirette dalla nozione di comunicazione al pubblico, senza utilizzare tali termini. Come risulta dalla formulazione di tale ‘considerando’, il legislatore dell’Unione ha cercato di raggiungere tale obiettivo escludendo dalla nozione di pubblico rilevante una parte delle persone, e segnatamente la parte presente nel luogo dove ha origine la comunicazione (41). L’elemento decisivo, pertanto, è la distanza del pubblico dal luogo di origine della comunicazione, e non, invece, gli aspetti tecnici.
109. Dall’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione con il ventitreesimo’considerando’, nonché dalla formulazione di tale ‘considerando’ si può, quindi, trarre la conclusione che il legislatore dell’Unione ha inteso restringere solo la cerchia delle persone che rilevano come pubblico, non invece la nozione di comunicazione.
110. Si deve, in sintesi, constatare che né nel ventitreesimo’considerando’, né nei lavori preparatori della direttiva 2001/29 si ritrovano elementi sufficientemente certi per ritenere che la nozione di comunicazione di cui al SUO art. 3, n. 1, debba essere limitata, sotto un profilo tecnico, ai casi in cui sia effettuata una trasmissione del segnale ad un apparecchio televisivo o radio, distinta dall’emissione originaria, e che la ricezione diretta con apparecchi televisivi o radio debba essere esclusa da tale nozione.
– Conclusione interlocutoria
111. Quale conclusione interlocutoria, si deve ritenere che un medico odontoiatra, nel caso in cui renda udibile nel suo studio, mediante un apparecchio radio, una trasmissione radiofonica, comunichi indirettamente, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, i fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica.
ii) Sulla nozione di pubblicità
112. Nella direttiva 2006/115 manca anche la definizione della nozione di pubblicità della comunicazione.
113. Diversamente da quanto avviene per la definizione della nozione di comunicazione, a questo proposito la definizione legale di comunicazione al pubblico di cui all’art. 2, lett. g), del WPPT non fornisce alcun aiuto. Ivi, infatti, l’elemento da definire, vale a dire la pubblicità della comunicazione, non risulta ulteriormente specificato nella parte definitoria. Ivi si afferma, invece, semplicemente che l’atto di rendere udibili i suoni deve essere rivolto al pubblico, sicché sul punto la definizione legale si rivela inconsistente.
114. A questo proposito, tuttavia, può essere richiamata la giurisprudenza della Corte, sopra esposta, concernente l’interpretazione della nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 (42). Come ho esposto nelle mie conclusioni presentate in questo stesso giorno nella causa Phonographic Performance, la nozione di pubblicità nell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, e nell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 in via di principio deve essere interpretata in modo unitario. Sul punto rinvio, pertanto, alle corrispondenti considerazioni svolte nei paragrafi 96‑111 di dette conclusioni.
115. Se si impiegano i criteri elaborati dalla Corte nella causa SGAE/Rafael Hoteles, si rinvengono plurimi elementi per ritenere che anche in un caso come quello di specie sussista una comunicazione al pubblico. In effetti, anche in un caso come quello di specie i fonogrammi, mediante l’atto di rendere udibile la trasmissione radiofonica, sono indirettamente comunicati ad un nuovo pubblico. Nella sala d’aspetto di uno studio dentistico i pazienti stazionano sì per un tempo inferiore, ma le loro presenze si succedono con maggiore rapidità che nelle camere di un albergo, sicché anche in questo caso si può parlare di un effetto successivo-cumulativo, che determina una messa a disposizione dei fonogrammi di significativa rilevanza.
116. Tuttavia, anche a questo proposito si ripropone la questione se, per le ragioni già sopra esposte, la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 debba essere interpretata, alla luce del ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29, nel senso che in un caso come quello di specie non può ritenersi sussistere una comunicazione al pubblico. Come sopra esposto, il legislatore dell’Unione, nel ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29, ha inteso escludere dalla cerchia di persone che deve essere considerata come pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1 di detta direttiva, le persone presenti nel luogo dove ha origine la comunicazione. In tal modo si intende far sì che le rappresentazioni e le esecuzioni dirette restino fuori dalla nozione di comunicazione al pubblico (43).
