11.03.2014 free
Discrezionalità nella dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale.
Discrezionalità nella dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale.
Se l'entità della popolazione interessata lo giustifica, non è manifestamente irrazionale che una nuova farmacia venga collocata in un'area già servita dalle farmacie preesistenti.
Il fatto
Il Consiglio di Stato è stato investito ancora una volta di un contenzioso originato da alcuni provvedimenti applicativi del D.L. n. 1/2012 art. 11, consistiti nell’istituzione all’interno di un territorio comunale di nuove sedi farmaceutiche a seguito della diminuzione del quorum relativo al rapporto con la popolazione, nella individuazione delle zone rispettivamente assegnate e nell’indizione di un concorso per la loro copertura,
I provvedimenti sono stati impugnati dal titolare di una struttura farmaceutica che si è ritenuto leso dall’istituzione delle nuove sedi e in particolare di una di esse, cui era stata assegnata una zona ricavata, almeno in parte, con territorio in qualche misura “sottratto” alla propria.
Il TAR– giudice di primo grado - aveva respinto il ricorso; da qui l’appello dinanzi al Consiglio di Stato.
Uno dei punti di contestazione, sollevati sia in primo che in secondo grado, ha avuto ad oggetto la scelta della ubicazione: il ricorrente ha sostenuto che la nuova farmacia avrebbe dovuto essere collocata in un'area più periferica e meno servita.
Profili giuridici
La dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale è frutto di ampia discrezionalità e le scelte effettuate a questo riguardo dall'autorità competente non sono sindacabili se non per manifesta irrazionalità e analoghi vizi che, ha osservato il Collegio, non ricorrono nel caso specifico sottoposto valutazione. Se l'entità della popolazione interessata lo giustifica, non è manifestamente irrazionale che una nuova farmacia venga collocata in un'area già servita dalle farmacie preesistenti.
E' vero, quindi, che l'aumento del numero delle farmacia risponde anche allo scopo di estendere il servizio farmaceutico alle zone meno servite, ma tale indicazione non è tassativa né esclusiva.
Esito del giudizio
Il Consiglio di stato ha rigettato l’appello.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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