29.04.2013 free
istituzione di nuove sedi farmaceutiche: ai comuni inerti si sostituisce la Regione
sommario: è fisiologico e rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti.
Il Tar Puglia con una serie di pronunce ha deciso su alcuni ricorsi proposti contro i provvedimenti della Regione che prendendo atto dell’inerzia dei comuni in tema di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall’art. 11 del decreto legge n. 1/2012 convertito dalla legge n. 27/2012, dapprima individuando le zone e i confini di ciascuna nuova sede e in seguito pubblicando il bando di concorso straordinario per l’assegnazione.
il diritto
Il Tribunale amministrativo ha osservato che l’art. 11 del decreto legge stabilisce che ogni comune deve avere una farmacia ogni 3.300 abitanti e che, al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, sentiti l’azienda sanitaria e l’ordine provinciale dei farmacisti, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, dando inoltre rilievo all’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche ai residenti in aree scarsamente abitate.
La norma appare caratterizzata da una duplice finalità, quella di razionalizzare la rete distributiva dei farmaci, perseguendo l’interesse pubblico ad un’equa distribuzione nel territorio delle farmacie e ad una migliore accessibilità del servizio per i residenti in aree scarsamente abitate, e quella non secondaria di dare attuazione ai principi costituzionali e comunitari di libertà di iniziativa economica e di favore per lo sviluppo della concorrenza, rimuovendo le restrizioni all’ingresso di nuovi operatori sul mercato e curando, al contempo, di assicurare che il loro numero sia proporzionato alle dimensioni demografiche dei comuni interessati.
La specifica finalità di garantire l’accessibilità degli utenti al servizio distributivo non può significare che occorra procedere all’allocazione delle nuove sedi in zone disabitate o del tutto sprovviste di farmacie, né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo invece fisiologica e rispondente alla ratio della riforma l’eventualità che le nuove zone istituite dai comuni o dalle regioni incidano sul bacino d’utenza di una o più sedi preesistenti.
esito del giudizio
Il Tar ha respinto i ricorsi.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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