09.12.03 free
CORTE di GIUSTIZIA - ( I.V.A. - sulla legittimita' o meno della esenzione, in ordine alla perizia medica)
L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alla prestazione di un medico consistente nell'effettuare una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità. La circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito.
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 20 novembre 2003
"Sesta direttiva IVA - Esenzione delle prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche - Perizia medica"
Nel procedimento C-212/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht Innsbruck (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Margarete Unterpertinger, e Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nonché della giurisprudenza della Corte derivante in particolare dalla sentenza 14 settembre 2000, causa C-384/98, D. (Racc. pag. I-6795),
LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), presidente della Terza Sezione facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. D.A.O. Edward e A. La Pergola, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente; - per il governo del Regno Unito, dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, assistito dal sig. N. Paines, QC; - per la Commissione delle Comunità europee, dai sig.ri K. Gross e E. Traversa, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito e della Commissione, all'udienza del 20 novembre 2002, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 gennaio 2003, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. Con ordinanza 9 maggio 2001, pervenuta in cancelleria il 23 maggio seguente, il Landesgericht di Innsbruck ha proposto, ai sensi dell'art. 234 CE, due questioni pregiudiziali sull'interpretazione dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1; in prosieguo: la "sesta direttiva"), nonché della giurisprudenza della Corte derivante in particolare dalla sentenza 14 settembre 2000, causa C-384/98, D. (Racc. pag. I-6795). 2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia che originariamente opponeva la sig. Unterpertinger alla Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter (Ente previdenziale dei lavoratori subordinati) in merito al rifiuto di versare una pensione di invalidità. In seguito al decesso della sig.ra Unterpertinger, la causa principale riguarda ormai esclusivamente le spese processuali, in particolare, l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'"IVA") di prestazioni di un perito medico designato dal giudice del rinvio.
Contesto giuridico
Diritto comunitario 3. L'art. 2, n. 1, della sesta direttiva assoggetta ad IVA "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all' interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale". 4. L'art. 4, nn. 1 e 2, della sesta direttiva così dispone: "1. Si considera soggetto passivo chiunque esercita in modo indipendente e in qualsiasi luogo una delle attività economiche di cui al paragrafo 2, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. 2. Le attività economiche di cui al paragrafo 1 sono tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle delle professioni liberali o assimilate. Si considera in particolare attività economica un'operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità". 5. L'art. 13, parte A, n. 1, lett. b) e c), della sesta direttiva prevede: "1. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esonerano, alle condizioni da essi stabilite per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni previste in appresso e per prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso: (...) b) l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicurate da organismi di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti; c) le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dagli Stati membri interessati".
6. Nella citata sentenza D. la Corte ha deciso che l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale disposizione le prestazioni mediche consistenti non già nel prestare assistenza alle persone mediante diagnosi e cura di malattie o di qualsiasi altro problema di salute, bensì nello stabilire, con analisi biologiche, l'affinità genetica di individui. B - Normativa nazionale 7. Gli artt. 1, n. 1, punto 1, e 6, n. 1, punto 19, dell'Umsatzsteuergesetz del 1994 (legge relativa all'imposta sul fatturato, BGBl. n° 1994/663; in prosieguo: l'"UStG 1994") sono formulati nel modo seguente: "Articolo 1 Operazioni tassabili (1) Sono assoggettate all'imposta su fatturato le seguenti operazioni: 1. le forniture ed altre prestazioni che un imprenditore, nell'ambito della sua impresa, effettua a titolo oneroso sul territorio nazionale. La tassazione non è esclusa dal fatto che l'operazione è effettuata sulla base di un atto legislativo o amministrativo o che è considerata come effettuata in forza di una disposizione di legge;
(...) Articolo 6 Esenzioni dall'imposta (1) Tra le operazioni che rientrano nell'art. 1, n. 1, punti 1 e 2, sono esenti dall'imposta: (...) 19. Le operazioni rientranti nell'attività dei medici, dentisti, psicoterapeuti e ostetrici nonché dei liberi professionisti (...); sono esenti dall'imposta anche le altre prestazioni delle associazioni, i cui aderenti esercitano le descritte professioni, nei confronti dei loro aderenti, in quanto tali prestazioni siano utilizzate direttamente per la realizzazione di operazioni esenti dall'imposta in conformità a detta disposizione e le associazioni richiedano ai loro aderenti solo l'esatto rimborso delle rispettive quote delle spese comuni(...)". 8. Una circolare del Ministero federale delle Finanze austriaco in data 17 gennaio 2001 contiene le disposizioni seguenti per quel che riguarda l'IVA relativa alle perizie mediche: "Situazione giuridica a partire dal 1° gennaio 2001 Il rilascio di certificati medici e l'esecuzione di perizie mediche rientrano altresì nell'attività professionale del medico [art. 2, n. 3, dell'ÄrsteG (legge sui medici)]. L'esenzione non è esclusa dal fatto che un terzo attribuisca l'incarico di redigere una relazione peritale (ad esempio una perizia riguardante lo stato di salute nell'ambito di una prestazione previdenziale).
