26.08.2013 free
Cassazione Civile – (etichettatura e foglio bilingue in provincia di Bolzano: no alla responsabilità del titolare AIC)
la Corte di Cassazione ha rimodulato un precedente orientamento escludendo la responsabilità della titolare AIC per un fatto addebitabile al grossista.
I giudici di legittimità, riprendendo un tratto della motivazione formulata in appello, hanno inoltre evidenziato che il legislatore, con l’art. 80 del Decreto legislativo n. 219/2006, stabilendo che «la versione del foglio illustrativo in lingua tedesca può essere resa disponibile all'acquirente in farmacia all'atto della vendita del medicinale...», avrebbe implicitamente risolto per il futuro la questione concreta della distribuzione dei farmaci della provincia di Bolzano, con uno spostamento a valle dell'obbligo normativo che era previsto solo a carico del titolare dell'AIC.
Il fatto e i profili giuridici
La Corte di Cassazione ha avuto modo di affrontare nuovamente il tema dell’etichettatura e del foglio bilingue giungendo, rispetto alle pronunce del dicembre 2011, ad una diversa soluzione della questione, con l’esclusione di una responsabilità a carico del titolare dell’AIC.
Un’azienda farmaceutica veniva sanzionata dopo che i carabinieri dei NAS, in occasione di un’ispezione igienico-sanitaria eseguita presso una farmacia collocata nel territorio della provincia di Bolzano, riscontravano che un farmaco presentava etichetta e foglio illustrativo redatti nella sola lingua italiana.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno accolto le contestazioni sollevate dall’azienda sanzionata.
La Suprema Corte ha confermato il ragionamento seguito dai primi giudici.
Nella vicenda è stato accertato che la società ha provveduto alla predisposizione dei foglietti bilingue e non si è occupata direttamente della distribuzione dei farmaci privi di etichettatura nelle farmacie ispezionate, ha anzi creato un sistema per assicurare la corretta attuazione della normativa nel territorio della provincia di Bolzano prevedendo che il grossista dovesse richiedere separatamente le specifiche quantità destinate a tale approvvigionamento, restando, quindi, solo quest’ultimo il responsabile della distribuzione “alternativa”.
Esito del Giudizio
La Corte di Cassazione, rigettando il ricorso proposto dalla Pubblica amministrazione che aveva ritenuto non poter condividere gli esiti dei giudizi di primo e secondo grado favorevoli alla società, ha rimodulato un precedente orientamento esponendo accuratamente le ragioni della nuova dinamica interpretativa da cui l’esclusione di responsabilità della titolare AIC per un fatto addebitabile al grossista e quindi ad un terzo.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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