24.11.2008 free
TAR CAMPANIA - diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione ( MASSIMA )
L'esercizio del diritto di prelazione sulle sedi farmaceutiche di nuova istituzione, trattandosi pacificamente di esercizio di un potere che è espressione di quella particolare preminenza che il legislatore ha riconosciuto al comune nell'esercizio del servizio farmaceutico nell'interesse della collettività, come tale non necessitante di una particolare esplicitazione delle ragioni sottostanti alle scelte dell'Amministrazione Va in ogni caso riconosciuta la piena ammissibilità della scissione tra titolarità e gestione trattandosi, in questo caso, di gestione di farmacia comunale e non di farmacie private per le quali, invece, vale il divieto di cui all'art. 12, c. 11, della legge n. 457/1968 che non consente al titolare di farmacia privata di affidarne la gestione a terzi.
Napoli Sez. V Sent., 10 ottobre 2008, n. 14957