19.04.2006 free
CORTE di GIUSTIZIA - Comunicato Stampa - Ferie annuali e monetizzazione
COMUNICATO STAMPA n. 32/06
6 aprile 2006
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-124/05 Federatie Nederlandse Vakbeweging / Staat der Nederlanden
IL DIRITTO COMUNITARIO NON CONSENTE CHE IL PERIODO MINIMO DI FERIE ANNUALI RETRIBUITE SIA SOSTITUITO DA UN'INDENNITÀ FINANZIARIA IN CASO DI RIPORTO DELLE FERIE AD UN ANNO SUCCESSIVO
Una compensazione finanziaria delle ferie annuali minime riportate spingerebbe i lavoratori a rinunciare al periodo di riposo. Sotto questo profilo non importa che tale compensazione finanziaria poggi o meno su un accordo contrattuale. Secondo la direttiva sull'orario di lavoro 1, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
In un opuscolo, il Ministero degli Affari sociali e del Lavoro dei Paesi Bassi ha interpretato la normativa neerlandese in materia di ferie nel senso che i datori di lavoro e i lavoratori, in costanza del contratto di lavoro, possono convenire per iscritto che sia concessa una compensazione finanziaria nel corso di un anno successivo ad un lavoratore che abbia (totalmente o parzialmente) lasciato inutilizzato il diritto ad un minimo di ferie.
Secondo il ministero, i giorni di ferie, sia quelli previsti per legge sia quelli supplementari, che sono stati accumulati negli anni precedenti eccedono il diritto alle ferie minime e possono quindi essere riscattati. La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) ha presentato al Rechtbank te ’s- Gravenhage un ricorso volto a far dichiarare che tale interpretazione è incompatibile con la direttiva sull'orario di lavoro.
Il Gerechtshof te ’s-Gravenhage dei Paesi Bassi, adito quale giudice d'appello, ha deciso di sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
La Corte sottolinea che il diritto alle ferie annuali retribuite è un importante principio del diritto sociale comunitario. I lavoratori devono beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della loro sicurezza e della loro salute.
È consentito sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro. A giudizio della Corte, l'effetto positivo delle ferie sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore si manifesta pienamente se le ferie vengono prese nell'anno previsto.
Tuttavia, il periodo di riposo rimane interessante sotto tale profilo anche se sia goduto in un momento successivo. In ogni caso, la possibilità di sostituire con un’indennità finanziaria il periodo minimo di ferie annuali riportate costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva, a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi.
Conseguentemente, la direttiva non consente che il periodo minimo di ferie annuali retribuite sia sostituito da un'indennità finanziaria qualora venga riportato ad un anno successivo. Sotto questo profilo non importa che la compensazione finanziaria delle ferie annuali retribuite poggi o meno su un accordo contrattuale.
6 aprile 2006
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-124/05 Federatie Nederlandse Vakbeweging / Staat der Nederlanden
IL DIRITTO COMUNITARIO NON CONSENTE CHE IL PERIODO MINIMO DI FERIE ANNUALI RETRIBUITE SIA SOSTITUITO DA UN'INDENNITÀ FINANZIARIA IN CASO DI RIPORTO DELLE FERIE AD UN ANNO SUCCESSIVO
Una compensazione finanziaria delle ferie annuali minime riportate spingerebbe i lavoratori a rinunciare al periodo di riposo. Sotto questo profilo non importa che tale compensazione finanziaria poggi o meno su un accordo contrattuale. Secondo la direttiva sull'orario di lavoro 1, gli Stati membri devono prendere le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.
In un opuscolo, il Ministero degli Affari sociali e del Lavoro dei Paesi Bassi ha interpretato la normativa neerlandese in materia di ferie nel senso che i datori di lavoro e i lavoratori, in costanza del contratto di lavoro, possono convenire per iscritto che sia concessa una compensazione finanziaria nel corso di un anno successivo ad un lavoratore che abbia (totalmente o parzialmente) lasciato inutilizzato il diritto ad un minimo di ferie.
Secondo il ministero, i giorni di ferie, sia quelli previsti per legge sia quelli supplementari, che sono stati accumulati negli anni precedenti eccedono il diritto alle ferie minime e possono quindi essere riscattati. La Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) ha presentato al Rechtbank te ’s- Gravenhage un ricorso volto a far dichiarare che tale interpretazione è incompatibile con la direttiva sull'orario di lavoro.
Il Gerechtshof te ’s-Gravenhage dei Paesi Bassi, adito quale giudice d'appello, ha deciso di sottoporre la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee. 1 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).
La Corte sottolinea che il diritto alle ferie annuali retribuite è un importante principio del diritto sociale comunitario. I lavoratori devono beneficiare di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della loro sicurezza e della loro salute.
È consentito sostituire il diritto alle ferie annuali retribuite con una compensazione finanziaria solo nel caso in cui si ponga termine al rapporto di lavoro. A giudizio della Corte, l'effetto positivo delle ferie sulla sicurezza e sulla salute del lavoratore si manifesta pienamente se le ferie vengono prese nell'anno previsto.
Tuttavia, il periodo di riposo rimane interessante sotto tale profilo anche se sia goduto in un momento successivo. In ogni caso, la possibilità di sostituire con un’indennità finanziaria il periodo minimo di ferie annuali riportate costituirebbe un incentivo, incompatibile con gli obiettivi della direttiva, a rinunciare alle ferie come periodo di riposo ovvero a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi.
Conseguentemente, la direttiva non consente che il periodo minimo di ferie annuali retribuite sia sostituito da un'indennità finanziaria qualora venga riportato ad un anno successivo. Sotto questo profilo non importa che la compensazione finanziaria delle ferie annuali retribuite poggi o meno su un accordo contrattuale.