01.07.2014 free
FARMACIE: si può ancora parlare di “pianta organica”?
benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.
Il TAR Toscana, a seguito della impugnazione di taluni atti relativi alla individuazione di una nuova sede farmaceutica nel territorio di un comune, ha avuto occasione di evidenziare e confermare che l'istituzione delle nuove farmacie prevista dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (conv. in L. 24 marzo 2012, n. 27) non ha determinato il definitivo superamento del sistema programmatorio a base territoriale tradizionalmente presente nella materia. È intervenuta la sostituzione della nuova definizione di "zona territoriale" alla categoria di "sede", in precedenza prevista e sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un'autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). Tuttavia rimane invariato l'impianto generale della disciplina, a partire dal "numero chiuso" delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Peraltro, il "numero chiuso" implica logicamente che la distribuzione degli esercizi sul territorio sia pianificata autoritativamente.
È nella logica delle cose - ha aggiunto il TAR - che questo potere-dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale. In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato "pianta organica", resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome.
Nel caso specifico il tribunale amministrativo regionale, affrontando ancora uno dei motivi di impugnazione, ha evidenziato che la localizzazione della nuova farmacia effettuata dalla Giunta comunale non poteva dirsi conforme alla normativa in materia in quanto, tra l’altro, indicava un’area di collocazione molto specifica in contrasto con la libertà del farmacista titolare della nuova sede di ubicare la sede nel perimetro della zona farmaceutica, purchè nel rispetto del parametro della distanza minima di duecento metri dalle farmacie delle zone contigue.
[avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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