31.10.03 free
CORTE di GIUSTIZIA - (Spese di ricovero ospedaliero da sostenere in un altro Stato membro -Condizioni per la presa a carico)
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003 Nel procedimento C-56/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Patricia Inizan e Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,
domanda vertente sulla validità e sull'interpretazione dell'art. 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118 (GU 1997, L 28, pag. 1), nonché sull'interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE,
LA CORTE (Quinta Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente della Quarta Sezione, facente funzioni di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola (relatore), P. Jann, S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruíz-Jarabo Colomer cancelliere: sig. M.-F. Contet, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per la sig.ra Inizan, dai sigg. C. Daver e M. Troncoso Ferrer, avocats; - per la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dal sig. J.-J. Gatineau, avocat; - per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes, in qualità di agenti; - per il governo spagnolo, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente; - per il governo irlandese, dal sig. D.J. O'Hagan, in qualità di agente, assistito dal sig. A.M. Collins, barrister; - per il governo lussemburghese, dal sig. J. Faltz, in qualità di agente; - per il governo svedese, dal sig. A. Kruse, in qualità di agente; - per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Moore, barrister; - per il Consiglio dell'Unione europea, dalla sig.ra A. Lo Monaco, in qualità di agente; - per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra H. Michard, in qualità di agente,
viste le osservazioni scritte complementari presentate su richiesta della Corte: - per la sig.ra Inizan, dai sigg. C. Daver e M. Troncoso Ferrer, avocats; - per la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dal sig. J.-J. Gatineau, avocat; - per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra C. Bergeot-Nunes; - per il governo belga, dalla sig.ra A. Snoecx, in qualità di agente; - per il governo spagnolo, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta; - per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra P. Ormond, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra S. Moore e dal sig. D. Wyatt, barrister; - per il Consiglio, dalla sig.ra A. Lo Monaco; - per la Commissione, dalla sig.ra H. Michard, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali della sig.ra Inizan, rappresentata dal sig. M. Troncoso Ferrer, della caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, rappresentata dal sig. J.-J. Gatineau, del governo francese, rappresentato dal sig. S. Pailler, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, del governo svedese, rappresentato dal sig. A. Kruse, del governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. D. Wyatt, del Consiglio, rappresentato dalla sig.ra A. Lo Monaco, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra H. Michard, all'udienza del 28 novembre 2002, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 21 gennaio 2003, ha pronunciato la seguente Sentenza 1. Con ordinanza 23 novembre 2000, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2001, il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale, vertente sulla validità e sull'interpretazione dell'art. 22 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97 (GU 1997, L 28, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché sull'interpretazione degli artt. 49 CE e 50 CE. 2. Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra Inizan e la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (in prosieguo: la «CPAM»), vertente sul rifiuto di quest'ultima di farsi carico delle spese relative ad un trattamento ospedaliero cui la ricorrente nella causa principale intende sottoporsi in Germania. Contesto normativo Diritto comunitario 3. L'art. 22 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Dimora fuori dello Stato competente - Ritorno o trasferimento di residenza in un altro Stato membro durante una malattia o una maternità - Necessità di recarsi in un altro Stato per ricevere le cure adeguate», ai nn. 1 e 2, dispone quanto segue: «1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'articolo 18, e: (...) c) che è autorizzato dall'istituzione competente a recarsi nel territorio di un altro Stato membro per ricevere le cure appropriate al suo stato, ha diritto: i) alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se fosse ad essa iscritto; tuttavia, la durata dell'erogazione delle prestazioni è determinata dalla legislazione dello Stato competente; (...) 