Tuttavia, l'esenzione non comprende le prestazioni mediche che non consistono nel prestare assistenza alle persone mediante diagnosi e cura di malattie o di qualsiasi altro problema di salute [sentenza D., cit.]. L'esenzione prevista dall'art. 6, n. 1, punto 19, dell'UStG del 1994 non si applica pertanto: - alle analisi biologiche che stabiliscono l'affinità genetica di individui [sentenza D., cit.]; - alla verifica medica sull'efficacia farmacologica di un medicinale sugli esseri umani e alla verifica dermatologia di materiali cosmetici; - ai test psico-attitudinali che riguardano la ricerca delle attitudini professionali". 9. Nell'ordinanza di rinvio, il Landesgericht di Innsbruck precisa che secondo costante giurisprudenza del Verfassungsgerichtshofes (Corte Costituzionale) (Austria) una simile circolare non vincola i giudici ordinari nell'interpretazione e nell'applicazione di disposizioni di legge. Essa costituisce un mero ausilio interpretativo fornito dal Ministero delle Finanze agli uffici imposte nell'interesse di una prassi amministrativa uniforme. Causa principale e questioni pregiudiziali
10. La sig.ra Unterpertinger ha proposto, dinanzi al Landesgericht Innsbruck in veste di giudice in materia di lavoro e sociale, un ricorso contro la decisione della Pensionsverisicherungsanstalt der Arbeiter che respingeva la sua richiesta di una pensione di invalidità. Il 3 aprile 2000 il giudice del rinvio ha disposto che fossero effettuate varie perizie mediche sullo stato di salute della ricorrente nella causa principale e a tal fine ha designato un medico specializzato in psichiatria e in neurologia. 11. La sig.ra Unterpertinger è deceduta il 10 febbraio 2001, allorché le perizie erano già state effettuate e trasmesse al Landesgericht di Innsbruck. Secondo l'ordinanza di rinvio, l'oggetto della causa principale è ormai limitato alla questione delle spese che vede opposti il perito e la Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter. 12. Ai sensi dell'art. 77 dell'Arbeits-und Sozialgerichtsgesetz (legge sulla giurisdizione del lavoro e della previdenza sociale) che costituisce una disposizione speciale in materia sociale, gli onorari dei periti sono a carico della convenuta e cioè, nella fattispecie di cui alla causa principale, della Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter, indipendentemente dall'esito del procedimento. Nel corso dell'udienza del 28 febbraio 2001 la convenuta nella causa principale ha contestato la notula per la liquidazione degli onorari presentata dal perito medico, in quanto quest'ultimo vi aveva menzionato l'IVA, calcolata al tasso del 20%. Gli onorari del perito, di cui non si contesta né il fondamento né l'importo al netto dell'imposta, sono stati nel frattempo corrisposti senza l'IVA.
