22.10.2013 free
Gestione comunale di strutture farmaceutiche
Gestione comunale di strutture farmaceutiche.
Natura pubblicistica del servizio farmaceutico comunale
La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per le Marche, chiamata a rendere un parere in ordine all’interpretazione della normativa sulle partecipazioni societarie degli enti locali per la gestione delle farmacie comunali ha avuto occasione di ribadire alcuni fondamentali principi in materia.
L’Ente, nella richiesta formulata, ha riferito circa la consistenza della popolazione (14877 abitanti), dell’avvenuta costituzione di una società a responsabilità limitata per la gestione della farmacia di nuova istituzione, delle perdite risultanti dai bilanci per gli anni 2008 e 2009 e dei successivi utili di gestione e che il comma 32 dell'art. 14 Decreto Legge n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, aveva disposto che i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non potessero costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 (termine successivamente prorogato di nove mesi dal DL 216/11 art. 29 c. 11bis) i comuni dovevano mettere in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore della norma, ovvero ne avrebbero dovuto cedere le partecipazioni, salvo per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite: a) avessero, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non avessero subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non avessero subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune era stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.
In conclusione l'Amministrazione ha richiesto di conoscere:
«1) se la partecipazione ad una società costituita per la gestione della farmacia comunale con le modalità indicate possa considerarsi in deroga alla generale normativa di dismissione delle partecipazioni societarie per i Comuni sotto i 30.000 abitanti;
2) in caso di risposta negativa al punto precedente, se sia possibile il mantenimento della partecipazione di maggioranza anche in presenza di una ricapitalizzazione, come descritta, vista la valutazione da parte dell'amministrazione del servizio pubblico di farmacia comunale di preminente interesse sociale.»
La Corte dei Conti, anche aderendo all'indirizzo che tende in via generale ad affermare la natura di servizio pubblico locale dell'esercizio farmaceutico comunale a tendenziale rilevanza economica, ha evidenziato che l'esercizio dell'attività di gestione di una farmacia da parte del Comune non ricade nell'obbligo di dismissione delle partecipazioni societarie previsto dall'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010.
In realtà, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 86/20006 aveva osservato che la complessa regolamentazione pubblicistica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista. Del resto, ha aggiunto infine la sezione regionale di controllo per le Marche, la natura pubblicistica del servizio farmaceutico comunale si può riscontrare anche nelle disposizioni di carattere formale e sostanziale, contenute nella legge 2 aprile 1968 n. 475 come condizioni e requisiti per l'esercizio dell'attività.
Posto che la gestione di una farmacia comunale costituisce modalità di assunzione di un servizio locale, tendenzialmente di rilevanza economica, che per espressa scelta legislativa è stata sottratta all'applicazione della disciplina di liberalizzazione in materia di servizi pubblici locali, la scelta di esclusione operata dal legislatore non elide la natura di servizio pubblico locale in termini di qualificazione giuridica del servizio di gestione della farmacia comunale, che si contraddistingue per i suoi elementi di specialità normativa, considerata la stretta connessione con il diritto alla salute dei cittadini (articolo 32 Costituzione).
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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