09.10.2009 free
Consiglio Stato - Tardiva corresponsione del dovuto ai farmacisti – Spettano Interessi di mora nella misura legale
In tema di rapporti economici fra Aziende sanitarie locali e farmacisti in materia di erogazione dell'assistenza farmaceutica, nel caso di tardivo pagamento del dovuto spettano ai farmacisti gli interessi di mora nella misura legale, e non al tasso convenzionale contrattualmente pattuito con la società finanziaria che ad essi anticipa i corrispettivi mensili dovuti dalle Unità sanitarie locali.
Data: 01 settembre 2009
Sentenza Numero: n. 5137
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.r.g. 2444 del 2005, proposto da ......
s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, dott. C. G.
rappresentato e difeso dagli avvocati......
contro
l'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE ROMA C, in persona del Direttore
Generale pro tempore;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Roma, III Sezione n. 1345 del 12 febbraio 2004;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore, alla pubblica udienza dell'8 luglio 2008 il
consigliere Cesare Lamberti ed udito l'avv.to Mastrobuono per delega
di Macciotta, come da verbale d'udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO E DIRITTO
1. ...... s.p.a. è la società che persegue la finalità istituzionale di finanziare la gestione delle farmacie attraverso l'anticipazione a coloro che lo richiedano dei corrispettivi mensili dovuti dalle Aziende Sanitarie Locali per la fornitura dei medicinali agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. L'anticipazione ai farmacisti che aderiscono a tale iniziativa avviene dietro applicazione di un tasso di interesse sulle somme anticipate. Giusta mandato irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, co. 2, c.c., ...... s.p.a. è autorizzata a richiedere, esigere e riscuotere gli importi dovuti al mandante quale corrispettivo per le prestazioni farmaceutiche erogate in favore degli assistiti del SSN e il pagamento di quanto dovuto a titolo di reintegrazione patrimoniale (interessi compensativi e moratori e risarcimento del danno anche da svalutazione monetaria, nonché di quant'altro vantato in ragione dei ritardi con cui i corrispettivi, per le prestazioni di assistenza farmaceutica erogate in regime convenzionale, siano corrisposti). ...... s.p.a. è, infine, mandataria speciale ex art. 1704 c.c. dei farmacisti, al fine di agire in giudizio per promuovere tutte le azioni necessarie per il pagamento dei crediti maturati per i titoli anzidetti.
1.1. Nella qualità di procuratrice e mandataria dei titolari di farmacie indicati, nel ricorso introduttivo del primo grado n. 6919/2003, la ...... s.p.a ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per ottenere l'accertamento del credito vantato dai farmacisti nei confronti dell'Azienda USL Roma C avente per le somme dovute: 1) a titolo di interessi al tasso convenzionale, maturati sui ritardati pagamenti delle prestazioni farmaceutiche consistenti nell'erogazione di medicinali regolarmente effettuate in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, per una somma complessiva di 177.898,28, spettante ai titolari di farmacia, nei cui confronti la società ...... aveva anticipato gli importi indicati nelle distinte riepilogative contabili (DCR) relative al periodo gennaio - luglio 2002; 2) a titolo di interessi al tasso legale, maturati dalla data di ricevimento della costituzione in mora fino all'effettiva soddisfazione del credito, per una somma complessiva pari a 8.278,28, per i farmacisti che non avevano fatto ricorso alla predetta anticipazione; 3) a titolo di ulteriori interessi legali maturati sulle predette somme dalla data di presentazione del ricorso introduttivo del primo grado dell'attuale giudizio fino all'effettivo soddisfo.
2. Con la sentenza impugnata, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha accolto parzialmente il ricorso ed ha condannato l'Azienda Sanitaria al pagamento dei soli interessi al tasso legale, la cui corresponsione è sostanzialmente collegata dall'art. 8 comma 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 371 con la misura dell'acconto di inizio d'anno già percepito a titolo di anticipazione di quanto dovuto per lo stesso anno solare ai fini del pieno ristoro delle pretese dei farmacisti, anche in termini di risarcimento da svalutazione monetaria, in conseguenza dell'eventuale ritardo nel pagamento dovuto.
3. Nell'appello, ...... s.p.a. censura la sentenza di malgoverno dell'art. 1224 c.c. in relazione al combinato disposto degli artt. 8, co. 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e 8 del D.P.R. n. 371/1998 e insiste per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale Roma C al pagamento della somma complessiva di 177.898,28, dovuta a titolo di interessi al tasso convenzionale contrattualmente pattuito tra la stessa e i farmacisti, maturati sui ritardati pagamenti delle DCR relative al periodo gennaio - luglio 2002, in aggiunta agli interessi da maggior danno maturati sulla predetta somma dalla data di presentazione del ricorso introduttivo del primo grado dell'attuale giudizio fino all'effettivo soddisfo.