2. (...) L'autorizzazione richiesta a norma del paragrafo 1, lettera c), non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio l'interessato risiede, se le cure stesse, tenuto conto dello stato di salute dello stesso nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possono essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza». Diritto nazionale 4. L'art. L. 332-3, primo comma, del codice di previdenza sociale recita quanto segue: «Fatte salve le convenzioni e i regolamenti internazionali, nonché le disposizioni dell'art. L. 766-1, nel caso di cure mediche dispensate fuori dalla Francia agli assicurati e ai loro familiari, le prestazioni corrispondenti a quelle dell'assicurazione malattia e maternità non vengono prese a carico». 5. In deroga a tale norma, ai sensi dell'art. R. 332-2 del detto codice: «Le casse di assicurazione malattia potranno procedere al rimborso forfettario delle cure erogate fuori dalla Francia agli assicurati e ai loro familiari che si siano ammalati improvvisamente, a condizione che il rimborso non superi l'importo che sarebbe stato accordato se gli interessati fossero stati curati in Francia. Qualora i malati assicurati o i loro familiari non possano ricevere in Francia le cure adeguate al loro stato, le convenzioni stipulate dalle autorità francesi competenti con talune strutture sanitarie situate all'estero possono, su autorizzazione rilasciata congiuntamente dal Ministro della Previdenza sociale e dal Ministro della Sanità, stabilire le condizioni per la degenza degli interessati in tali centri, nonché le modalità di rimborso delle prestazioni erogate. A prescindere dai casi previsti al comma precedente, le casse di assicurazione malattia, a titolo eccezionale e previo parere conforme del medico di controllo, potranno accordare ad un assicurato o al suo familiare il rimborso forfettario delle cure prestate al di fuori della Francia, ove egli dimostri che non sia stato possibile ricevere nel territorio francese le cure adeguate al suo stato». 6. Dall'ordinanza di rinvio emerge peraltro che, secondo il diritto francese, l'autorità competente ad autorizzare la presa a carico di cure da ricevere in occasione di una degenza in una struttura sanitaria situata in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dalla Repubblica francese è il consulente medico nazionale. Causa principale e questione pregiudiziale 7. La sig.ra Inizan, che risiede in Francia ed è iscritta alla CPAM, chiedeva a quest'ultima di farsi carico delle spese relative ad una cura antidolorifica multidisciplinare cui essa intendeva sottoporsi presso l'ospedale Moabit di Berlino (Germania). 8. La domanda veniva respinta dalla CPAM con decisione 6 luglio 1999, confermata dalla decisione 7 ottobre 1999 della commission de recours amiable de la CPAM (commissione per i reclami amministrativi della CPAM), poiché non erano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71. 9. La sig.ra Inizan proponeva ricorso avverso tali decisioni dinanzi al Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, precisando, questa volta, che desiderava ricevere la detta cura presso l'ospedale di Essen (Germania). 10. Con decisione interlocutoria 6 luglio 2000, il detto giudice la invitava a dimostrare che la cura in esame veniva presa a carico dalla previdenza sociale tedesca e chiedeva al consulente medico nazionale un parere in merito alla possibilità che la CPAM prendesse a carico i costi della detta cura. 11. Il 17 agosto 2000, il consulente medico nazionale esprimeva parere negativo riguardo alla presa a carico, sostenendo che in Francia esiste un'ampia offerta di cure che possono essere considerate equivalenti a quella prestata all'ospedale di Essen e che non richiedono tempi di attesa eccessivi. Egli aggiungeva che una terapia antidolorifica richiede un trattamento regolare e di lunga durata che quindi non può essere erogato in una struttura ospedaliera lontana dalla residenza del paziente. 