117. La Commissione, richiamando le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Football Association Premier League e a., sostiene che per tal via si debba escludere la cerchia di persone presenti nel luogo dove si trova un televisore che riceve direttamente il segnale. Se vi è un televisore che riceve direttamente il segnale, il luogo d’origine della comunicazione sarebbe, infatti, il luogo dove si trova il televisore (44).
118. Tale tesi non può essere accolta.
119. In primo luogo, tale opinione non è conforme alla tesi seguita dalla Corte nella sentenza SGAE/Rafael Hoteles. Da tale sentenza può infatti evincersi che il luogo d’origine della comunicazione, anche nel caso di un televisore che riceve direttamente il segnale, non è là dove si trova il televisore (45).
120. A favore della tesi della Corte militano del resto gli argomenti migliori. Il riferimento contenuto nel ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29 al luogo d’origine della comunicazione non può, infatti, essere inteso nel senso che esso, nel caso di televisori che ricevono direttamente il segnale, sia il luogo dove si trova il televisore.
121. Prima di tutto, il normale significato letterale della parola «origine» induce a ritenere che con essa non si intenda il luogo dove la comunicazione si verifica da ultimo.
122. Depongono, altresì, in tal senso i lavori preparatori della direttiva, già precedentemente richiamati. Con la precisazione inserita nel ventitreesimo’considerando’, infatti, il legislatore dell’Unione intendeva escludere dalla nozione di comunicazione al pubblico le rappresentazioni e le esecuzioni al pubblico (46). Tale scopo si raggiunge se dalla nozione di comunicazione al pubblico si esclude il pubblico la cui ubicazione non presenta alcuna distanza spaziale dalla rappresentazione o esecuzione originaria dell’opera (47). Ma gli ascoltatori di un programma radiofonico si connotano per una tale distanza spaziale.
123. Il collegamento del ventitreesimo ‘considerando’ con il ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 depone, inoltre, in senso contrario alla tesi secondo cui il luogo d’origine della comunicazione, nel caso di un apparecchio che riceve direttamente il segnale, dev’essere il luogo dell’apparecchio. In base al ventiquattresimo ‘considerando’, il diritto di messa a disposizione del pubblico di cui all’art. 3, n. 2, della direttiva 2001/29 deve, infatti, essere inteso come riguardante tutti gli atti di messa a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti. Se per luogo in cui hanno origine gli atti di messa a disposizione si intendesse, anche in quest’ambito, il luogo dove si trova l’apparecchio sul quale alla fine si riproduce il fonogramma, l’art. 3, n. 2, della direttiva perderebbe gran parte della sua efficacia pratica. Infatti in molto casi si tratterà di un apparecchio domestico utilizzato in ambito privato. Mi pare, pertanto, più convincente intendere il ventitreesimo e anche il ventiquattresimo ‘considerando’ nel senso che soltanto il pubblico dell’esecuzione o della rappresentazione diretta è escluso, quale pubblico presente nel luogo d’origine della comunicazione, dalla nozione di comunicazione di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29.
124. Depone, altresì, contro la tesi secondo cui il luogo d’origine della comunicazione, nel caso di apparecchio radio che riceve direttamente il segnale, è il luogo dove si trova l’apparecchio, l’incoerenza dei risultati cui condurrebbe tale tesi. In base ad essa, infatti, se in un bar fossero installati una pluralità di apparecchi radio che ricevono direttamente il segnale, non vi sarebbe una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Per contro, se in questo bar fossero installati soltanto due apparecchi radio, cui il segnale viene trasmesso attraverso un apparecchio installato nella cantina dell’edificio, vi sarebbe una comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. Mi pare improbabile che il legislatore dell’Unione abbia voluto accettare un risultato così incoerente.
