16.04.2013 free
Associazioni sindacali: limiti ai compiti generali di difesa degli interessi di categoria)
Consiglio di Stato – (associazioni sindacali: limiti ai compiti generali di difesa degli interessi di categoria)
Sommario: la riunione in associazione ai fini di tutela generale di un determinato gruppo sociale o categoria non è suscettibile di conferire alle formazioni così costituite una legittimazione straordinaria a ricorrere in luogo e nell'interesse dei consociati, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento assegnino all’organismo una posizione partecipativa ad un determinato procedimento, o il diritto ad interloquire su scelte che coinvolgano nel complesso la categoria rappresentata.
Il fatto
Il Consiglio di Stato ha esposto alcuni principi in tema di legittimazione ad agire in giudizio dei sindacati e delle associazioni di categoria.
La pronuncia è seguita all’impugnazione di un bando con il quale un Comune ha avviato la procedura di vendita della partecipazione azionaria detenuta in una struttura farmaceutica. Il TAR aveva dichiarato illegittimo il provvedimento nella parte contenente la previsione di ammissione alla gara anche delle società di capitali operanti nel settore della distribuzione dei farmaci all’ingrosso e al dettaglio.
Contro la sentenza di primo grado l’Ente locale ha proposto appello insistendo sulla non legittimazione ad agire di quanti avevano impugnato il provvedimento di gara.
Profili giuridici
Il Consiglio di Stato ha osservato che i sindacati sono associazioni private non riconosciute, cioè figure organizzative libere e non assoggettate a vigilanza, verifiche o controlli pubblici, in specie sulla democraticità dell'ordinamento interno. Hanno dunque carattere plurale e sono ad adesione eventuale, ma non sono enti esponenziali della categoria e dunque non possono essere considerati come portatori di un proprio compito generale di difesa, anche in giudizio, dell'interesse dell'intera categoria unitariamente considerata. Segue che la riunione in associazione ai fini di tutela generale di un determinato gruppo sociale o categoria non è suscettibile di conferire alle formazioni così costituite una legittimazione straordinaria a ricorrere in luogo e nell'interesse dei consociati, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge o di regolamento assegnino all'associazione una posizione partecipativa ad un determinato procedimento, o il diritto ad interloquire su scelte che coinvolgano nel complesso la categoria rappresentata.
L'interesse collettivo dell' associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o ristretti gruppi di essi.
Una diversa conclusione, volta a riconosce la piena ed autonoma legittimazione ad agire dell'associazione di categoria, determinerebbe, secondo il supremo collegio, una vera e propria sostituzione processuale, in violazione dell'art. 81 del codice di procedura civile, secondo il quale nessuno può fare valere in giudizio in nome proprio un diritto altrui se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Esito del giudizio
Gli appelli sono stati accolti con dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto dinanzi al TAR.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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