30.10.2012 free
Denominazioni e simboli distintivi delle parafarmacie
È ammesso l’utilizzo della croce purchè non sia di colore verde e della denominazione «Parafarmacia»
IL FATTO
È illegittimo il rigetto della richiesta di autorizzazione all’installazione di un croce con impianto luminoso di colore blu con la scritta «Parafarmacia»: il TAR del Lazio ha confermato le ragioni della titolare dell’esercizio commerciale che si è vista opporre dal Comune un diniego all’installazione di impianti pubblicitari fondato sull’erronea interpretazione di una delibera regionale e della disciplina legislativa in materia.
La vicenda è stata originata da una istanza proposta dalla titolare di una autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività di parafarmacia di poter installare all’esterno dei locali commerciali una croce bifacciale illuminata da led di colore blu con al centro la scritta «Parafarmacia».
IL DIRITTO
Sul piano normativo è vietato l’utilizzo di denominazioni e simboli che siano potenzialmente idonei ad indurre i consumatori in equivoco circa la natura di sede farmaceutica propria dell’esercizio. Tale equivoco può individuarsi nel contestuale utilizzo delle denominazione «farmacia» e della croce di colore verde. L'utilizzo della denominazione «Parafarmacia» e di una croce di diverso colore, come il colore blu, per un verso non è vietata dalle fonti normative, dall'altro, non appare idonea ad ingenerare alcuna confusione nei consumatori ai fini dell'individuazione della esatta tipologia di servizio.
ESITO DEL GIUDIZIO
Il collegio ha accolto il ricorso proposto dalla titolare dell’esercizio destinataria del diniego.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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