22.01.2013 free
Il criterio topografico nella revisione delle piante organiche
il criterio demografico si contrappone a quello topografico che consiste nel potere di inserire in pianta organica una sede farmaceutica aggiuntiva in deroga al rapporto numerico ordinario
Il fatto
Da una revisione apportata alle piante organiche delle sedi farmaceutiche provinciali diretta anche alla eliminazione di una eccessiva concentrazione di strutture ricadenti in una zona comprendente il centro cittadino, si è giunti ad un contenzioso con l’Ente comunale e la Regione Campania con conferma in primo grado (TAR) delle ragioni della pubblica amministrazione.
Nel provvedimento regionale impugnato si dava prevalenza al parere comunale rispetto a quello della Asl e venivano precisati i motivi per cui la soluzione dell’Ente locale veniva preferita a quella dell’Azienda Sanitaria che si riteneva non assicurasse adeguata assistenza farmaceutica a un quartiere sprovvisto di struttura.
La vicenda è stata sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato che lo scorso novembre ha definitivamente pronunciato sulla questione.
L’appellante ha ribadito il difetto di istruttoria assumendo che erroneamente la sentenza avrebbe omesso di rilevare la illegittimità della procedura di revisione per aver considerato il solo criterio demografico tralasciando completamente il riferimento al criterio topografico.
Il diritto
Il Consiglio di Stato ha rigettato la censura relativa alla mancata utilizzazione del criterio topografico.
Con riferimento alla istituzione e pianificazione delle sedi farmaceutiche vale la regola generale secondo cui vi deve essere un certo rapporto numerico fra le farmacie e la popolazione residente: questo è ciò che comunemente si definisce criterio demografico. Al criterio demografico si contrappone quello topografico, il quale consiste nel potere di inserire in pianta organica una sede farmaceutica aggiuntiva in deroga al rapporto numerico ordinario; si tratta cioè di una sede che non potrebbe essere istituita in base al criterio demografico, ma la cui istituzione è giustificata, in via eccezionale, dall’esigenza di dotare di servizio farmaceutico una località isolata; in tal caso però la farmacia istituita in deroga deve collocarsi, rispetto alle altre farmacie, ad una distanza considerevolmente superiore a quella ordinaria.
Il Collegio ha chiarito che se il ricorrente ha inteso contestare la mancata istituzione nella località isolata di una farmacia aggiuntiva in deroga al criterio della popolazione, nel caso specifico il meccanismo non poteva comunque essere utilizzato tenuto conto del numero di abitanti del Comune superiore a 12.500.
Esito del procedimento
il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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