12. Da parte sua, la sig.ra Inizan dimostrava, soddisfacendo la richiesta del giudice del rinvio, che il detto trattamento è coperto dalla previdenza sociale tedesca. Essa affermava che, visto il suo stato di salute, essa doveva essere sottoposta ad un trattamento di questo genere e che tale trattamento non era disponibile in Francia. 13. Ricordando il disposto dell'art. 22, nn. 1, lett. c), sub i), e 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, e sottolineando che il consulente medico nazionale ha pronunciato parere negativo sul rilascio della previa autorizzazione cui si riferiscono tali disposizioni, il giudice del rinvio si chiede tuttavia se, subordinando così ad una previa autorizzazione la presa a carico di prestazioni di malattia erogate in un altro Stato membro, le dette disposizioni non creino una limitazione alla libera prestazione dei servizi in contrasto con gli artt. 49 CE e 50 CE. 14. Pertanto, il Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l'art. 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 sia compatibile con gli artt. [49 CE] e [50 CE]; Di conseguenza, se la CPAM dell'Hauts-de-Seine possa legittimamente rifiutare alla sig.ra Inizan la presa a carico di un trattamento antidolorifico psicosomatico praticato a Essen (Germania), dopo il parere sfavorevole del consulente medico nazionale». Sulla prima parte della questione 15. Nella prima parte della questione, il giudice del rinvio chiede chiarimenti in merito alla validità dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71. Esso chiede, più specificamente, se la detta disposizione, nella parte in cui subordina la concessione di prestazioni in natura, di cui garantisce il godimento, all'ottenimento della previa autorizzazione, sia conforme agli artt. 49 CE e 50 CE relativi alla libera prestazione di servizi. 16. Al riguardo, in via preliminare, si deve ricordare che, da una giurisprudenza costante, risulta che le attività mediche rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 50 CE, senza che in proposito si debba distinguere a seconda che le cure siano dispensate in ambito ospedaliero o fuori dallo stesso (v., in particolare, sentenze 12 luglio 2001, causa C-368/98, Vanbraekel e a., Racc. pag. I-5363, punto 41, nonché Smits e Peerbooms, causa C-157/99, Racc. pag. I-5473, punto 53, e 13 maggio 2003, causa C-385/99, Müller-Fauré e Van Riet, Racc. pag. I-0000, punto 38). 17. Peraltro, pur essendo pacifico che il diritto comunitario non menoma la competenza degli Stati membri ad organizzare i loro sistemi previdenziali e che, in mancanza di un'armonizzazione a livello comunitario, spetta alla normativa di ciascuno Stato membro determinare le condizioni di concessione delle prestazioni in materia di previdenza sociale, tuttavia resta il fatto che nell'esercizio di tale potere gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario (v., segnatamente, citate sentenze Smits e Peerbooms, punti 44-46. nonché Müller-Fauré e Van Riet, punto 100, e la giurisprudenza cit.). 18. Così, la Corte ha dichiarato, in particolare, che l'art. 49 CE osta all'applicazione di una normativa nazionale che subordina il rimborso di spese mediche sostenute in un altro Stato membro ad un sistema di previa autorizzazione quando risulti che un tale tipo di sistema scoraggia, o addirittura impedisce, agli assicurati di rivolgersi ai prestatori di servizi medici stabiliti in Stati membri diversi dal quello di iscrizione, a meno che l'ostacolo alla libera prestazione dei servizi che ne risulta possa essere giustificato da una delle eccezioni previste dal Trattato CE (v., segnatamente, sentenza 28 aprile 1998, causa C-158/96, Kohll, Racc. pag. I-1931, punti 35 e 36, nonché le citate sentenze Smits e Peerbooms, punti 69-75, e Müller-Fauré e Van Riet, punti 44, 67 e 68). 19. Quanto all'art. 22 del regolamento n. 1408/71, va tuttavia ricordato che esso non è per nulla inteso a disciplinare - e quindi non impedisce affatto - il rimborso da parte degli Stati membri, in base alle tariffe in vigore nello Stato membro competente, delle spese sostenute in occasione di cure fornite in un altro Stato membro, anche in mancanza di un'autorizzazione previa (citate sentenze Kohll, punto 27. e Vanbraekel e a., punto 36). 