19.06.2012 free
Gli orari di apertura delle farmacie non sono limiti invalicabili
Orari di apertura massimi e prolungamento orario: la tutela della salute dei cittadini non è incompatibile con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci, con la conseguenza di considerare gli orari di apertura non come un limite invalicabile, ma piuttosto come il servizio minimo da garantire ai cittadini.
Il fatto
Il titolare di una sede farmaceutica, nel 2010, ha chiesto una priva volta alla ASL competente che le farmacie del distretto potessero praticare gli orari di apertura massimi previsti dalla legge regionale per le località turistiche, nella misura di 54 ore settimanali ripartite su 6 giorni.
Nello specifico si è chiesto di poter passare da 48 a 54 ore settimanali effettuando l’apertura continuativa dalle 9.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì (senza la chiusura dalle 13.00 alle 15.00 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì), con chiusura il sabato pomeriggio e la domenica.
Il direttore sanitario, con due diverse note si è espresso negativamente in relazione al prolungamento dell’orario, affermando invece l’insussistenza di ostacoli al tempo continuato. I calendari sono stati conseguentemente approvati senza concedere il prolungamento. Contro il provvedimento è stato proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Nel 2011, lo stesso titolare ha riformulato l’istanza; avverso il nuovo diniego dell’amministrazione è stato adito il TAR che, in prima battuta, ha sospeso i provvedimenti impugnati rendendo possibile l’incremento orario richiesto.
L’ASL, costituitasi nel giudizio, ha sostenuto l’insussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’orario massimo in ritenuta mancanza della stagionalità e della primaria vocazione turistica del luogo di operatività della sede farmaceutica.
Il diritto
Il TAR, dopo aver inquadrato la materia anche sulla base delle riflessioni formulate dalla giurisprudenza comunitaria e costituzionale, ha introdotto un tema di particolare interesse tale da mutare la prospettiva di osservazione del più vasto fenomeno delle strutture farmaceutiche tenendo conto del mutato quadro normativo ed economico.
Da alcuni anni l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM - evidenzia che nella regolamentazione dell’attività delle farmacie occorre introdurre un maggiore livello di concorrenza, compresa la possibilità di differenziare le strategie commerciali, a partire dagli orari di apertura. La finalità del nuovo approccio è di favorire in primo luogo i consumatori, sotto forma di competizione sui prezzi e sulla varietà dei servizi accessori, ma anche di rafforzare la struttura imprenditoriale delle farmacie: queste ultime infatti in seguito all’ingresso sul mercato delle parafarmacie devono potersi difendere ad armi pari disponendo di maggiore flessibilità nel posizionamento della propria offerta per intercettare ogni segmento di clientela potenziale.
In definitiva la tutela della salute dei cittadini non è incompatibile con più elevati livelli di concorrenza nella vendita al dettaglio dei farmaci, con la conseguenza di considerare gli orari di apertura non come un limite invalicabile, ma piuttosto come il servizio minimo da garantire ai cittadini.
Esito del giudizio
Il TAR ha accolto il ricorso, condividendo la tesi dell’AGCM, concretizzata anche in alcuni recenti interventi legislativi.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
per approfondire clicca qui: TAR Lombardia 08.05.2012