13. Il Gebührenanspruchsgesezt (legge austriaca sugli onorari) dispone che un perito ha diritto al rimborso dell'IVA che grava sui suoi onorari se e nella misura in cui le sue prestazioni sono soggette ad essa. La competenza a determinare gli onorari spetta al Landesgericht di Innsbruck, il quale ha comunicato che emetterà una decisione scritta riguardante l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni controverse nella causa principale. La decisione che adotterà a tale riguardo è suscettibile di ricorso. 14. In tale contesto, il Landesgericht di Innsbruck si chiede se le prestazioni fornite dai periti medici siano o meno esentate dall'IVA. Esso ritiene di non poter stabilire con certezza se gli esami medici diretti a constatare o ad escludere un'invalidità o un'incapacità professione costituiscano "operazioni rientranti nell'attività dei medici" ai sensi dell'art. 6, n. 1, punto 19, dell'UStG del 1994. Inoltre sottolinea che tale disposizione traspone in diritto nazionale l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva e deve, di conseguenza, essere interpretata in conformità di tale direttiva.
15. Il Landesgericht di Innsbruck ha pertanto deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari ivi prevista non riguarda le operazioni relative all'attività di medico che consistano nell'accertamento dell'esistenza o meno dell'invalidità di un richiedente una pensione. 2) Se la sentenza [D., cit.] debba essere interpretata nel senso che le diagnosi mediche e le risultanze peritali fondate su queste ultime per la determinazione o meno dell'invalidità, dell'incapacità lavorativa o dell'inabilità ad ogni lavoro proficuo non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione menzionata dalla prima questione nel caso in cui un medico operante come perito venga incaricato da un giudice o da un istituto previdenziale". Sulle questioni pregiudiziali
16. Con le prime due questioni pregiudiziali, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede in sostanza se, alla luce della citata sentenza D., l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva debba essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione si applica alla prestazione di un medico consistente nell'effettuare una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità e se la circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale abbia importanza a tale proposito. Osservazioni presentate alla Corte 17. Il governo austriaco e la Commissione considerano che la citata sentenza D. risponda in modo sufficientemente chiaro e in senso affermativo alla questione se l'attività peritale di un medico consistente nel constatare l'invalidità o l'assenza di invalidità del richiedente una pensione sia assoggettata all'IVA. Dal punto 19 di tale sentenza risulterebbe che la disposizione derogatoria di cui all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva trova applicazione solo per prestazioni mediche a scopo terapeutico. 18. Prendendo le mosse dall'interpretazione enunciata nella citata sentenza D., e fondandosi in particolare sul principio di interpretazione rigorosa delle disposizioni relative all'esenzione dall'IVA, il governo austriaco conclude che la prestazione in questione nella causa principale, la quale è effettuata nell'ambito della concessione di una pensione di invalidità, non è esentata dall'IVA.
19. La Commissione rileva che nella citata sentenza D. la Corte ha chiaramente indicato quali attività mediche non rientrano nella nozione di "prestazioni mediche", ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, distinguendo a seconda che la prestazione medica persegua o meno uno scopo terapeutico. I principi esposti in tale sentenza sarebbero stati confermati dalla sentenza 11 gennaio 2001, causa C-76/99, Commissione/Francia (Racc. pag. I-249, punto 24) e, più recentemente, dalla sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00, Kügler (Racc. pag. I-6833, punti 38 e 39). 20. Infatti non tutte le attività esercitate da un medico sarebbero esentate dall'IVA in forza di tale disposizione. La Commissione ricorda che i termini con i quali sono state designate le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretati restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. Le disposizioni dell'art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva, che sarebbero dirette ad esentare talune attività di interesse generale, si applicherebbero esclusivamente alle attività che sono elencate e descritte in modo molto particolareggiato (sentenze 15 giugno 1989, causa 348/87, Stichting Uitvoering Financiële Acties, Racc. pag. 1737, punti 12 e 13, e 12 novembre 1998, causa C-149/97, Institute of the Motor Industry, Racc. pag. I-7053, punti 17 e 18).
