23.02.2012 free
La farmacia non è equiparabile all’ambulatorio medico. Analisi di laboratorio di prima istanza rientranti nell’autocontrollo tra i nuovi compiti delle farmacie
Il fatto
Con la legge n. 69/2009, il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’individuazione di nuovi servizi da erogarsi nell’ambito del SSN dalle farmacie pubbliche e private, sulla base di specifici criteri direttivi.
In attuazione della delega, con apposito decreto legislativo (n. 153/2009), nel definire i nuovi servizi, è stata prevista l'effettuazione presso le strutture farmaceutiche di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo nei limiti e alle condizioni stabilite con ulteriore decreto, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
È’ così che si è giunti al Decreto del Ministero della Salute 16.12.2010 contenente la disciplina dei limiti e delle condizioni delle prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, successivamente impugnato dinanzi al TAR Roma.
I ricorrenti – alcuni laboratori di analisi e case di cura private operanti nel sistema sanitario nazionale in regime di accreditamento e talune relative associazioni rappresentative – hanno contestato la legittimità del decreto e denunciato il danno economico derivante dall’ingresso delle farmacie in un mercato a loro riservato sostenendo, tra gli altri aspetti, che le concorrenti, per effetto dei nuovi compiti e del nuovo personale (infermieri e terapisti) di cui dovranno servirsi, avrebbero di fatto assunto, sotto il profilo strutturale e funzionale, le caratteristiche proprie dell’ambulatorio medico, senza però soggiacere alle autorizzazioni e ai controlli ai quali il modello è sottoposto con disparità di trattamento e discriminazione sul piano della concorrenza.
Il diritto
Nessuna competenza specifica ed esclusiva dei laboratori è stata estesa alle farmacie, avendo la normativa primaria e secondaria offerto al paziente solo la possibilità di scelta tra autoanalizzarsi da solo ovvero rivolgersi alla farmacia più vicina per un aiuto di carattere materiale. Lo ha affermato il TAR Roma nella sentenza del 30.01.2012.
La normativa contestata ha inciso su prestazioni che già non erano di appannaggio esclusivo dei laboratori, essendo i test di autodiagnosi da tempo diffusi e in uso presso la popolazione. Neppure è stata assecondata la tesi secondo cui tali test non possono essere effettuati in farmacia perché potenzialmente pericolosi. Si potrebbe infatti opporre, ha aggiunto il Collegio, che il legislatore, proprio in considerazione della difficoltà di effettuare autonomamente tali test ha voluto offrire all’utente un’alternativa alla possibilità di effettuarli da solo, recandosi dal farmacista di fiducia.
Una volta chiarito quali sono le prestazioni terapeutiche che il paziente può ottenere in farmacia (o a domicilio per il suo tramite) è priva di qualsiasi supporto fattuale, logico e giuridico la tesi secondo cui la farmacia costituirebbe ora una struttura del tutto equiparabile, sotto il profilo organizzativo e funzionale, al laboratorio medico: è evidente l’impossibilità di assimilare all’ambulatorio medico una struttura alla quale è tassativamente vietata l’attività di prescrizione e di diagnosi ed è anche inibito il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
Esito del giudizio
Il TAR ha respinto il ricorso.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Per approfondire clicca qui: TAR Lazio. 30.01.2012