01.12.2011 free
Controllo degli ispettori ASL in farmacia. Il D.G. può sospendere cautelativamente il rapporto di convenzione in caso di gravi irregolarità
Il fatto
Nel corso di un controllo del servizio ispettivo della ASL eseguito nei locali di una struttura farmaceutica, si riscontrava la presenza di molteplici criticità: di farmaci privi di fustelle; di fustelle ritagliate da varie confezioni; di prescrizioni prive di fustelle; di medicinali e prodotti per l'igiene scaduti; di un frigorifero con indicazione esterna di temperatura privo di sistema di allarme e non collegato a gruppo elettrogeno; di attrezzature strumentali ad uso medico diagnostico non corrispondenti all'attività della farmacia; la mancanza di tariffario ufficiale e di avviso esposto al pubblico indicante la quota di partecipazione alla spesa da parte degli utenti; la mancanza dell'ultima edizione della farmacopea ufficiale; la presenza di locali non autorizzati.
Il Direttore della Azienda Sanitaria provvedeva alla sospensione cautelativa dagli incarichi derivanti dal rapporto di convenzione con il SSN conferiti alla titolare della farmacia fino alla conclusione del procedimento previsto dal Regolamento delle Commissioni farmaceutiche aziendali reso esecutivo con D.P.R. n. 371/1998.
La delibera veniva impugnata dinanzi al TAR sul principale presupposto della carenza di potere del Direttore Generale ad emettere provvedimenti di sospensione dai rapporti in convenzione, spettando la competenza alla Commissione farmaceutica.
Il diritto
Il Tribunale Amministrativo Regionale investito della questione ha osservato che la misura adottata nello specifico dalla Azienda Sanitaria riveste natura eminentemente cautelare e non sanzionatoria, sicché rientra nella competenza di carattere generale dell'ASL, quale autorità sanitaria di controllo e di verifica del corretto espletamento del servizio farmaceutico, adottare le necessarie misure cautelari sul presupposto della estrema urgenza a tutela della salute pubblica ed alla regolare erogazione della spesa farmaceutica gravante sul SSN, fino a che il procedimento sanzionatorio attivato dalla stessa ASL venga portato a compimento attraverso l’opera della Commissione farmaceutica.
Esito del giudizio
Il TAR ha respinto il ricorso proposto dalla titolare della farmacia.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
per approfondire: TAR Campania 29.07.2011