21. Ad avviso della Commissione, l'accertamento dell'invalidità del richiedente una pensione nell'ambito di un procedimento giudiziario non perseguirebbe alcuno scopo terapeutico. Lo scopo perseguito sarebbe di chiarire una questione giuridica. Di conseguenza, a tale attività del perito medico dovrebbe essere riservato lo stesso trattamento, ai fini dell'IVA, accordato all'attività di periti giudiziari in altri settori, quali i revisori dei conti e gli ingegneri. 22. La Commissione considera che la circostanza che il medico che agisce in veste di perito abbia ricevuto l'incarico da un giudice non è rilevante per quanto riguarda l'assoggettamento della prestazione all'IVA. Rilevante sarebbe soltanto lo scopo perseguito da tale prestazione. 23. Il governo del Regno Unito sostiene, a sua volta, che le circostanze della causa principale sono diverse da quelle all'origine della citata sentenza D. In quest'ultima causa il ruolo del medico, in quanto perito giudiziario, sarebbe stato quello di effettuare un esame genetico per stabilire un'affinità biologica tra persone, attività che non avrebbe nulla a che fare con la salute di queste ultime. Al contrario, nel caso presente, il medico sarebbe stato designato dal giudice del rinvio per effettuare una perizia medica e determinare lo stato di salute della sig.ra Unterpertinger, il che equivarrebbe ad effettuare una diagnosi medica. Il governo del Regno Unito afferma che tali attività sono essenziali nella professione medica e che quindi esse rientrano pienamente nell'ambito di applicazione dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva. Il punto 18 della citata sentenza D. confermerebbe che la diagnosi medica certamente rientra in tale esenzione.
24. Il governo del Regno Unito considera che le questioni proposte dal Landesgericht di Innsbruck sono dirette a stabilire se l'assoggettamento all'IVA di un esame e di una diagnosi medica dipenda dallo scopo per cui tali prestazioni sono state sollecitate - nel caso di specie, per determinare l'idoneità alla concessione di una pensione di invalidità - oppure dalla persona che le ha richieste - nella fattispecie di cui alla causa principale, un giudice. Tale governo afferma che nessuno di questi due criteri può giustificare che tali prestazioni possano essere trattate in modo diverso. 25. Secondo tale governo, risulta chiaramente dalla lettera dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva che, nel formulare tale disposizione, il legislatore comunitario ha tenuto conto del fatto che le attività svolte nell'ambito dell'esercizio delle professioni mediche sono molto diverse e vanno oltre il semplice trattamento di pazienti malati. Egli non avrebbe definito l'esenzione con riferimento ad un concetto restrittivo di trattamento medico, ma avrebbe effettuato un riferimento più generico alle prestazioni mediche concernenti la salute delle persone, come avrebbe indicato la Corte nella citata sentenza D. 26. Ai punti 21 e 23 della citata sentenza Commissione/Francia, la Corte avrebbe richiamato la propria giurisprudenza secondo cui se le esenzioni in materia di IVA devono essere interpretate restrittivamente, esse non devono però essere interpretate in maniera eccessivamente restrittiva. Inoltre l'obiettivo di garantire che il beneficio delle cure mediche non divenga inaccessibile a causa dell'aumento del costo derivante dall'assoggettamento all'IVA - obiettivo sottolineato dalla Corte nella citata sentenza Commissione/Francia, relativamente all'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva - sottenderebbe anche l'esenzione prevista allo stesso numero, lett. c).
