30.04.03 free
Corte di Giustizia -Sent. 25 febbraio 2003 - (sulle cure mediche ricevute all'estero e sull'obbligo del relativo rimborso)
Uno Stato membro non puo’ subordinare la presa a carico delle spese mediche di un pensionato che si e’ recato in visita in un altro Stato membro né ad un'autorizzazione né alla condizione che la malattia di cui soffre l’interessato si sia manifestata in modo improvviso------------------------------
Il sig. Ioannidis risiede in Grecia ed e’ ivi titolare di una pensione di vecchiaia. Durante un viaggio in Germania ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in ospedale a causa di un'angina pectoris.
L'interessato era in possesso di un formulario E 1111 in corso di validita’, rilasciato dall'Istituto greco di previdenza sociale (IKA); egli ha richiesto alla cassa malattia tedesca di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative al ricovero ospedaliero per conto della prima e di farsi in seguito rimborsare dall' IKA, come previsto dal regolamento n. 1408/71. La cassa malattia tedesca ha tuttavia richiesto all' IKA di rilasciare un formulario E 112, vale a dire il formulario richiesto quando un assicurato vuole ottenere l'autorizzazione a spostarsi in un altro Stato membro per ivi ricevere cure mediche.
L'IKA ha quindi rifiutato qualsiasi presa a carico delle spese in questione adducendo che il sig. Ioannidis soffriva di una malattia cronica e che l'aggravamento delle sue condizioni di salute non era stato improvviso. La normativa greca richiede, per poter autorizzare a posteriori il rimborso delle spese mediche sostenute da un pensionato all'estero, che la malattia si manifesti in maniera improvvisa in occasione del soggiorno e che le cure siano immediatamente necessarie.
Dopo che il reclamo presentato dal sig. Ioannidis e’stato accolto, l' IKA ha proposto un ricorso dinanzi ai tribunali greci. Il giudice greco ha quindi interpellato la Corte di giustizia in merito alla compatibilita’ della normativa greca con il diritto comunitario.
La Corte rileva innanzi tutto che spetta al giudice nazionale stabilire se le cure somministrate all'interessato siano state programmate e se il suo soggiorno in un altro Stato membro sia stato pianificato a fini medici, ipotesi per cui il regolamento n. 1408/71 assoggetta ad un regime di autorizzazione preventiva (formulario E 112) la presa a carico diretta delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione dello Stato membro nel quale sono somministrate le cure. Nel caso di specie sembra che il giudice nazionale abbia ritenuto che cosi’ non fosse.
La Corte osserva in seguito che, per quanto concerne la presa a carico delle cure mediche resesi necessarie in occasione di un soggiorno in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'assicurato sociale, il regolamento n. 1408/71 ha previsto delle differenze tra la situazione dei pensionati e quella dei lavoratori. Secondo la Corte, il fine perseguito dal legislatore comunitario sembra in particolare quello di favorire la mobilita’ effettiva dei pensionati tenendo conto della loro vulnerabilita’ e dipendenza maggiori per quanto riguarda la salute.
CosX la normativa comunitaria non assoggetta la presa a carico delle cure dispensate al pensionato in occasione di un soggiorno in un altro Stato membro alla condizione, applicabile per contro ai lavoratori, che lo stato di salute dell'interessato richieda immediatamente prestazioni durante tale soggiorno.
Secondo la Corte, il diritto alle prestazioni in natura garantito ai pensionati dal regolamento n. 1408/71 non puo’ essere in particolare limitato ai soli casi in cui le cure risultino necessarie a causa di una malattia manifestatasi all'improvviso. In particolare, il semplice fatto che il pensionato soffra di una malattia cronica, gia’ nota prima del suo soggiorno, non puo’ essere sufficiente ad impedirgli di beneficiare delle prestazioni richieste dall'andamento del suo stato di salute durante il soggiorno.
La Corte ricorda peraltro che il principio applicabile alla presa a carico delle spese mediche dei pensionati in un altro Stato membro e’ quello del rimborso delle spese all'istituzione del luogo di soggiorno da parte dell'istituzione del luogo di residenza.
La Corte ha tuttavia dichiarato, a tale riguardo, che se l'istituzione del luogo di soggiorno si e’ ingiustamente rifiutata di prendere a carico le prestazioni e se l'istituzione del luogo di residenza non ha contribuito, come invece avrebbe dovuto, ad agevolare una tale presa a carico, l'assicurato puo’ , a buon diritto, ottenere direttamente dall'istituzione del luogo di residenza il rimborso delle cure che ha dovuto sostenere. Tale rimborso, inoltre, non puo’ essere subordinato né ad una procedura d'autorizzazione né alla condizione che la malattia si sia manifestata improvvisamente.