08.01.2013 free
Le ricette corredate dai bollini non costituiscono titoli di credito.
Sommario: la presentazione delle ricette corredate dai bollini, pur costituendo il mezzo previsto in via ordinaria dall'Accordo ai fini della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni farmaceutiche, non rappresenta l'unico titolo idoneo a legittimare il rimborso, ben potendo il farmacista fornire la prova con altri mezzi.
Il fatto
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto l’impugnazione proposta dalla ASL rigettando la domanda di rimborso delle prestazioni erogate da una farmacia in favore degli assistiti del SSN: la titolare non aveva prodotto in giudizio le ricette relative avendone denunciato la sottrazione ad opera di ignoti.
Secondo l’orientamento del giudice d’appello le ricette corredate dalle relative fustelle avrebbero rappresentato l’unico titolo idoneo a legittimare la richiesta di pagamento e nel contempo il documento utile all’azienda sanitaria per effettuare i controlli prescritti.
La Corte di Cassazione a seguito del ricorso proposto dalla titolare si è mostrata di diverso avviso partendo dalla ricostruzione - in tema - dei più significativi profili tracciati dalla convenzione resa esecutiva ai sensi del DPR. n. 371/1998.
Il diritto
Le ricette corredate dai bollini non costituiscono titoli di credito, non presentando quei caratteri di letteralità ed autonomia che comportano l'incorporazione del credito in un documento destinato alla circolazione.
La presentazione delle ricette corredate dai bollini, pur costituendo il mezzo previsto in via ordinaria dall'Accordo ai fini della dimostrazione dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni farmaceutiche, non rappresenta l'unico titolo idoneo a legittimare il rimborso, ben potendo il farmacista fornire la prova con altri mezzi in presenza di violazioni della disciplina convenzionale non aventi carattere di abitualità e sistematicità, ma dovute a mera disattenzione od occasionale negligenza. Se ciò è vero, peraltro, deve a maggior ragione ritenersi ammissibile il ricorso ad altri strumenti dimostrativi quando l'impossibilità di fornire la prova nel modo previsto dall'Accordo sia ascrivibile non già ad una condotta colposa del farmacista o dei soggetti del cui operato egli sia tenuto a rispondere, ma ad una causa ad essi non imputabile, quale la distruzione o lo smarrimento incolpevole della documentazione.
Esito del giudizio
La Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado rinviando la causa nuovamente ai giudici d’appello.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net ]
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