27. A sostegno della sua tesi secondo cui l'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), non si applicherebbe esclusivamente ai trattamenti medici in senso stretto, ma all'insieme delle funzioni svolte dai medici, il Regno Unito invoca altresì la descrizione di tali funzioni risultante dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1). Con la sentenza 25 febbraio 1999, causa C-349/96, CPP (Racc. pag. I-973, punto 18), la Corte avrebbe indicato che l'interpretazione dei termini usati nella sesta direttiva può essere compiuta tenendo conto del senso che essi hanno in altre direttive comunitarie. Secondo tale governo, non esiste alcuna ragione di considerare che la nozione di "prestazioni mediche" utilizzata all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, resa con l'espressione "medical care" nella versione inglese di tale direttiva, abbia un senso più ristretto della descrizione delle funzioni di un medico risultate dalla direttiva 93/16. 28. Il governo del Regno Unito ritiene che la formulazione utilizzata dalla Corte nella citata sentenza D. possa escludere numerose prestazioni quotidianamente fornite dai medici. Alla luce di tale formulazione, il medesimo governo fa valere che possono essere sollevati dubbi quanto al trattamento fiscale di attività riguardanti, ad esempio, la medicina profilattica, diverse forme di trattamento medico legate alla fertilità umana e alla gravidanza nonché la chirurgia estetica. Secondo tale governo, tutte queste attività costituiscono prestazioni mediche ai sensi della sesta direttiva, anche quando non implicano il trattamento di una malattia. Esso considera poco probabile che la Corte abbia voluto escludere dall'esenzione dall'IVA attività quali la vaccinazione praticata da medici o da personale paramedico o le prestazioni consistenti nel fornire consulenza in materia di prevenzione delle malattie e di tutela della salute, alle quali viene fatto riferimento nel preambolo della direttiva 93/16. 29.
Il governo del Regno Unito fa valere, di conseguenza, che l'attività consistente nel visitare un paziente e nel diagnosticare il suo stato di salute rientra normalmente nella nozione di "prestazioni mediche" ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva. Riferendosi segnatamente alla questione sollevata dal giudice del rinvio, detto governo considera che il trattamento fiscale di una diagnosi medica non dovrebbe variare in funzione dei risultati della diagnosi o delle ragioni per cui tale prestazione è stata richiesta. 30. Inoltre tale governo sostiene che il trattamento fiscale non può ragionevolmente variare a seconda che la motivazione del paziente, quando ha richiesto l'esame, sia stata di essere lui stesso rassicurato sul proprio stato di salute oppure di procurare informazioni ad un terzo, quale ad esempio un potenziale datore di lavoro. Inoltre, considera che una persona in cattivo stato di salute o che soffra di un'incapacità non dovrebbe essere scoraggiata a causa dell'assoggettamento all'IVA dall'introdurre una richiesta per far valere un diritto legato al suo stato di salute, ad esempio un diritto a una pensione di invalidità. A tale riguardo sarebbe di scarsa rilevanza che gli onorari del medico siano sopportati direttamente dal paziente o dall'organismo di previdenza sociale.
31. Il governo del Regno Unito rileva che nella citata sentenza D., la Corte non si è pronunciata sulla questione se l'identità della persona che ha richiesto una prestazione medica abbia un'incidenza sul trattamento fiscale di tale prestazione. Infatti, la Corte avrebbe giudicato che la prestazione in discussione nella causa all'origine di tale sentenza non poteva, a causa della sua natura intrinseca, essere esentata dall'IVA. 32. Secondo tale governo quando una persona invalida consulta di propria iniziativa un medico per sollecitarne un parere circa la questione se il suo stato di salute sia suscettibile di attribuirgli un diritto nell'ambito della previdenza sociale o per sollecitare un certificato di invalidità a sostegno della sua domanda, la prestazione fornita dal medico rientra nell'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva. Tale governo considera che non esiste alcuna ragione che giustifichi che simili prestazioni siano assoggettate all'IVA quando esse sono sollecitate da una persona diversa dal paziente, per esempio un ente di previdenza sociale che ricorre al proprio medico o un giudice che decide su un ricorso. Il governo del Regno Unito sostiene che l'attività esercitata dal medico è la stessa nei due casi e che essa dovrebbe essere trattata nello stesso modo ai fini dell'IVA. 33.