125. In un caso come quello di specie, pertanto, il luogo d’origine della comunicazione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, è il luogo in cui l’originaria esecuzione o rappresentazione è stata registrata sul fonogramma.
126. L’obiezione della Commissione va, quindi, respinta già per il fatto che, per gli anzidetti motivi, dal ventitreesimo ‘considerando’ non è possibile desumere che non può essere preso in considerazione, ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, il pubblico che sta dinanzi ad un televisore che riceve direttamente il segnale.
127. Semmai la Corte, discostandosi dalla sua precedente giurisprudenza, dovesse interpretare la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 in modo da non ricomprendervi la comunicazione al pubblico che sta dinanzi ad un apparecchio che riceve direttamente il segnale, allora l’obiezione della Commissione andrebbe respinta per l’ulteriore motivo che una siffatta tesi non può essere applicata alla nozione di comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. La nozione di comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, deve infatti essere interpretata tenendo presente il combinato disposto degli artt. 15 e 2, lett. g), del WPPT. In base ad essi sussiste una comunicazione di fonogrammi anche nel caso in cui i suoni fissati in un fonogramma siano resi udibili al pubblico. In tal modo viene ricompreso, perlomeno nella nozione di comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, anche il pubblico presente nel luogo della comunicazione (48).
128. Il ventitreesimo’considerando’ della direttiva 2001/29 non impone, pertanto, un’interpretazione della nozione di pubblicità della comunicazione di cui all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, che non prenda in considerazione, nel caso di apparecchi radio che ricevono direttamente il segnale, il pubblico presente nel luogo dove si trova l’apparecchio radio.
iii) Sulle ulteriori obiezioni
129. Anche le ulteriori obiezioni dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte non convincono.
– Sulla necessità di un diritto d’ingresso
130. Prima di tutto, la sussistenza di una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 non è subordinata al pagamento di un diritto d’ingresso. In primo luogo, nulla nella lettera dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 evoca un siffatto requisito. In secondo luogo, in senso contrario depone il collegamento sistematico con l’art. 8, n. 3, della direttiva. Tale disposizione prevede un diritto esclusivo per gli organismi di radiodiffusione di autorizzare o vietare una comunicazione al pubblico delle loro emissioni se questa comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. Dalla circostanza che tale disposizione richiede cumulativamente sia la sussistenza di una comunicazione al pubblico che la comunicazione in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso, è possibile desumere a contrario che la sussistenza di una comunicazione al pubblico non presuppone né la pubblicità del luogo, né il pagamento di un diritto d’ingresso.
– Sullo scopo di lucro
131. Le obiezioni che negano potersi ritenere sussistente una comunicazione al pubblico, poiché, nel presente caso, a trovarsi in primo piano sarebbe la prestazione odontoiatrica e non la comunicazione dei fonogrammi, ed in quanto il medico odontoiatra avrebbe agito senza scopo di lucro, non mi sembrano convincenti.
132. In primo luogo, ai fini della sussistenza di una comunicazione al pubblico è irrilevante se l’utilizzatore persegua con essa uno scopo di lucro.
133. Prima di tutto, la nozione di comunicazione al pubblico non induce a ritenere rilevante lo scopo di lucro.
134. Inoltre, contro un siffatto requisito milita non solo il collegamento con il già citato art. 8, n. 3, della direttiva 2006/115, ma anche il collegamento con l’art. 5 della direttiva 2001/29, richiamato dall’art. 10, n. 2, della direttiva 2006/115. L’art. 5, n. 3, lett. a), b) e j), della direttiva 2001/29 prevede, infatti, che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni e limitazioni al diritto di comunicazione al pubblico qualora si tratti di determinate utilizzazioni privilegiate e non sia perseguito alcuno scopo commerciale o alcuno scopo commerciale ulteriore rispetto all’attività privilegiata. Da ciò risulta, a contrario, che una comunicazione al pubblico può sussistere anche qualora non sia perseguito alcuno scopo commerciale o di lucro.
