14.05.2013 free
nuove sedi farmaceutiche: poteri alle giunte comunali
poteri di natura gestionale al Comune con esclusione di prerogative più strettamente programmatiche e previsionali
Il TAR Lombardia pronunciandosi sul ricorso proposto dal titolare di una struttura farmaceutica ha respinto i motivi di contestazione sollevati in merito all’operato e agli atti assunti in un procedimento diretto alla programmazione dell’istituzione di tre nuove sedi sul territorio. La ricorrente tra gli altri aspetti della vicenda, ha ritenuto censurare anche l’incompetenza della Giunta comunale in materia sul presupposto che il potere di ‘zonizzazione’ rientrasse nella prerogativa pianificatoria del Consiglio Comunale.
L’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito con modifiche dalla legge n. 27/2012 ha attribuito al Comune il potere di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, lasciando alla Regione la sola possibilità di intervenire in via sostitutiva in caso di inerzia dell’Ente locale.
La modifica normativa ha introdotto una semplificazione delle procedure di scelta, ancorandole ad uno stretto criterio demografico, attribuendo al Comune poteri di natura gestionale, privandolo di quelle prerogative più strettamente programmatiche e previsionali che, in astratto, avrebbero indotto a ravvisare una competenza del Consiglio in materia che invece, correttamente, rientra nelle attività riservate alla Giunta.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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