Il governo del Regno Unito fa valere che la lettera dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non contiene alcuna condizione relativa all'identità del destinatario dei servizi e che, quando il legislatore comunitario ha voluto precisare l'identità del prestatore o del destinatario, lo ha fatto espressamente. In passato, la Corte avrebbe giudicato che non si deve applicare alle esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva requisiti che non sono espressamente previsti nella disposizione di esenzione di cui si tratta (sentenze 27 ottobre 1993, causa C-281/91, Muys' en De Winter's Bouw- en Aannemingsbedrijf, Racc. pag. I-5405, punto 13, e 5 giugno 1997, causa C-2/95, SDC, Racc. pag. I-3017, punto 38). Tale governo osserva inoltre che la natura intrinseca di una prestazione non cambia a seconda della persona che la sollecita. Risposta della Corte
34. Secondo la giurisprudenza della Corte, le esenzioni di cui all'art. 13 della sesta direttiva devono essere interpretate restrittivamente, dato che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l'IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (v., in particolare, le citate sentenze SDC, punto 20, e Kügler, punto 28). Tali esenzioni costituiscono nozioni autonome del diritto comunitario, che mirano ad evitare divergenze nell'applicazione da uno Stato membro all'altro del sistema dell'IVA (sentenze cit. CPP, punto 15, e Commissione/Francia, punto 21). 35. Come è stato giustamente rilevato dalla Commissione, l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non esenta l'insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell'ambito dell'esercizio delle professioni mediche e paramediche, ma solo le "prestazioni mediche", il che costituisce una nozione autonoma del diritto comunitario. Ne consegue che le prestazioni effettuate nell'ambito dell'esercizio di tali professioni rimangono sottoposte alla regola generale dell'assoggettamento all'IVA enunciata all'art. 2, n. 1, della sesta direttiva qualora esse non corrispondano alla nozione di "prestazioni mediche", o ai termini di qualsiasi altra disposizione di esenzione prevista da tale direttiva. 36. Infatti, anche se altre prestazioni effettuate da medici possono presentare un carattere di attività di interesse generale, risulta dalla giurisprudenza della Corte che l'art. 13, parte A, della sesta direttiva non esclude dall'IVA tutte le attività d'interesse generale, ma solo quelle che sono elencate e descritte in modo molto particolareggiato (sentenze cit. Institute of the Motor Industry, punto 18, e D., punto 20).
37. Di conseguenza si deve respingere l'argomento del governo del Regno Unito diretto ad estendere l'ambito di applicazione dell'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva all'insieme delle attività normalmente comprese tra le funzioni dei medici e a cui fa riferimento la direttiva 93/16. Gli obiettivi perseguiti da quest'ultima, la quale mira a facilitare la libera circolazione dei medici e il mutuo riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, esigono che le attività dei medici vi siano descritte in modo da comprendere l'insieme delle loro attività nei diversi Stati membri, mentre la definizione delle attività previste da tale esenzione, che introduce un'eccezione al principio dell'assoggettamento all'IVA, persegue obiettivi diversi. 38. Inoltre occorre ricordare che il fatto che le stesse persone possano effettuare sia prestazioni esentate dall'IVA sia prestazioni assoggettate a tale imposta non costituisce una situazione anomala nell'ambito del sistema di deduzione attuato dalla sesta direttiva, in quanto gli artt. 17, n. 5, e 19 di quest'ultima disciplinano specificamente tale ipotesi. 39. Per quanto riguarda la nozione di "prestazioni mediche" la Corte ha già dichiarato, al punto 18 della citata sentenza D. e ribadito al punto 38 della citata sentenza Kügler, che tale nozione non si presta ad un'interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura del possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute.
