16.10.2012 free
Decadenza dalla titolarità per inescusabile negligenza
confermato il provvedimento dirigenziale di decadenza dall’esercizio della sede farmaceutica.
Il fatto
Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto da un farmacista per ottenere la riforma di un’ordinanza cautelare del TAR Lazio con la quale era stata respinta la richiesta di sospensione del provvedimento dirigenziale dispositivo della decadenza dall’esercizio della sede farmaceutica.
La determinazione dirigenziale di decadenza è stata assunta in riferimento ad una vicenda dai risvolti penali da cui una condanna in primo grado per il reato di falso ideologico e di truffa aggravata ai danni dello Stato anche in ragione della rilevante entità del danno prodotto. I fatti sono relativi ad una ipotesi di accordo fraudolento che avrebbe consentito la compilazione di una quantità considerevole di ricette intestate a pazienti ritenuti fittizi propedeutica alla creazione di un’apparente consegna dei farmaci tale da giustificare la richiesta di rimborso.
Il diritto
Il Collegio ha evidenziato il carattere non definitivo della sentenza di condanna e le difese proposte in sede penale dall’interessato con l’argomento che egli era inconsapevole della truffa ordita e che quindi al più gli si sarebbe potuto rimproverare di aver esitato le ricette trascurando per colpa e non per dolo di verificare la correttezza della loro compilazione con particolare riferimento ai nominativi e ai codici dei pazienti
Tuttavia, nelle dinamiche del giudizio in ordine alla legittimità del provvedimento di decadenza dalla titolarità della farmacia si è ritenuto che il ricorso del farmacista fosse inconsistente anche accettando integralmente la tesi della sua buona fede, rimanendo incontroverso il fatto di aver accettato ed esitato circa 1500 ricette nell’arco temporale di due mesi tutte irregolari se non altro da un punto di vista formale, perché i nomi dei pazienti erano scritti in modo illeggibile o per altre analoghe carenze, sicchè vi sarebbe stata comunque una manifestazione, se non di dolo, di inescusabile negligenza.
Il Consiglio di Stato, nell’ambito del procedimento sommario e provvisorio di cui è stato investito e fatte salve ed impregiudicate le diverse ed anche contrarie decisioni di competenza del giudice di primo grado titolare della causa di merito [TAR], non ha ritenuto infondato il convincimento dell’autorità emanante il provvedimento di decadenza ai sensi del T.U.L.S.
Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal farmacista contro l’ordinanza cautelare del TAR.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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