20. Il n. 1, lett. c), sub i), della detta disposizione è volto a conferire agli assicurati il diritto alle prestazioni in natura erogate, per conto dell'istituzione competente, dall'istituzione del luogo di dimora, secondo le disposizioni della normativa dello Stato membro in cui le prestazioni sono erogate, come se l'assicurato vi fosse iscritto, mentre soltanto la durata dell'erogazione delle prestazioni rimane disciplinata dalla normativa dello Stato competente (v., in particolare, sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 32). L'istituzione competente è poi tenuta a rimborsare direttamente l'istituzione del luogo di dimora alle condizioni previste dall'art. 36 del regolamento n. 1408/71. 21. Ne consegue che l'art. 22 del regolamento n. 1408/71, garantendo, al n. 1, lett. c), sub i), agli assicurati soggetti alla normativa di uno Stato membro e provvisti di autorizzazione, un accesso alle cure negli altri Stati membri a condizioni, relative alla presa a carico, favorevoli come quelle di cui beneficiano gli assicurati soggetti alla normativa di questi ultimi Stati, e precisando, al n. 2, secondo comma, che l'istituzione nazionale competente non può rifiutare una tale autorizzazione quando sono soddisfatte le due condizioni di cui a quest'ultima disposizione, contribuisce, come ricordato dal Consiglio e dalla Commissione, a facilitare la libera circolazione degli assicurati (v., in tal senso, sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 32) e, nella stessa misura, la prestazione di servizi medici transfrontalieri tra Stati membri. 22. In tal modo, agli assicurati vengono conferiti diritti che essi altrimenti non possederebbero, in quanto tali diritti, comportando la presa a carico da parte dell'istituzione del luogo di dimora secondo la normativa che applica quest'ultima, non potrebbero essere, ad esempio, garantiti ai detti assicurati in forza della sola normativa dello Stato membro competente (v. per analogia, sentenza 8 aprile 1992, causa C-62/91, Racc. pag. I-2737, punto 10). 23. Occorre ricordare che, come la Corte ha già statuito, l'art. 51 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 42 CE), non vieta al legislatore comunitario di accompagnare con condizioni le agevolazioni da esso accordate per assicurare la libera circolazione dei lavoratori, né di fissarne i limiti (sentenze 19 giugno 1980, cause riunite 41/79, 121/79 e 796/79, Testa e a., Racc. pag. 1979, punto 14, e Grey, cit., punto 11). 24. Pertanto, non si può censurare il legislatore comunitario per aver subordinato il beneficio dei suddetti diritti al previo ottenimento di un'autorizzazione rilasciata dall'istituzione competente. A tal riguardo, occorre inoltre sottolineare che, da una parte, spetterà a quest'ultima istituzione sostenere, alle condizioni previste dall'art. 36 del regolamento n. 1408/71, l'onere delle prestazioni in tal modo erogate e, dall'altra, che la corretta applicazione delle disposizioni degli artt. 22, n. 1, lett. c) sub i) e 36 del regolamento n. 1408/71 richiede la collaborazione amministrativa tra la detta istituzione e quella del luogo di dimora. 25. Da quanto precede risulta che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente nella causa principale, le disposizioni di cui all'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), e 2 del regolamento n. 1408/71 contribuiscono a facilitare la libera circolazione dei pazienti e la prestazione dei servizi medici transfrontalieri. 26. Occorre pertanto risolvere la prima parte della questione nel senso che dal suo esame non emerge alcun elemento idoneo ad incidere sulla validità dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71. Sulla seconda parte della questione Sull'oggetto della seconda parte della questione 27. Nella seconda parte della questione, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se, alla luce della soluzione data alla prima parte di tale questione, sia legittimo il rifiuto della CPAM di prendere a carico i costi del trattamento di cui alla causa principale, tenuto conto del parere sfavorevole del consulente medico nazionale. 28. Le osservazioni presentate alla Corte dimostrano come la formulazione di questa parte della questione susciti alcune difficoltà interpretative.