40. Se da tale giurisprudenza deriva che le "prestazioni mediche" devono avere uno scopo terapeutico, non ne consegue necessariamente che lo scopo terapeutico di una prestazione debba essere inteso in un'accezione particolarmente rigorosa (v., in tal senso, sentenza Commissione/Francia, cit., punto 23). Infatti, dal punto 40 della citata sentenza Kügler, risulta che le prestazioni mediche effettuate a fini di prevenzione possono beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva. Anche nel caso in cui appaia che le persone che sono state oggetto di esami o di altri trattamenti medici a carattere preventivo non soffrono di alcuna malattia o anomalia di salute, l'inclusione di tali prestazioni nella nozione di "prestazioni mediche" è conforme all'obiettivo di riduzione del costo delle spese sanitarie, che è comune tanto all'esenzione prevista dall'art. 13, n. 1, lett. b), della sesta direttiva che a quella prevista dallo stesso numero, lett. c) (v. sentenze citate Commissione/Francia, punto 23, e Kügler, punto 29). 41. Invece le prestazioni mediche effettuate per un fine diverso da quello di tutelare nonché di mantenere o di ristabilire la salute delle persone non possono, secondo questa stessa giurisprudenza, beneficiare dell'esenzione prevista all'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva. Occorre osservare che, alla luce della loro finalità, l'assoggettamento di tali prestazioni all'IVA non è contrario all'obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie e di rendere queste ultime maggiormente accessibili ai singoli.
42. Come ha giustamente rilevato l'avvocato generale, ai paragrafi 66-68 delle sue conclusioni, è lo scopo della prestazione medica che determina se quest'ultima debba essere esentata dall'IVA. Pertanto, se una prestazione medica viene effettuata in un contesto che permette di stabilire che il suo scopo principale non è quello di tutelare, nonché di mantenere o di ristabilire la salute, ma piuttosto quello di fornire un parere richiesto preventivamente all'adozione di una decisione che produce effetti giuridici, l'esenzione prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non si applica a tale prestazione. 43. Infatti, quando una prestazione consiste nell'effettuare una perizia medica, risulta che, nonostante la realizzazione di tale prestazione faccia appello alle competenze mediche del prestatore e possa implicare attività tipiche della professione medica, come l'esame fisico del paziente o l'analisi della sua cartella clinica, lo scopo principale di tale prestazione non è quello di tutelare, nonché di mantenere o di ristabilire la salute delle persone a cui la perizia si riferisce. Una simile prestazione, che ha lo scopo di fornire una risposta alle questioni individuate nell'ambito della richiesta di perizia, è effettuata al fine di permettere ad un terzo di prendere una decisione che produce effetti giuridici nei confronti della persona interessata o di altre persone. Se è vero che una perizia medica può anche essere richiesta dalla persona interessata di propria iniziativa e che può indirettamente contribuire a tutelare la salute dell'interessato, individuando un nuovo problema o correggendo una diagnosi precedente, lo scopo principale perseguito da qualsiasi prestazione di questo tipo rimane quello di soddisfare una condizione legale o contrattuale prevista nel processo decisionale altrui. Una simile prestazione non può quindi beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 13, parte A, n. 1, lett. c, della sesta direttiva.
44. A tale proposito non è rilevante che la perizia medica sia effettuata ai fini di un'azione in giudizio volta alla concessione di una pensione di invalidità, che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un ente di previdenza sociale o che, in forza del diritto nazionale, le spese della perizia, siano poste a carico di quest'ultimo. Infatti anche se tali circostanze possono rivelare il carattere di interesse generale delle attività peritali di cui si tratta, i termini dell'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non permettono di applicare l'esenzione prevista da tale disposizione a prestazioni mediche che non hanno la finalità di tutelare la salute delle persone. 45. Pertanto occorre rispondere alle questioni pregiudiziali che l'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'IVA prevista da tale disposizione non si applica alla prestazione di un medico consistente nell'effettuare una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità. La circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito.
Sulle spese
46. Le spese sostenute dai governi austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione)
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landesgericht di Innsbruck con ordinanza 9 maggio 2001, dichiara:
L'art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione non si applica alla prestazione di un medico consistente nell'effettuare una perizia relativa allo stato di salute di una persona per sostenere o invalidare una domanda di versamento di una pensione di invalidità. La circostanza che il perito medico abbia ricevuto l'incarico da un giudice o da un istituto previdenziale è priva di rilevanza a tale proposito.
Rosas Edward La Pergola Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 novembre 2003.
Il cancelliere Il presidente R. Grass V. Skouris