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30.04.03- Conclusioni dell'Avvocato generale - Causa C-322/01 - Obbligo di prescrizione medica - Divieto di pubblicità della vendita per corrispondenza di medicinali - Farmacie internet
CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE CHRISTINE STIX-HACKL presentate l'11 marzo 2003 Causa C-322/01 Deutscher Apothekerverband e.V. contro 1. 0800 DocMorris NV 2. Jacques Waterval (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Frankfurt am Main) «Interpretazione degli artt. 28 CE e 30 CE della direttiva del Consiglio 92/28/CEE, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/31/CE (Direttiva sul commercio elettronico) - Normativa nazionale che limita la vendita di medicinali per uso umano da parte di farmacie stabilite in un altro Stato membro sulla base di ordinazioni individuali effettuate da consumatori via internet - Obbligo di prescrizione medica - Divieto di pubblicità della vendita per corrispondenza di medicinali - Farmacie internet» Considerazioni introduttive 1. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulle c.d. «farmacie internet», vale a dire sulla questione se gli Stati membri possano legittimamente limitare la vendita di medicinali per uso umano da parte di farmacie stabilite in un altro Stato membro sulla base di ordinazioni individuali effettuate da consumatori via internet, questione che implica, in particolare, l'interpretazione del principio della libera circolazione delle merci e di una serie di disposizioni di diritto derivato. …..III - I fatti e la causa principale 29. Tra i compiti statutari del Deutscher Apothekerverband e.V. (in prosieguo: l'«Apothekerverband») rientra la cura e la promozione degli interessi economici e sociali dell'ordine dei farmacisti. Ne sono membri le federazioni e le associazioni regionali di farmacisti, che rappresentano a loro volta più di 19000 gestori di farmacie. 30. La 0800 DocMorris NV (in prosieguo: la «DocMorris») è una farmacia olandese con sede a Kerkrade, nei Paesi Bassi. Il signor Jacques Waterval è farmacista ed è uno dei rappresentanti legali della DocMorris. E', inoltre, uno dei pionieri della cosiddetta «farmacia Internet», uno dei direttori della redazione e il Presidente del comitato di esperti della «farmacia Internet». 31. Dall'8 giugno 2000 la DocMorris e il signor Waterval offrono, all'indirizzo internet www.0800DocMorris.com medicinali per uso umano con e senza obbligo di prescrizione anche in lingua tedesca ai consumatori finali in Germania. Si tratta, al riguardo, in parte di medicinali utilizzati in Germania e per lo più di medicinali autorizzati in un altro Stato membro. Il portale Internet di DocMorris rinvia, anzitutto, ad una sentenza del Landgericht di Frankfurt am Main del 9 novembre 2000 che, in un procedimento sommario, ha provvisoriamente vietato la vendita professionale per corrispondenza di medicinali la cui vendita è riservata alle farmacie a consumatori finali nella Repubblica federale di Germania, nonché la pubblicità effettuata a tal fine. Tale sentenza è stata sostanzialmente confermata dalla sentenza dell'Oberlandesgericht Frankfurt am Main del 31 maggio 2001 sull'appello proposto dalla DocMorris e dal signor Waterval. L'ulteriore sito internet dei convenuti si suddivide nelle rubriche «farmacia», «forum sulla salute», «chi siamo», «contatto» e «aiuto». Il consumatore finale può scambiare opinioni con altri consumatori via Internet nel cosiddetto «Forum dei pazienti». Come lingue si possono scegliere il tedesco, l'inglese o l'olandese. Il consumatore ha, inoltre, la possibilità di valersi di un consiglio in tema di salute da parte di un comitato di esperti della «farmacia Internet». In generale, il consumatore può mettersi in contatto con la DocMorris e con il signor Waterval, oltre che via Internet, anche mediante un numero telefonico gratuito o per lettera. I singoli medicinali sono suddivisi in gruppi di prodotti. Si trovano così le rubriche, ad esempio, «analgesici», «regolatori della pressione sanguigna», «terapia controil cancro», «immunostimolanti», «riduttori del colesterolo», «medicinali