29. La CPAM conclude che tale parte della questione è irricevibile in quanto riguarderebbe esclusivamente l'applicazione del diritto nazionale al caso di specie, valutazione che esulerebbe dalla competenza della Corte. 30. La sig.ra Inizan ritiene invece che il principio di economia processuale imponga di trarre dall'ordinanza di rinvio i punti di diritto comunitario che devono essere interpretati, cosicché la Corte dovrebbe pronunciarsi, in questo caso, non solo sulla validità del regolamento n. 1408/71, ma anche sull'interpretazione di tale disposizione con riguardo alle circostanze della causa principale. 31.
La Commissione e alcuni dei governi che hanno presentato alla Corte le loro osservazioni sostengono che la soluzione da dare al giudice del rinvio potrebbe implicare un esame della conformità dell'art. R. 332-2 del codice di previdenza sociale con gli artt. 49 CE e 50 CE. 32. A tale riguardo, si deve ricordare, in via preliminare, la giurisprudenza consolidata in tema di ripartizione dei compiti stabilita dall'art. 234 CE, secondo la quale spetta al giudice nazionale applicare al caso che gli è sottoposto le norme di diritto comunitario, nell'interpretazione loro data dalla Corte (v., in particolare, sentenze 8 febbraio 1990, causa C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, Racc. pag. I-285, punto 11, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrick Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 11, e 10 maggio 2001, cause riunite C-223/99 e C-260/99, Agorà e Excelsior, Racc. pag. I-3605, punto 23). 33.
Ne consegue che spetta al giudice del rinvio accertare se, rifiutando la presa a carico richiesta dalla ricorrente nella causa principale, la CPAM abbia agito nel rispetto delle norme del diritto comunitario. 34. Spetta invece alla Corte trarre dal complesso dei dati ad essa forniti dal giudice nazionale, in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, i punti di diritto comunitario che devono essere interpretati, tenuto conto dell'oggetto della lite (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1986, causa 35/85, Tissier, Racc. pag. 1207, punto 9, e Agorà ed Excelsior, cit., punto 24).
35. A tale riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che secondo il parere del consulente medico nazionale cui si riferisce la seconda parte della questione, la cura di cui alla causa principale non doveva essere presa a carico, dato che in Francia esisterebbe un'ampia offerta di cure che possono essere considerate equivalenti e che non richiedono tempi di attesa eccessivi. 36. Ora, occorre osservare che la giustificazione in tal modo avanzata dal consulente medico nazionale sembra poter rientrare sia nelle disposizioni dell'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71 che in quelle dell'art. R. 332-3 del codice di previdenza sociale. 37. Occorre infatti ricordare che la prima di tali disposizioni stabilisce due condizioni la cui presenza rende obbligatorio il rilascio della previa autorizzazione cui essa si riferisce. Ora, una di tali condizioni è che le cure desiderate, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, non possano essergli praticate entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in questione nello Stato membro di residenza.
L'art. R. 332-2 del codice di previdenza sociale, da parte sua, dispone che le casse di assicurazione malattia, a titolo eccezionale, possano accordare ad un assicurato il rimborso forfettario delle cure prestate al di fuori della Francia, ove sia dimostrato che l'assicurato non poteva ricevere nel territorio francese le cure adeguate al suo stato. 38. In secondo luogo, va rilevato che né l'ordinanza di rinvio, né il fascicolo della causa presentato al giudice nazionale, consentono di determinare con certezza la natura della «presa a carico» oggetto della controversia nella causa principale e cui si riferisce la seconda parte della questione.
In particolare, è difficile accertare se tale «presa a carico» sia quella prevista dall'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento n. 1408/71, vale a dire l'esecuzione di prestazioni in natura erogate dall'istituzione del luogo di dimora secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, da rimborsarsi successivamente ad opera dell'istituzione competente, o se si tratti, per la ricorrente nella causa principale, di ottenere direttamente dalla CPAM il rimborso forfettario previsto dall'art. R. 332-2 del codice di previdenza sociale, o ancora una di queste due forme di presa a carico quando l'altra non possa essere ottenuta.