135. Anche dalla sentenza SGAE/Rafael Hoteles non risulta alcuna rilevanza dello scopo di lucro. Vero è che in tale sentenza la Corte ha sottolineato lo scopo di lucro dei gestori di alberghi. Ciò, tuttavia, non significa che la Corte lo abbia ritenuto un requisito indefettibile di una comunicazione al pubblico (49).
136. Oltre a ciò, se si attribuisse importanza allo scopo di lucro potrebbero insorgere difficili problemi di delimitazione. A seconda, infatti, della prestazione, si dovrebbe decidere se la comunicazione di un fonogramma sia così irrilevante da recedere dinanzi alla prestazione principale.
137. Infine, alla luce di questi argomenti si deve respingere anche l’argomento del governo italiano, secondo cui un diritto economico, come quello previsto dall’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, non potrebbe essere concesso qualora l’utilizzatore non perseguisse uno scopo di lucro con la comunicazione al pubblico. Non mi è chiaro per quale motivo, ad esempio in occasione di una manifestazione politica, l’autore debba avere un diritto esclusivo, mentre il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori non debbano avere alcun diritto. Peraltro, l’assenza di uno scopo di lucro da parte dell’utilizzatore può essere presa in considerazione in sede di valutazione, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, di quale remunerazione risulti equa per una siffatta utilizzazione.
138. In secondo luogo, desidero in subordine rilevare che, in un caso come quello di specie, uno scopo di lucro può senz’altro essere ritenuto presente. Benché le trasmissioni radiofoniche che i pazienti ascoltano in uno studio dentistico, non costituiscano certo una componente essenziale della prestazione del medico odontoiatra, tuttavia non si può contestare che esse possano avere un’utilità pratica. Per i pazienti in sala d’aspetto, infatti, di solito sarà più gradevole ascoltare le trasmissioni radiofoniche che il rumore del trapano proveniente dall’ambulatorio. Tali trasmissioni radiofoniche, inoltre, servono a intrattenere durante i tempi di attesa, del tutto normali negli studi medici. La circostanza che il prezzo del trattamento non cambi a seconda che siano o meno udibili fonogrammi, a mio avviso non è idonea ad escludere uno scopo di lucro. Per ritenere sussistente un siffatto scopo è, infatti, sufficiente che si tratti di un elemento della prestazione potenzialmente idoneo a migliorare l’immagine complessiva della prestazione agli occhi del paziente. Il che mi pare debba essere riconosciuto sulla base dei predetti argomenti.
– Sulla volontà dei pazienti
139. D’altra parte, anche la circostanza che la comunicazione sia effettuata a prescindere dalla volontà dei pazienti, e sia da questi eventualmente percepita addirittura come un fastidioso bombardamento di suoni, non riveste alcuna importanza ai fini della valutazione della pubblicità della comunicazione.
– Sulle ulteriori obiezioni
140. Anche le ulteriori obiezioni sono infondate.
141. In primo luogo, la pubblicità della comunicazione non presuppone, ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, che il pubblico assuma un’autonoma dimensione sociale, economica o giuridica. Anzitutto, una siffatta dimensione potrebbe mancare anche in altri casi in cui potrebbe indubbiamente esserci un pubblico, come ad esempio nelle stazioni ferroviarie o metropolitane. Inoltre, in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, non rileva, ai fini della pubblicità, la dimensione o l’omogeneità del gruppo di persone che possono costituire il pubblico (50).
