03.06.2005 free
IL MONOPOLIO SVEDESE DI VENDITA AL DETTAGLIO DEI MEDICINALI È CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO
CORTE di GIUSTIZIA
COMUNICATO STAMPA n. 47/05
31 maggio 2005 Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 438/02 Krister Hanner
IL MONOPOLIO SVEDESE DI VENDITA AL DETTAGLIO DEI MEDICINALI È CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO
La procedura di selezione dei medicinali del monopolio in questione (Apoteket) può svantaggiare i medicinali in provenienza dagli altri Stati membri rispetto al commercio di medicinali svedesi
Dal 1970, la vendita al dettaglio di medicinali in Svezia è riservata alla Apoteket, una società controllata dallo Stato, la quale ha il monopolio di vendita. Violando la normativa svedese concernente tale monopolio di vendita, la società Bringwell International AB ha venduto, nel 2001, a Stoccolma, dodici confezioni di Nicorette Plåster (cerotti alla nicotina) e di Nicorette Tuggummi (gomme da masticare alla nicotina), prodotti che in Svezia sono considerati medicinali. Le autorità svedesi hanno avviato un procedimento penale a carico del sig. Hanner, che, all'epoca, era il direttore generale della Bringwell. Il giudice svedese investito di tale controversia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee varie questioni per sapere se il monopolio di vendita dei medicinali è contrario o meno al diritto comunitario.
La Corte rileva innanzi tutto che la Apoteket è un "monopolio nazionale che presenta un carattere commerciale" ai sensi del diritto comunitario. Orbene, il diritto comunitario, senza imporre l’abolizione assoluta dei monopoli nazionali, dispone il loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri. Per quanto riguarda i monopoli di vendita, la Corte ha già statuito che non sono ammessi i monopoli riordinati di guisa che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri sia svantaggiato rispetto a quello delle merci nazionali. La Corte rileva al riguardo che la convenzione stipulata tra lo Stato svedese e la Apoteket non prevede né un piano di acquisto né un sistema di gare d'appalto con la possibilità per i produttori dei prodotti non selezionati di conoscere le motivazioni della selezione e di contestare tale decisione dinanzi ad un organismo di controllo indipendente. Al contrario, secondo tale convenzione, la Apoteket sembra avere, in linea di principio, piena libertà di selezionare un assortimento di sua scelta. Quindi, tale convenzione non garantisce l'esclusione di qualsiasi discriminazione e il governo svedese non ha fatto valere l'esistenza di nessun'altra misura atta a rimediare a tale mancanza di garanzie. Per questi motivi, la Corte constata che la procedura di selezione dei medicinali della Apoteket può svantaggiare i medicinali in provenienza dagli altri Stati membri e che tale monopolio di vendita non è quindi riordinato in modo da escludere qualsiasi discriminazione rispetto a medicinali del genere. In via di principio, esso è quindi contrario al diritto comunitario.
La Corte aggiunge che la concessione di diritti esclusivi contrari al diritto comunitario potrebbe essere giustificata solo qualora: - si tratti di un diritto esclusivo accordato ad un’impresa incaricata della gestione di servizi d’interesse economico generale; e - l’adempimento della specifica missione affidatale possa essere garantito unicamente grazie a tale diritto; e - lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Tuttavia, mancando una procedura di selezione in grado di escludere qualsiasi discriminazione rispetto ai medicinali in provenienza dagli altri Stati membri, il monopolio di vendita in questione non può essere giustificato. Di conseguenza, la Corte dichiara che il monopolio nazionale svedese di vendita al dettaglio dei medicinali è contrario al diritto comunitario.
COMUNICATO STAMPA n. 47/05
31 maggio 2005 Sentenza della Corte di giustizia nella causa C- 438/02 Krister Hanner
IL MONOPOLIO SVEDESE DI VENDITA AL DETTAGLIO DEI MEDICINALI È CONTRARIO AL DIRITTO COMUNITARIO
La procedura di selezione dei medicinali del monopolio in questione (Apoteket) può svantaggiare i medicinali in provenienza dagli altri Stati membri rispetto al commercio di medicinali svedesi
Dal 1970, la vendita al dettaglio di medicinali in Svezia è riservata alla Apoteket, una società controllata dallo Stato, la quale ha il monopolio di vendita. Violando la normativa svedese concernente tale monopolio di vendita, la società Bringwell International AB ha venduto, nel 2001, a Stoccolma, dodici confezioni di Nicorette Plåster (cerotti alla nicotina) e di Nicorette Tuggummi (gomme da masticare alla nicotina), prodotti che in Svezia sono considerati medicinali. Le autorità svedesi hanno avviato un procedimento penale a carico del sig. Hanner, che, all'epoca, era il direttore generale della Bringwell. Il giudice svedese investito di tale controversia ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee varie questioni per sapere se il monopolio di vendita dei medicinali è contrario o meno al diritto comunitario.
La Corte rileva innanzi tutto che la Apoteket è un "monopolio nazionale che presenta un carattere commerciale" ai sensi del diritto comunitario. Orbene, il diritto comunitario, senza imporre l’abolizione assoluta dei monopoli nazionali, dispone il loro riordino in modo da escludere qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri. Per quanto riguarda i monopoli di vendita, la Corte ha già statuito che non sono ammessi i monopoli riordinati di guisa che lo scambio di merci in provenienza dagli altri Stati membri sia svantaggiato rispetto a quello delle merci nazionali. La Corte rileva al riguardo che la convenzione stipulata tra lo Stato svedese e la Apoteket non prevede né un piano di acquisto né un sistema di gare d'appalto con la possibilità per i produttori dei prodotti non selezionati di conoscere le motivazioni della selezione e di contestare tale decisione dinanzi ad un organismo di controllo indipendente. Al contrario, secondo tale convenzione, la Apoteket sembra avere, in linea di principio, piena libertà di selezionare un assortimento di sua scelta. Quindi, tale convenzione non garantisce l'esclusione di qualsiasi discriminazione e il governo svedese non ha fatto valere l'esistenza di nessun'altra misura atta a rimediare a tale mancanza di garanzie. Per questi motivi, la Corte constata che la procedura di selezione dei medicinali della Apoteket può svantaggiare i medicinali in provenienza dagli altri Stati membri e che tale monopolio di vendita non è quindi riordinato in modo da escludere qualsiasi discriminazione rispetto a medicinali del genere. In via di principio, esso è quindi contrario al diritto comunitario.
La Corte aggiunge che la concessione di diritti esclusivi contrari al diritto comunitario potrebbe essere giustificata solo qualora: - si tratti di un diritto esclusivo accordato ad un’impresa incaricata della gestione di servizi d’interesse economico generale; e - l’adempimento della specifica missione affidatale possa essere garantito unicamente grazie a tale diritto; e - lo sviluppo degli scambi non risulti compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità. Tuttavia, mancando una procedura di selezione in grado di escludere qualsiasi discriminazione rispetto ai medicinali in provenienza dagli altri Stati membri, il monopolio di vendita in questione non può essere giustificato. Di conseguenza, la Corte dichiara che il monopolio nazionale svedese di vendita al dettaglio dei medicinali è contrario al diritto comunitario.