09.06.2011 free
Farmaco dannoso: diritto al risarcimento del danno e decorrenza della prescrizione
Farmaco dannoso: diritto al risarcimento del danno e decorrenza della prescrizione
La prescrizione decorre dalla conoscenza o conoscibilità del danno, del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile.
La vicenda
Ad paziente affetto da ulcera peptica, in cura da oltre trenta anni con trattamento farmacologico da cui ricavava discreti benefici senza complicanze, il medico di fiducia, il 29 maggio 1995, aveva prospettato la possibilità di assumere un nuovo farmaco a base di niperotidina, che, secondo le indicazioni della pubblicizzazione della casa produttrice, aveva particolare efficacia curativa ed assenza di controindicazioni per la specifica situazione.
Il paziente iniziava ad assumere il medicinale finchè, nei primi dieci giorni del luglio successivo, a seguito della comparsa di ittero, gli veniva diagnosticata una epatopatia, con conseguente ricovero presso un reparto infettivi dal quale veniva dimesso con diagnosi di epatite tossica da sospetta reazione al farmaco a base di niperotidina cloridrato; trasferito presso un altro ospedale, a causa di insufficienza epatica terminale e, di seguito, di epatite fulminate da farmaci, veniva sottoposto a trapianto di fegato e ad una intensa e costante terapia antirigetto che aveva anche provocato la necrosi della testa femorale destra.
L’azienda produttrice, tra gli altri aspetti, contestava la propria responsabilità sotto il profilo del nesso causale ed eccepiva la prescrizione triennale del diritto del paziente al risarcimento del danno, sostenendo che essa sarebbe decorsa dal giorno in cui si era avuta conoscenza del danno, da individuarsi nell’evento della epatite fulminante.
Il diritto
Il Tribunale (primo grado) aveva riconosciuto la responsabilità della azienda produttrice condannandola al risarcimento del danno per euro 647.477,00.
La Corte di Cassazione ha sottolineato l’infondatezza della eccezione di prescrizione, affermando che essa decorre non solo dalla conoscenza o conoscibilità del danno, ma anche del difetto del prodotto e dell’identità del responsabile.
Con riferimento alla commercializzazione di un prodotto farmaceutico, l'esistenza di un regime di autorizzazione amministrativa determina che, fino a quando l'autorizzazione non risulti revocata, sia esclusa in radice la possibilità per l'utente danneggiato dal farmaco, di trovarsi in una situazione nella quale egli possa essere considerato a conoscenza del difetto del prodotto o comunque in condizioni tali che avrebbe dovuto averne conoscenza a nulla rilevando la sospensione cautelare della commercializzazione.
Epilogo
In estrema sintesi la Suprema Corte ha confermato le statuizioni precedenti.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
per approfondire clicca qui: Cassazione Civile 31.03.2011