142. In secondo luogo, anche l’obiezione secondo cui i pazienti di un medico odontoiatra non sono tutti riuniti allo stesso tempo nel suo studio, deve essere respinta in virtù della sufficienza dell’effetto cumulativo, che può essere ottenuto anche con presenze cronologicamente successive nella sala d’aspetto.
iv) Conclusione
143. L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve, pertanto, essere interpretato nel senso che sussiste una comunicazione al pubblico ai sensi di tale disposizione qualora un medico odontoiatra installi nella sua sala d’aspetto un apparecchio radio, attraverso il quale diffonda un programma radiofonico.
d) Sugli ulteriori requisiti
144. Sull’ulteriore requisito dell’esistenza di un utilizzatore ai sensi dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115, occorre rilevare che colui che comunica al pubblico i fonogrammi, ai sensi di detta disposizione ne fa altresì uso.
145. In relazione all’obbligo del versamento di un’equa remunerazione, rinvio ai paragrafi 118‑144 delle mie conclusioni presentate in questo stesso giorno nella causa C‑162/10, Phonographic Performance.
4. Conclusione
146. L’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 deve, pertanto, essere interpretato nel senso che un medico odontoiatra, che installa nel suo studio un apparecchio radio, mediante il quale rende udibili per i suoi pazienti trasmissioni radiofoniche, è tenuto a versare un’equa remunerazione per la comunicazione indiretta dei fonogrammi utilizzati nelle trasmissioni radiofoniche.
VII – Sulla prima, sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale
147. Con la prima e la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se le pertinenti disposizioni internazionali della Convenzione di Roma, del WPPT e del TRIPS siano direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico dell’Unione, e se anche soggetti privati possano invocarle direttamente. Con la terza questione pregiudiziale chiede se la nozione di comunicazione al pubblico di cui alle disposizioni internazionali da esso richiamate coincida con quella delle direttive 92/100 e 2001/29, e, in caso negativo, quale fonte eventualmente prevalga.
A – Principali argomenti dei soggetti che hanno presentato osservazioni alla Corte
148. La SCF ritiene che tali questioni debbano essere risolte positivamente. Le disposizioni di diritto internazionale in parola sarebbero tutte parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione e direttamente applicabili nei rapporti giuridici tra privati. Inoltre, il diritto dell’Unione dovrebbe, per quanto possibile, essere interpretato in modo conforme al diritto internazionale, pur potendo contenere previsioni più ampie di quelle internazionali. Il diritto dell’Unione potrebbe introdurre un livello di protezione più elevato delle pertinenti disposizioni di diritto internazionale, essendo la disciplina in materia di diritto d’autore e di diritti connessi in continua evoluzione.
149. Il sig. Marco Del Corso ritiene che la Convenzione di Roma sia direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico dell’Unione, poiché è stata incorporata nel TRIPS, cui l’Unione europea ha aderito. L’Unione europea, ricorda il sig. del Corso, ha aderito anche al WPPT. La questione della prevalenza sarebbe irrilevante, attesa l’identità delle pertinenti normative di diritto internazionale e del diritto dell’Unione.
150. Secondo il governo italiano le prime tre questioni non devono essere risolte. L’Unione europea avrebbe emanato le direttive per dare attuazione al WPPT. Rileverebbe, pertanto, solo l’interpretazione di questa direttiva.
151. Secondo la Commissione le prime due questioni devono essere risolte negativamente. Per quanto riguarda la Convenzione di Roma, la soluzione negativa scaturirebbe dal fatto stesso che essa non fa parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Per quanto riguarda il TRIPS e il WPPT, la Commissione rileva che il giudice del rinvio non ha citato alcuna specifica disposizione. Se si volessero prendere in considerazione le disposizioni citate dal giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, la soluzione dovrebbe essere negativa. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, una disposizione di un trattato internazionale è direttamente applicabile solo qualora contempli un obbligo chiaro, preciso e incondizionato, non subordinato ad alcuna ulteriore misura di attuazione. In relazione al GATT, la Corte avrebbe costantemente negato a tale trattato internazionale un effetto diretto. Tale giurisprudenza, secondo la Commissione, vale anche per il TRIPS e il WPPT. Sia il TRIPS che il WPPT prevedono a carico delle parti contraenti l’obbligo di dare attuazione alle disposizioni di tali trattati. Ciò troverebbe conferma nell’art. 14 del WCT e nell’art. 23, n. 1, del WPPT, i quali espressamente prevedono che le parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare l’attuazione di detti trattati. L’Unione avrebbe adottato tali misure di attuazione nella direttiva 2001/29.
