11.06.2013 free
Il numero delle farmacie era destinato ad aumentare: i parametri del '68 andavano rivisti.
nonostante siano mutati i criteri per la determinazione del numero delle farmacie resta inalterato l’impianto generale della disciplina, a partire dal numero chiuso delle strutture che di per sé implica logicamente una pianificazione autoritativa.
La riduzione dell’area territoriale di pertinenza di un esercizio farmaceutico può essere una conseguenza della revisione dei parametri demografici introdotti dalla nuova legge che consente un certo incremento delle strutture. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che i vecchi parametri fissati nel 1968 con la legge n. 475 erano certamente meritevoli di un aggiornamento per una serie di circostanze quali,in primo luogo, l’aumento esponenziale del consumo pro capite di farmaci.
L’incremento delle esigenze di assistenza farmaceutica sono conseguenti alla riforma sanitaria del 1978 di istituzione del servizio sanitario nazionale, ma anche alla ricerca e al crescente impiego, specialmente in favore della popolazione anziana, di medicinali da assumere ogni giorno, vita natural durante, in funzione preventiva e di mantenimento. Ciò, secondo il Consiglio di Stato, ha determinato il legislatore del 2012 ad incrementare il numero delle farmacie mantenendo inalterato l’assetto normativo che attribuisce ai titolari i vantaggi di un sistema sostanzialmente monopolistico.
Il giudizio d’appello dinanzi al supremo collegio che ha formulato le riflessioni appena citate, si è concluso con il rigetto del ricorso proposto dalla titolare di una farmacia che riteneva lesi i propri interessi per effetto dell’atto comunale identificativo delle zone per le nuove sedi sulla base degli standard demografici introdotti dalla legge n. 27/12.
Anche in questa vicenda giudiziaria si è affrontata la questione interpretativa in materia di soppressione delle disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali a cura della autorità sovracomunale. I giudici hanno osservato che nonostante siano mutati i criteri per la determinazione del numero delle farmacie resta inalterato l’impianto generale della disciplina, a partire dal numero chiuso delle strutture che di per sé implica logicamente una pianificazione autoritativa.
Il legislatore non ha espunto la programmazione dal “sistema farmacie” ed in particolare la pianificazione numerica e territoriale, ma si è limitato a variarne taluni parametri, a snellirne le forme e ad assegnarne la competenza in via ordinaria ai comuni e non più alle regioni.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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