urologici/stimolatori della virilità», «disintossicanti», ed altre rubriche. Ciascuna rubrica contiene anzitutto un'introduzione di poche frasi. In seguito, i medicinali sono presentati in ordine alfabetico secondo la loro denominazione commerciale, il contenuto della confezione viene descritto ed è indicato il prezzo in euro. Accanto all'indicazione di un eventuale obbligo di prescrizione si trova una casella. «Cliccando su tale casella si ordina il corrispondente medicinale. Per ulteriori informazioni sul prodotto in sé si può «cliccare» sulla denominazione commerciale. Il consumatore ha inoltre la possibilità, «cliccando» su una determinata area, di cercare un determinato prodotto nell'assortimento richiamato. Vengono inoltre offerte prestazioni di servizi (ricerca di medici, stato di salute personale, suggerimenti di libri e altro) via internet. Un medicinale viene classificato dalla DocMorris e dal signor Waterval come soggetto ad obbligo di prescrizione medica quando esso è classificato come tale nei Paesi Bassi o nello Stato membro in cui risiede il consumatore. La consegna di siffatti medicinali avviene soltanto in seguito a presentazione della ricetta medica originale. 32. La consegna può avvenire in diversi modi. Così, il consumatore può, da un canto, ritirare personalmente presso la DocMorris quanto ordinato. Altrimenti può incaricare, senza costi ulteriori, un servizio di corriere raccomandato dalla DocMorris del ritiro del prodotto ordinato e della consegna all'indirizzo indicato. Infine, può incaricare un altro servizio di corriere a proprie spese. 33. L'Apothekerverband contesta dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main l'offerta dei medicinali nella suddetta forma, nonché la vendita per corrispondenza transfrontaliera. A suo parere, le disposizioni dell'AMG e dell'HWG non consentirebbero una siffatta attività. Né tale divieto potrebbe contestarsi a termini degli artt. 28 CE e 30 CE. 34. La DocMorris e il signor Waterval ritengono la loro condotta legittima già in base alla sola normativa nazionale; in ogni caso, un divieto nazionale non sarebbe ammissibile in considerazione dei principi del diritto comunitario. 35. Il Landgericht si è posto la questione se i principi elaborati nella sentenza nella causa Ortscheit (10) siano ancora trasponibili, in considerazione del lasso di tempo trascorso e dei nuovi presupposti relativi all'autorizzazione dei medicinali per uso umano stabiliti negli Stati membri, al caso di specie. 36. Per quanto attiene all'HWG, il Landgericht rileva che la presentazione del sito internet della DocMorris in cui vengono indicati i singoli medicinali col nome del prodotto, eventualmente con l'obbligo di prescrizione medica, le dimensioni della confezione ed il prezzo oltre alla contemporanea possibilità di ordinazione debba essere qualificato come pubblicità ai sensi della detta normativa. Da un taledivieto di pubblicità potrebbe discendere la conseguenza che la presentazione di una farmacia internet con contemporanea possibilità di ordinazione di singoli medicinali risultasse notevolmente più difficile, in quanto, in tal caso, le indicazioni minime necessarie per l'ordinazione non potrebbero essere più effettuate sui moduli di ordinazione on-line. Per tale motivo si porrebbe la questione se un siffatto divieto di pubblicità sia compatibile con i principi della libera circolazione delle merci e con la libera prestazione dei servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva sul commercio elettronico. 37. Il Landgericht non si è ritenuto vincolato dalla sentenza nella causa Ortscheit, atteso che, da un canto, tale decisione riguarderebbe solamente il divieto - non pertinente nella specie - di cui al par. 8, 2. comma, HWG, d'altro canto la nozione di pubblicità necessiterebbe eventualmente con riguardo alla presentazione su internet di una farmacia, alla luce delle suesposte considerazioni, una valutazione specifica. In tale contesto sorgerebbe la questione se l'ampia armonizzazione delle procedure di autorizzazione dei medicinali per uso umano medio tempore realizzata nonché la progettata autorizzazione comunitaria della pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione richiedano, nell'ambito del diritto comunitario, una definizione differente e più restrittiva. Il principio della libera circolazione intracomunitaria delle merci potrebbe eventualmente risultare non effettivamente attuato se, in base al rilievo che la DocMorris effettuerebbe pubblicità vietata di medicinali per uso umano, la presentazione su internet venisse resa complessivamente o in gran parte impossibile. OMISSIS……….. ……… VIII - Conclusione 261. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di risolvere le questioni pregiudiziali nei seguenti termini: «1) L'art. 28 CE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieti l'importazione commerciale, di medicinali per uso umano, da vendersi in farmacia, effettuata medica mediante vendita per corrispondenza da parte di farmacie autorizzate stabilite in altri Stati membri, in base ad ordinazioni individuali effettuate da consumatori finali via internet, costituisce una misura di effetto equivalente. Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale - che vieti l'importazione commerciale di medicinali per uso umano, da vendersi in farmacia, effettuata mediante vendita per corrispondenza da parte di farmacie autorizzate stabilite in altri Stati membri, in base ad ordinazioni individuali effettuate da consumatori finali via internet, anche nel caso in cui prima della consegna di medicinali soggetti ad obbligo di prescrizione medica la farmacia speditrice debba ricevere una ricetta medica originale - risulta giustificata da motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana, qualora si tratti di medicinali soggetti ad obbligo di autorizzazione nello Stato nel quale vengano importati, per i quali non sussista tuttavia né un'autorizzazione nazionale o un riconoscimento, né sia stata rilasciata un'autorizzazione centrale comunitaria. Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che un divieto nazionale di importazione di medicinali autorizzati nello Stato di importazione, che una farmacia autorizzata di un altro Stato membro dell'Unione europea abbia precedentemente acquistato presso grossisti dello Stato di importazione, non può considerarsi giustificato da motivi inerenti alla tutela della salute e della vita umana quando il conseguimento degli obiettivi perseguiti dallo Stato di importazione puo' essere assicurato con altri mezzi. 2) Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad un divieto nazionale di pubblicità relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali - ad esclusione della pubblicità dei medicinali per uso umano -, salvoché il divieto non sia diretto a garantire il rispetto di un regime nazionale di autorizzazione e sia proporzionato. L'art. 3, n. 1, della direttiva 92/28 deve essere interpretato nel senso che non osta ad un divieto nazionale di pubblicità relativa a medicinali per uso umano soggetti ad obbligo di prescrizione medica. L'art. 2, n. 1, della direttiva 92/28 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un divieto nazionale di pubblicità relativa a medicinali per uso umano, la vendita dei quali sia riservata alle farmacie, autorizzati nello Stato di esportazione, ma non in quello di importazione. La nozione di pubblicità presso il pubblico, di cui all'art. 1, n. 3, della direttiva 92/28, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende anche il sito internet di una farmacia di uno Stato membro che descriva i singoli medicinali con la denominazione commerciale, l'eventuale obbligo di prescrizione medica, le dimensioni della confezione e il prezzo, e offre contemporaneamente la possibilità di ordinare i medicinali medesimi mediante un modulo d'ordine telematico. Moduli d'ordine telematici, contenenti informazioni su medicinali, non costituiscono cataloghi di vendita né elenchi dei prezzi ai sensi dell'art. 1, n. 4, della direttiva 92/28. 3) Gli artt. 28 CE e 30 CE devono essere interpretati nel senso che il commercio transfrontaliero di medicinali realizzato con l'ausilio di un sito internet deve essere valutato a prescindere dall'ammissibilità di un divieto di pubblicità»