B – Ricevibilità delle questioni pregiudiziali
152. Dubito fortemente che il giudice del rinvio, alla luce delle soluzioni qui fornite alla quarta e alla quinta questione pregiudiziale, avrà in pratica bisogno che siano risolte le prime tre questioni pregiudiziali. Nella quarta e nella quinta questione, infatti, l’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115 è stato interpretato tenendo conto della normativa internazionale. Qualora il giudice del rinvio possa considerare, nel procedimento principale, questa disposizione della direttiva, coincidente con la normativa internazionale, non verrà più in rilievo l’applicazione in via autonoma delle norme internazionali.
153. Nondimeno, le questioni non possono essere respinte in quanto irrilevanti. Il problema della diretta applicazione delle disposizioni di diritto internazionale potrebbe, infatti, assumere rilevanza qualora il giudice del rinvio non possa tener conto, nel procedimento principale, dell’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. Personalmente ritengo possibile interpretare le corrispondenti disposizioni nazionali in modo conforme alla direttiva (e, quindi, anche alla normativa internazionale). Tuttavia, se una siffatta interpretazione sia possibile, è in definitiva una questione di diritto interno, rispetto alla quale la competenza spetta esclusivamente al giudice del rinvio. D’altra parte, nel caso (a mio avviso improbabile) che un’interpretazione conforme alla direttiva non dovesse essere possibile, potrebbe risultare preclusa l’applicazione diretta dell’art. 8, n. 2, della direttiva, trattandosi di una controversia tra privati.
154. In definitiva, quindi, non può negarsi la rilevanza delle prime tre questioni pregiudiziali.
C – Valutazione giuridica
155. In considerazione, tuttavia, del fatto che la soluzione delle prime tre questioni pregiudiziali avrà, per i motivi anzidetti, solamente un’utilità pratica limitata ai fini del procedimento principale, desidero soffermarmi solo brevemente sulla soluzione di tali questioni.
156. Presupposto per la diretta applicabilità di una disposizione di diritto internazionale convenzionale è che essa faccia parte di un accordo di diritto internazionale stipulato dall’Unione e che, tenuto conto del suo tenore letterale e considerata la ratio dell’accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso, la cui esecuzione e i cui effetti non siano subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore. Essa deve, pertanto, essere sufficientemente determinata e incondizionata (51).
157. L’art. 12 della Convenzione di Roma non può essere direttamente applicato nel diritto dell’Unione già per il fatto che l’Unione non è parte contraente di tale convenzione.
158. Per quanto riguarda il richiamo operato dal giudice del rinvio al TRIPS, occorre anzitutto rilevare che tale accordo non contiene una disposizione corrispondente all’art. 8, n. 2, della direttiva 2006/115. L’art. 14 del TRIPS, che disciplina i diritti connessi degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi, non prevede, infatti, un corrispondente diritto degli artisti interpreti o esecutori o dei produttori di fonogrammi ad un’equa remunerazione.(52)
159. A parte ciò, in senso contrario ad una diretta applicabilità di una disposizione del TRIPS deporrebbe l’atteggiamento fortemente restrittivo della Corte in merito alla diretta applicabilità degli accordi WTO in generale. In base ad una costante giurisprudenza, che per i predetti motivi non occorre analizzare diffusamente in questa sede, gli accordi WTO, e quindi anche il TRIPS, non sono idonei, tenuto conto della loro natura e della loro economia, ad essere direttamente applicati (53).
