03.05.2012 free
Saltare le ferie può costituire illecito disciplinare
il mancato rispetto delle norme che regolano i turni di apertura, chiusura e riposo delle farmacie da parte dell’operatore del settore che non può ignorarle, configura un comportamento sanzionabile sul piano deontologico. |
Il fatto
Un Consiglio dell’Ordine dei Farmacisti ha irrogato la sanzione disciplinare della censura per la violazione dell’obbligo deontologico che grava sul titolare della farmacia di rispettare le norme che regolano i turni di chiusura obbligatori. Nel caso specifico la dottoressa non aveva chiuso la struttura durante il previsto periodo di ferie.
La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie nel 2010 ha respinto il ricorso proposto dalla professionista che conseguentemente ha deciso di agire dinanzi alla Corte di Cassazione.
Con la decisione oggetto dell’impugnazione, considerate vigenti le disposizioni che regolano i turni di apertura, chiusura e riposo delle farmacie, si è ritenuto che il mancato rispetto di tali norme da parte dell’operatore del settore configura un comportamento sanzionabile sul piano deontologico.
La ricorrente ha censurato la decisione sanzionatoria nella parte in cui è stata ritenuta operante la norma regionale impositiva dell’obbligo di chiudere la farmacia nel periodo previsto per le ferie, considerata quale presupposto della violazione dell’obbligo deontologico di rispettare le regole relative all’esercizio della professione.
Il diritto
La materia dei turni, degli orari e delle ferie delle farmacie è disciplinata dalle normative regionali, le quali determinano orari di apertura, turni di servizio, chiusura per festività, riposo e ferie.
La Legge regionale Lazio, n. 26 del 2002, rilevante nel caso concreto, ha abrogato la precedente disciplina del 1980, ma, ridisegnando la materia, non ha eliminato l’obbligo di chiusura per ferie.
Neppure possono ritenersi incidenti sulla interpretazione della legge regionale i richiami fatti dalla dottoressa ricorrente alle intervenute segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato volte a sollecitare una riforma della normativa regionale nel senso di rimuovere vincoli distorsivi della concorrenza.
Esito del Giudizio
Il ricorso proposto dalla farmacista è stato rigettato con conseguente conferma della sanzione disciplinare applicata.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]