19.04.2012 free
Farmaci soggetti a prescrizione medica nelle parafarmacie? Una questione al vaglio della Corte di Giustizia delle Comunità Europee
Il fatto
Nel corso del 2011, una farmacista abilitata, iscritta all’ordine e titolare di una parafarmacia, ha comunicato al Ministero della Salute, all’ASL competente, all’AIFA, alla Regione e al Comune interessati, di avere intenzione di avviare la vendita al pubblico dei medicinali di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo n. 219/06 ovvero di farmaci soggetti a prescrizione medica a totale carico del cittadino acquirente senza richiesta di rimborso da parte del Ssr e Ssn, nonché di tutte le specialità medicinali per uso veterinario soggette a ricetta medica, anch’esse a totale carico dell’acquirente.
Il Ministero della Salute ha rigettato la domanda asserendo che, sulla base della normativa vigente, la vendita dei medicinali in questione può essere effettuata solo all’interno delle farmacie. L’ASL competente ha invece replicato che l’attività di vendita diretta di medicinali ad uso veterinario soggetti a prescrizione e l'attività di parafarmacia devono avvenire in ambienti separati o in orari diversi.
Con ricorso, la titolare della parafarmacia ha impugnato i dinieghi.
Il diritto
Il TAR Lombardia, dopo aver svolto una approfondita disamina della disciplina in materia e delle sue evoluzioni storiche, superando anche alcune complesse dinamiche, tenuto conto del tenore delle censure mosse dalla farmacista in ordine ad una ipotesi di contrasto tra la normativa posta a fondamento dei provvedimenti negativi del Ministero e dell’ASL rispetto al diritto dell’Unione Europea, ha delineato a chiare lettere una rilevanza comunitaria della questione.
La disciplina italiana, ha osservato il Collegio, sembra in contrasto con l’art. 49 TFUE, in quanto idonea a rendere di fatto pressoché impossibile lo stabilimento di un farmacista in Italia che voglia accedere al mercato dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica, oltre che a rendere concretamente più difficile lo svolgimento di tale attività economica entro il mercato nazionale.
Il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici sul territorio nazionale abilitati alla vendita dei farmaci di fascia C si tradurrebbe in una sproporzionata protezione di reddito delle strutture esistenti, piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita al pubblico dei farmaci.
Esito del Giudizio
Ai fini della risoluzione della questione, il TAR ha giudicato rilevante sollevare questione pregiudiziale dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nei seguenti termini: «Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostano ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su “ricetta bianca”, cioè non posti a carico del SSN ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale».
Il processo è stato sospeso fino alla definizione della questione pregiudiziale.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
per approfondire e per il testo integrale del provvedimento, clicca qui: TAR Lombardia 22.03.2012