03/03/2004 free
CORTE di GIUSTIZIA (Sulla circolazione dei medicinali)
Una sentenza della Corte di Giustizia CE dell’11/12/2003 fissa interessanti principi circa la vendita via Internet di medicinali per uso umano da parte di farmacie stabilite in un altro Stato membro. Le norme prese in considerazione sono, fra l’altro, quelle di cui agli 28 e 30 del trattato. In particolare la Corte ha affermato che un divieto nazionale di vendita per corrispondenza di medicinali la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie nello Stato membro interessato, costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell'art. 28 CE. Inoltre ha sancito che L'art. 30 CE può essere invocato per giustificare un divieto nazionale di vendita per corrispondenza dei medicinali la cui vendita è riservata esclusivamente alle farmacie nello Stato membro interessato, purché esso riguardi i medicinali soggetti a prescrizione medica, mentre la stessa norma non può essere invocata per giustificare un divieto assoluto di vendita per corrispondenza dei medicinali non soggetti a prescrizione medica nello Stato membro interessato. Tali principi valgono anche nell’ipotesi di importazione di medicinali in uno Stato membro in cui essi sono autorizzati, anche qualora una farmacia stabilita in un altro Stato membro li abbia precedentemente acquistati presso grossisti stabiliti in tale Stato membro di importazione.