20.10.2011 free
No al controllo di gestione della Corte dei Conti sugli ordini professionali - Accolta la tesi sostenuta dalla Federazione Ordini Farmacisti italiani
Il fatto
La Federazione Ordini Farmacisti Italiani impugnava la determinazione con la quale si stabiliva che anche gli ordini e i collegi professionali nazionali dovessero essere sottoposti al controllo di gestione della Corte dei Conti.
Il Tribunale di Roma aveva rigettato le contestazioni dell’Ordine con una sentenza confermata dalla Corte d’Appello sul rilievo che gli organismi in questione andavano qualificati come enti pubblici non economici con conseguente assoggettamento al controllo.
Il diritto
La Corte di Cassazione, con la pronuncia dello scorso 14 ottobre, ha ritenuto non convincente la ricostruzione del giudice d’Appello per non aver affrontato la questione di fondo sottoposta al suo esame, consistente nello stabilire, sulla base della disciplina vigente, la fondatezza o meno della pretesa di esercitare il controllo sugli ordini professionali.
La Suprema Corte ha osservato che, risultando incontestata la circostanza per cui gli ordini non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
Neppure può farsi discendere la legittimità del controllo dalla facoltà riconosciuta agli Ordini di procedere alla raccolta dei contributi degli associati secondo il modulo previsto per la riscossione delle imposte dirette. In realtà, il punto di contatto tra contributi percepiti dall'ordine dei farmacisti e le imposte dirette, attiene esclusivamente l'aspetto procedimentale, e non anche quello sostanziale della riscossione.
Esito del Giudizio
La Corte di Cassazione ha accolto la tesi sostenuta dalla Federazione Ordine Farmacisti Italiani circa la illegittimità del controllo di gestione.
[Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
per approfondire: Cassazione Civile, 14.10.2011