39. Pertanto, occorre constatare che la seconda parte della questione va intesa come diretta a chiedere, in sostanza, da una parte, se l'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che esso osta a che una cassa malattia possa, in presenza di circostanze quali quelle della causa principale, rifiutarsi di rilasciare ad un iscritto la previa autorizzazione di cui al n. 1, lett. c), sub i), della stessa disposizione e, dall'altra parte, se gli artt. 49 CE e 50 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come l'art. R. 332-2 del codice di previdenza sociale, che subordina ad una previa autorizzazione, rilasciata a determinate condizioni, il rimborso di cure come quelle di cui alla causa principale quando esse sono prestate in uno Stato membro diverso da quello di residenza dell'iscritto.
40. Per risolvere questa seconda parte della questione, così riformulata, occorre quindi esaminare, in successione, l'art. 22 del regolamento n. 1408/71 e le disposizione del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi. Sull'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), e 2 del regolamento n. 1408/71 41. In via preliminare, occorre ricordare che l'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 ha lo scopo di identificare due condizioni che, cumulativamente soddisfatte, implicano che l'istituzione nazionale competente non possa rifiutare l'autorizzazione richiesta sulla base del n. 1, lett. c) della stessa disposizione (sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 31).
42. La prima di queste condizioni è che le cure di cui trattasi figurino fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede l'assicurato. A tale riguardo, basta tuttavia constatare che non emerge per nulla dall'ordinanza di rinvio né dal fascicolo della causa principale che la CPAM abbia rifiutato la presa a carico del trattamento in esame perché tale condizione non era soddisfatta. 43. Per contro, come emerge dall'ordinanza di rinvio e dal tenore del parere redatto dal consulente medico nazionale, la seconda condizione posta dall'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 è manifestamente rilevante nell'ambito della causa principale, di modo che occorre chiarirne la portata nella misura necessaria ai fini della definizione della detta controversia. 44. Tale seconda condizioni richiede, come ricordato al punto 37 di questa sentenza, che le cure cui il paziente desidera sottoporsi in uno Stato membro diverso da quello in cui risiede non possano essergli praticate, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato nel periodo in questione e della probabile evoluzione della malattia, entro il lasso di tempo normalmente necessario per ottenere il trattamento in esame, nello Stato membro di residenza.
45
. Di conseguenza, tale condizione non è soddisfatta quando risulta che un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente, possa essere tempestivamente ottenuto nello Stato membro di residenza (v., in senso analogo, citate sentenze Smits e Peerbooms, punto 103, nonché Müller Fauré e Van Riet, punto 89). 46. A tale riguardo, per valutare se un trattamento che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente possa essere tempestivamente ottenuto nello Stato membro di residenza, l'istituzione competente è tenuta a prendere in considerazione l'insieme delle circostanze che caratterizzano ogni caso concreto, tenendo nel dovuto conto non solamente il quadro clinico del paziente nel momento in cui è richiesta l'autorizzazione e, all'occorrenza, il grado del dolore o la natura dell'infermità di quest'ultimo, che potrebbe, ad esempio, rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio di un'attività professionale, ma anche i suoi antecedenti (v. citate sentenze Smits e Peerbooms, punto 104, nonché Müller-Fauré e Van Riet, punto 90).
47. Come risulta dalla giurisprudenza cit. al punto 32 della presente sentenza, spetta al giudice del rinvio accertare se questa seconda condizione sia soddisfatta nella causa che gli è sottoposta. 48. In proposito, occorre anche precisare che il regime di previa autorizzazione che gli Stati membri devono istituire ai sensi dell'art. 22, nn. 1, lett. c), sub i), e 2 del regolamento n. 1408/71 deve, in particolare, basarsi su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo e imparziale, dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter venir considerati nell'ambito di un ricorso giurisdizionale (v., nello stesso senso, citate sentenze Smits e Peerbooms, punto 90, nonché Müller-Fauré e Van Riet, punto 85). 49. Ne consegue, in particolare, che i dinieghi di autorizzazione, o i pareri sui quali tali dinieghi si fondano, devono indicare le specifiche disposizioni sulle quali si basano ed essere debitamente motivati alla luce di queste ultime.