160. Per quanto riguarda la diretta applicazione dell’art. 15 del WPPT, per prima cosa occorre chiedersi se tale trattato in via di principio persegua l’obiettivo di riconoscere diritti direttamente in capo a soggetti privati. A tal proposito occorre in particolare ricordare l’art. 23, n. 1, del WPPT, ai sensi del quale le parti contraenti si impegnano ad adottare, conformemente alla propria legislazione, i provvedimenti necessari per l’applicazione del trattato stesso. Tale disposizione potrebbe essere intesa nel senso che spetta agli Stati membri adottare ulteriori provvedimenti, il che potrebbe deporre contro la diretta applicabilità delle disposizioni del WPPT. In tal senso si potrebbe, altresì, rilevare che plurime disposizioni del WPPT concedono alle parti contraenti un’ampia discrezionalità. La questione da porsi è, tuttavia, se l’art. 23, n. 1, del WPPT osta alla diretta applicazione di determinate disposizioni del WPPT che risultino sufficientemente precise ed incondizionate.
161. Ai fini del presente caso tale questione non ha bisogno di essere risolta. Dagli artt. 2, lett. g), e 15 del WPPT non risultano, infatti, prescrizioni sufficientemente precise circa la sussistenza del diritto ad un’equa remunerazione anche in casi come quello di specie, in cui la nozione di comunicazione viene intesa in senso funzionale e la pubblicità della comunicazione viene ravvisata con l’ausilio di un concetto di pubblicità successivo-cumulativa. Si ritiene unanimemente, infatti, che in relazione a casi di questo tipo dal WPPT non si possano desumere prescrizioni sicure. A causa dell’assenza di indicazioni circa la delimitazione, all’interno del WPPT, tra le nozioni di comunicazione pubblica e privata, le parti contraenti di tale trattato dispongono di un ampio margine di discrezionalità nello stabilire quando sussiste una comunicazione al pubblico (54).
162. In senso contrario non è possibile obiettare che la Corte, nella sua sentenza SGAE/Rafael Hoteles, ha fatto leva sulle pertinenti disposizioni di diritto internazionale per interpretare la nozione di comunicazione al pubblico di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29. La Corte, infatti, nell’affrontare la questione decisiva circa la possibilità di utilizzare il criterio di una nuova cerchia di ascoltatori quale criterio per stabilire la sussistenza di una nuova comunicazione al pubblico, non ha fatto riferimento alle disposizioni della Convenzione di Berna. Tale criterio, infatti, era stato deliberatamente rifiutato dalle parti contraenti della Convenzione di Berna (55). La Corte, per corroborare la sua interpretazione, si è invece basata sulla guida dell’OMPI sulla Convenzione di Berna, quindi su un documento non giuridicamente vincolante. La specificazione giuridicamente vincolante della nozione di pubblicità non è stata, pertanto, effettuata già sul piano delle disposizioni di diritto internazionale in parola, bensì solo sul piano dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 a livello di diritto dell’Unione.
163. Anche gli artt. 2, lett. g), e 15 del WPPT non sono, pertanto, disposizioni che possono essere direttamente invocate dalle parti del procedimento principale.
VIII – Conclusione
164. Sulla base delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali come segue:
1) L’art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, nonché della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/115/CE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) deve essere interpretato nel senso che un medico odontoiatra, il quale installa nella sua sala d’aspetto un apparecchio radio mediante il quale rende udibile per i suoi pazienti una trasmissione radiofonica, è tenuto a versare un’equa remunerazione per l’indiretta comunicazione al pubblico dei fonogrammi utilizzati nella trasmissione radiofonica.
2) In base ai parametri del diritto dell’Unione, né l’art. 12 della Convenzione di Roma del 15 settembre 1965, relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, né l’art. 15 del trattato dell’OMPI del 20 settembre 1996 sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (WPPT), né l’art. 14 dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) costituiscono disposizioni di diritto internazionale che una parte di una controversia tra soggetti privati può invocare direttamente.
* tratto da www.curia.eu.int