05.06.2012 free
Acquisto di medicinali da produttori non titolari del diritto di esclusiva: delitto di ricettazione a carico del farmacista.
la violazione del diritto di brevetto comporta la provenienza delittuosa del prodotto con la conseguente integrazione del reato di ricettazione come nel caso in cui si effettui l’acquisto di una specialità medicinale tutelata da brevetto presso un produttore diverso dal soggetto titolare del diritto di esclusiva
Il fatto
La Corte d’appello di Bologna, riformando una più severa sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di due farmacisti, ha ribadito che la violazione del diritto di brevetto comporta la provenienza delittuosa del prodotto con la conseguente configurazione del reato di ricettazione previsto dall’art. 648 del codice penale. Agli imputati era stato contestato di aver acquistato quantitativi di una certa specialità medicinale tutelata da brevetto presso un produttore diverso dalla società titolare del diritto di esclusiva.
I sanitari, contro la decisione d’appello, hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione affidandolo ad una complessa serie di motivi.
Il diritto
I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti e alle condizioni previste dalla legge.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/1978, il DPR n. 338/79, art. 1, ha riformulato l'art. 1 Legge - Invenzioni, ridefinendo il contenuto del diritto di brevetto e introducendo come limiti al medesimo, e quindi sottraendo dalla esclusiva brevettuale, l'attività privata non commerciale, l'attività sperimentale e la preparazione galenica.
Con il nuovo testo si era stabilito che la facoltà esclusiva attribuita al diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto, alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati. (art. 1 comma 3, lett. b) DPR 1127/39, poi abrogato D.Lgs. n. 30/2005)
È evidente come lo scopo dell’eccezione sia quello di consentire al farmacista di preparare e vendere un farmaco brevettato con diverso dosaggio o con diverso eccipiente rispetto a quello del medicinale distribuito dal titolare del brevetto, per ogni caso in cui il paziente necessiti appunto di un diverso dosaggio o sia allergico all'eccipiente utilizzato per il medicinale commercializzato dal titolare del brevetto o dai suoi licenziatari.
In questa casi il diritto riconosciuto in favore dell’inventore è sacrificato per garantire tutela al preminente diritto alla salute del soggetto che necessiti del trattamento farmacologico.
Il legislatore ha posto però condizioni e limiti precisi alla deroga, richiedendo: l’estemporaneità, nel senso che il medicinale galenico deve essere preparato dal farmacista per la specifica occasione; un limite quantitativo, nel senso che la preparazione deve essere fatta "per unità"; una garanzia sanitaria, nel senso che la preparazione galenica deve essere fatta nella farmacia dietro presentazione di ricetta medica, si parla perciò di prodotto galenico magistrale, per distinguerlo dal prodotto galenico officinale).
In assenza di queste condizioni non si configura l’eccezione galenica e conserva tutto il suo vigore la esclusiva brevettuale.
La Corte di Cassazione, nella vicenda, ha confermato la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, dando anche rilievo alla circostanza per cui non era mancato il recapito presso le strutture farmaceutiche degli imputati di specifiche circolari Federfarma relative a problemi di brevetti per specialità medicinali.
Esito del giudizio
La Suprema Corte, pur dichiarando nei confronti di uno degli imputati l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione, ha confermato l’impianto della sentenza d’Appello.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
per approfondire clicca qui: Cassazione Penale, 14.02.2012, oppure vai nell'area "Farmacie"