3.1. L'Azienda Sanitaria Locale Roma C non si è costituita nel presente grado.
4. Con l'unico motivo di violazione dell'art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 502/1992, dell'art. 8 D.P.R. n. 371/1998 e dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., la società ...... s.p.a. afferma l'erroneità della sentenza, anzitutto nella parte in cui non riconosce il diritto al pagamento degli interessi, al tasso convenzionale contrattualmente pattuito tra la stessa ...... s.p.a. ed i singoli farmacisti, maturati sui ritardati pagamenti delle DCR da gennaio a luglio 2002.
4.1. L'acconto, da richiedersi entro il 5 del mese di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento contabile riepilogativo (DCR) nella misura pari al 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal SSN a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente, ha la natura di anticipazione di capitale e non ha carattere di interesse a titolo compensativo per il ritardato pagamento di prestazioni già eseguite e non pagate nei termini contrattualmente previsti. L'anticipazione essendo un pagamento effettuato a titolo di acconto sul capitale dovuto, non può essere imputata in conto di interessi maturati in conseguenza di ritardati pagamenti da parte della ASL. Secondo l'art. 8, co. 5, DPR n. 371/98, l'acconto costituisce anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale.
4.2. La società ...... s.p.a. sostiene ancora che il sistema di pagamento dell'art. 8, co. 5, D.P.R. n. 371/1998 non escluderebbe il diritto dei farmacisti all'ulteriore risarcimento dovuto ex art. 1224 secondo comma cod. civ., quando, come nella specie, il creditore abbia dato dimostrazione del maggior danno subito in aggiunta a quello compensato dal pagamento degli interessi legali.
4.3. Il maggior danno da svalutazione dimostrato in concreto, non è dovuto solo quando sia stata convenuta la misura degli interessi moratori ma anche in presenza di interessi convenzionali: sarebbe perciò erronea anche l'applicazione dell'art. 1224 co. 2 cod. civ., in relazione al comma 5 dell'art. 8 DPR n. 371/98, nella parte in cui la sentenza dispone che, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.
5. Gli assunti dell'appellante sono, nel loro insieme, da disattendere.
5.1. Secondo la ricostruzione dei rapporti che si istaurano nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale fra gli enti erogatori e i singoli farmacisti e fra costoro e ...... s.p.a. (cfr. ricorso introduttivo pagg. 4 segg.), l'assistenza farmaceutica - cui hanno diritto i cittadini nell'ambito dell'assistenza sanitaria ex art. 32 cost. come regolamentata dalla legge n. 833/1978 - è erogata, dall'ente individuato su base territoriale (aziende sanitarie), attraverso le farmacie, appartenenti ad enti pubblici o a privati, aperte al pubblico e convenzionate, ai sensi degli artt. 28 segg. della legge n. 833/1978 e dell'art. 8, co. 2, D.Lgs. n. 502/1992.
5.2. Il rapporto convenzionale fra SSN e farmacie è disciplinato da un accordo collettivo di durata triennale, secondo il quale le farmacie erogano l'assistenza in regime diretto (senza pagamento da parte dell'assistito) su presentazione della ricetta medica e percepiscono direttamente le eventuali quote poste a carico dell'assistito. Per i medicinali, l'ente erogatore corrisponde alle farmacie il prezzo del prodotto, al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali. I farmacisti sono tenuti, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione delle ricette, a presentare all'ufficio le ricette numerate in mazzette da cento, corredate da documentazione (bollino o fustella) comprovante l'avvenuta consegna all'assistito e la distinta riepilogativa - contabile (DCR) contenente i dati necessari alla liquidazione. Entro il 10 del mese successivo al sua presentazione, l'Ente è tenuto a pagare l'importo esposto nella distinta riepilogativa contabile.
5.3. Quando l'Azienda Sanitaria non corrisponda gli importi dovuti entro la scadenza convenzionale, i titolari di farmacia ricorrono all'anticipazione da parte della ...... s.p.a., delle somme esposte nelle singole distinte contabili riepilogative. In tal modo i farmacisti ottengono la disponibilità finanziaria in luogo del pagamento, alla scadenza fissata, da parte dell'Azienda sanitaria debitrice, sopportando l'onere degli interessi convenzionali sulle somme pagate in ritardo.
6. Ciò premesso in merito al concreto atteggiarsi del rapporto, correttamente la sentenza di primo grado ha riconosciuto a ...... s.p.a. e per essa ai titolari di farmacia che si sono avvalsi dell'anticipazione erogata, il solo interesse a tasso legale, analogamente a quello riconosciuto ai farmacisti che non si erano avvalsi dell'anticipazione, in forza dell'art. 8, D.P.R. n. 371/1998 sui rapporti economici fra Aziende Sanitarie e farmacisti, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 8 D.Lgs. n. 502/1992.
