05.04.2012 free
Delocalizzazione della farmacia dal perimetro della sede autorizzata.
Il fatto
La Legge Regione Campania n. 13/1985 recante il «Riordino delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di vigilanza sulle farmacie», all’art. 22 comma 4, aggiunto dalla L.R. n. 10 del 27 giugno 2011, ha previsto che «per garantire il pubblico servizio, in casi di necessità o di urgenza per comprovati eccezionali motivi, la Giunta regionale, sentiti il comune e l’ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, con decreto dirigenziale autorizza il trasferimento dei locali di una farmacia anche al di fuori, purché nelle immediate adiacenze, del perimetro della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione».
Il Consiglio di Stato è stato chiamato ad intepretare la portata della disposizione in questione che si pone in deroga al sistema della legge statale che contempla il principio del numero chiuso delle farmacie nonché quello di una pianificazione fondata sulla ripartizione del territorio in sedi, a ciascuna delle quali è assegnata una sola struttura con diritto di esclusiva e con l’obbligo di mantenere l’esercizio entro il relativo perimetro.
Il diritto
Il rapporto che lega il farmacista titolare alla zona assegnatagli appare indefettibile e cogente, in quanto risponde non solo allo scopo di garantire gli altri titolari di farmacie contro fenomeni di “invasione” del rispettivo territorio da parte di un concorrente ma altresì allo scopo di assicurare alla popolazione di quella zona un presidio farmaceutico ben accessibile.
Di conseguenza l’art. 22, comma 4 della L.R. si può ritenere compatibile con i princìpi della legislazione statale solo in quanto si assuma l’espressione «purché nelle immediate adiacenze» nel senso più restrittivo possibile. In caso contrario la farmacia allontanatasi dalla sede originaria adempirebbe la sua funzione non più in favore dei propri utenti designati, bensì in favore di altri utenti i quali già dispongono di un apposito presidio.
Del resto il farmacista che viene autorizzato a delocalizzare il suo esercizio conserva nello stesso tempo il diritto di esclusiva sul territorio assegnatogli dalla pianta organica, sicché il deficit di servizio prodotto dal suo allontanamento non può essere surrogato dall’iniziativa di altro farmacista.
Il Collegio ha osservato che l’espressione «immediate adiacenze» si deve interpretare come indicativa di una distanza tanto ridotta da risultare praticamente trascurabile ed irrilevante dal punto di vista dei contrapposti interessi degli altri soggetti coinvolti – e cioè l’interesse del titolare della zona di destinazione, e quello degli abitanti della zona di provenienza.
Nel caso specifico si è ritenuto insostenibile che la scelta di nuovi locali posti a una distanza di 400/450 metri dal confine della zona assegnata, quanto meno in un contesto urbano, possa legittimamente rientrare nella previsione normativa.
Esito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
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