10.09.2013 free
Mancanza di una specialità medicinale obbligatoria per legge: sospensione dall’esercizio della farmacia.
La mancata dotazione di “siero immune antivipera”, obbligatoria per legge, e più in generale delle altre specialità medicinali obbligatorie, non può essere giustificata dalla semplice difficoltà di reperimento.
Il farmacista che sia a conoscenza di una tale difficoltà, deve organizzarsi per tempo in modo tale da far fronte ad essa, laddove sia prevedibile e prevenibile con l’ordinaria diligenza, senza poter addurre a giustificazione temporanee carenze nella rete distributiva del prodotto. Soltanto un fatto eccezionale con il carattere dell’imprevedibilità ed integrante i requisiti del caso fortuito, potrebbe determinare l’assenza di colpa in capo al responsabile.
Il Consiglio di Stato ha così confermato la sentenza di rigetto del TAR Liguria pronunciata a seguito del ricorso proposto contro un provvedimento di sospensione per cinque giorni dall’esercizio della farmacia disposto dall’autorità comunale successivamente alla rilevata mancanza di siero antiofidico nel corso di una ispezione straordinaria.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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