6.1. Erroneamente, infatti la ...... s.p.a. assume nell'appello che l'anticipazione da lei corrisposta ai farmacisti sui pagamenti effettuati in ritardo rispetto agli accordi regionali produrrebbe interessi convenzionali, superiori a quelli legali e passibili di ulteriore risarcimento ex art. 1224 c.c., richiamando l'art. 8, co. 5, ult. cpv. D.P.R. n. 371/1998, che definisce "corrispettivo dovuto come sorte capitale" l'acconto del precedente co. 4 riconosciuto alle farmacie entro il giorno 5 del mesi di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento riepilogativo contabile della misura del 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal SSN a fronte delle ricette spedite negli anni precedenti.
6.2. Nella medesima disposizione dell'art. 8, co. 5, ult. cpv. D.P.R. n. 371/1998 è ribadito che gli accordi regionali devono tenere conto di quanto previsto dall'art. 8, co. 2, lett. a) b) e c) del D.Lgs. n. 502/1992, circa i tempi e i modi con i quali l'Azienda Sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato per l'assistenza farmaceutica e in merito al divieto espresso di riconoscere interessi superiori a quella legale.
6.3. Tali disposizioni sarebbero sicuramente eluse, qualora si ammettesse la possibilità, che tramite accordi tra i titolari di farmacie e un soggetto, quale l'odierna appellante, cui sia demandata l'anticipazione di quanto non corrisposto entro i termini dagli enti erogatori, fossero riconosciuti interessi superiori a quelli legali.
6.4. Finalità delle disposizioni in esame è di ricondurre ad un parametro unico, per tutti gli enti erogatori, gli eventuali interessi da corrispondere nel caso di ritardi nel versamento di quanto dovuto ai farmacisti per i prodotti dispensati agli assistiti ai sensi dell'art. 2, lett. a) D.Lgs. n. 502/1992, ritardi dovuti a difficoltà temporanee di cassa degli enti medesimi, che non possono essere aggravati con la corresponsione di interessi superiori al tasso legale, come lo sono quelli convenzionali o da maggior danno previsti dall'art. 1224, c.c. per l'ordinario svolgimento dell'attività imprenditoriale.
7. Si palesano, destituite di fondamento le eccezioni della società ...... nel presente appello in merito alla natura del credito, di anticipazione di capitale, al carattere "imprenditoriale" o commerciale del credito stesso e della categoria di percettori e alla compensazione in fatto con le dilazioni che le case farmaceutiche sono solite concedere, pari a sessanta/novanta gg. dalla consegna del prodotto.
7.1. L'art. 8, co. 5, ult. cpv., D.P.R. n. 371/1998, il quale stabilisca che l'acconto, da richiedere entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno "costituisce anticipazione corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale", ha l'evidente finalità di chiarire che gli interessi al tasso legale devono essere calcolati sui crediti residui che si accumulano di mese in mese ed impedire le conseguenze, altrimenti inevitabili sul piano privatistico, che il pagamento fatto all'inizio di ciascun anno venga imputato ad interessi, come normalmente accade, con l'applicazione dell'art. 1194, co. 2 c.c.. La disposizione ha l'evidente finalità di contenere la spesa farmaceutica, come si evince dalla decisione impugnata, alla quale è estraneo qualsiasi collegamento con il carattere degli interessi, legali o convenzionali, cui è tenuto l'ente erogatore per gli ulteriori pagamenti tardivamente effettuati.
7.2. Sulla seconda questione è sufficiente ribadire la natura pubblicistica del servizio farmaceutico, rispetto la quale è incompatibile il carattere strettamente imprenditoriale o commerciale dei crediti nei confronti delle aziende sanitarie e sottolineare l'irrilevanza delle dilazioni concesse dai produttori di medicinali, in quanto connessi ad accordi interprivati, estranei al servizio sanitario nazionale.
7.3. Analogamente estraneo al servizio sanitario e alle modalità con cui il D.Lgs. n. 502/1992 ha disciplinato gli interessi dovuti per il ritardo è l'accordo volto ad ottenere una liquidità immediata fra il farmacista e il privato soggetto, come è ...... s.p.a.. Questa società anticipa contro un interesse pattuito con i farmacisti i corrispettivi mensili dovuti dalle Aziende Sanitarie Locali per la fornitura dei medicinali agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. Che in questo caso il tasso di interesse sulle somme anticipate sia in misura superiore a quello legale è del tutto indifferente per il servizio sanitario, che non può certo sopportarne gli oneri, come succederebbe, in buona sostanza, qualora fosse consentito il recupero da parte dei farmacisti dell'interesse convenzionale e del maggior danno pattuito fra loro e ......, trasferendone gli oneri sugli enti erogatori.
8. L'appello deve essere respinto e, per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
9. Non essendosi costituita l'Azienda Sanitaria intimata non vi è luogo a provvedere sulle spese relative al secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l'appello.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio dell'8 luglio 2008, con l'intervento dei Signori:
Raffaele Iannotta Presidente
Cesare Lamberti rel. est Consigliere
Aldo Fera Consigliere
Nicola Russo Consigliere
Adolfo Metro Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 01 SET. 2009.