19.03.2013 free
L’art. 11 D.L. n. 1/2012 tra novità e interpretazioni in materia di turni e piante organiche
Sommario: 1) Facoltà di programmazione discrezionale dell’orario e dei calendari di apertura.
2) Un addio solo parziale alla pianta organica?
L’art. 11 del Decreto legge n. 1/2012, modificato in sede di conversione e successivamente ancora durante l’estate 2012 è intitolato al potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria. L’intervento innovativo è al centro di un importante processo interpretativo giurisprudenziale.
Anche la disciplina dei turni e degli orari di farmacia è stato oggetto della novella. Le previsioni in tema di turnazione ed orari hanno lo scopo primario di garantire continuativamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una struttura aperta ed accessibile entro una ragionevole distanza, in tale prospettiva si giustifica l’imposizione ai singoli titolari dell’obbligo di tenere aperte le rispettive farmacie secondo l’orario e il calendario stabilito dall’autorità. Tradizionalmente il potere di disciplinare i turni di apertura è stato configurato ed esercitato come idoneo a creare l’obbligo di rispettare oltre i turni di apertura, anche i turni di chiusura.
Il TAR Campania, attribuendo portata dirimente alle nuove disposizioni contenute nell’art. 11 D.L. 1/12, alla fine dello scorso febbraio si è pronunciato in materia dando anche seguito ad un importate principio già delineato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 3555/2012: la disposizione contenuta nella legge del 2012 non si presta ad incertezze o ambiguità di ordine interpretativo, al contrario, essa è inequivoca in quanto, da un lato, richiama e fa salve nel loro complesso tutte le disposizioni vigenti in materia di turni e di orari e insieme ad esse i provvedimenti amministrativi emanati ed emanandi; ma dall’altro lato innova il sistema precisando che detti provvedimenti sono vincolanti solo nella parte in cui fanno obbligo, alle singole strutture farmaceutiche di rimanere aperte in un determinato orario oppure in un determinato turno, ma non sono più vincolanti nella parte in cui prevedono che esse rimangano chiuse in orari oppure in turni diversi.
Ciascun titolare di farmacia ha la facoltà di programmare discrezionalmente l’orario e il calendario di apertura del proprio esercizio, salvo il rispetto degli obblighi di apertura imposti dall’autorità.
La portata innovativa dell’articolo 11 investe anche il dibattuto tema della pianta organica. In proposito è interessante dar conto di una pronuncia anche se sommaria assunta lo scorso primo marzo dal Consiglio di Stato in fase cautelare. Il Collegio ha evidenziato che la novella introdotta dall’art. 11 non sembra prescindere – con riferimento all’istituzione di nuove farmacie - dal collegamento della sede dell’esercizio con le zone in cui si articola il territorio comunale per le quali va garantita l’offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione.
Il Supremo giudice amministrativo ha infine osservato che il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione a livello pubblicistico dell’organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l’ accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci.
L’impostazione interpretativa sembra delineare un orientamento in cui l’esigenza di pianificazione è pur sempre funzionale alla migliore distribuzione delle strutture sul territorio in un processo di bilanciamento degli interessi in campo in cui deve necessariamente prevalere la piena esplicazione della tutela in concreto del diritto alla salute.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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