Allo stesso modo, i giudici cui è presentato un ricorso contro tali decisioni di diniego devono potersi avvalere, se lo ritengono necessario per l'esercizio del controllo loro spettante, del parere di esperti indipendenti che presentino tutte le garanzie di obiettività ed imparzialità. 50. Occorre inoltre ricordare che l'art. 22, n. 2, del regolamento n. 1408/71 non mira assolutamente a limitare le ipotesi in cui può essere ottenuta un'autorizzazione che permette di fruire delle prestazioni in natura alle condizioni previste dal n. 1, lett. c), sub i) del detto articolo (v. sentenza Vanbraekel e a., cit., punto 31). Ne consegue che gli Stati membri sono liberi di prevedere il rilascio di tali autorizzazioni anche nei casi in cui le due condizioni stabilite all'art. 22, n. 2, secondo comma non sono soddisfatte. Sugli artt. 49 CE e 50 CE
51. Per quanto riguarda la questione della conformità dell'art. R. 332-2 del codice di previdenza sociale alle disposizioni del Trattato in tema di libera prestazione dei servizi, occorre rammentare, in via preliminare, che non spetta alla Corte, nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 234 CE, pronunciarsi sulla compatibilità di una norma nazionale con il Trattato. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi d'interpretazione propri del diritto comunitario che gli consentano di valutare tale compatibilità (v., in particolare, sentenza 17 febbraio 1976, causa 45/75, Rewe Zentrale, Racc. pag. 181, punto 11, e 3 febbraio 2000, causa C-228/98, Dounias, Racc. pag. I-577, punto 36). 52. Come ricordato al punto 19 di questa sentenza, le disposizioni nazionali volte a subordinare il rimborso, da parte delle competenti istituzioni dello Stato membro di residenza e alle condizioni che esse applicano, delle cure mediche ricevute in un altro Stato membro, non rientrano nell'ambito si applicazione dell'art. 22 del regolamento n. 1408/71.
53. Per contro, disposizioni nazionali che, come rammentato al punto 18 della presente sentenza, siano idonee, in determinate situazioni, a costituire un ostacolo alla libera prestazione dei servizi medici, devono essere esaminate dal giudice nazionale sotto il profilo della loro conformità agli artt. 49 CE e 50 CE. 54. Quanto all'art. R. 332-2 del codice di previdenza sociale, non si può non constatare che prevedendo, al terzo comma, che cure prestate al di fuori della Francia possano dare luogo ad un rimborso forfettario da parte delle casse di assicurazione malattia, previo parere conforme del medico di controllo, ove l'assicurato abbia dimostrato che non poteva ricevere nel territorio francese le cure adeguate al suo stato, tale disposizione ha l'effetto di scoraggiare, o addirittura di impedire, agli assicurati di rivolgersi ai prestatori di servizi medici stabiliti in Stati membri diversi dal quello di residenza. Pertanto tale norma nazionale, come risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 19 di questa sentenza, costituisce un ostacolo libera prestazione dei servizi.
55. Nel caso di specie, bisogna tuttavia considerare che il trattamento antidolorifico multidisciplinare cui la ricorrente vuole sottoporsi comporta il suo ricovero ospedaliero. 56. A tale riguardo, va ricordato che la Corte ha già in precedenza riconosciuto come il requisito consistente nel sottoporre a previa autorizzazione l'assunzione da parte del sistema nazionale di previdenza sociale degli oneri finanziari delle cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso da quello di iscrizione appare una misura al contempo necessaria e ragionevole, che può essere giustificata alla luce di una delle eccezioni ammesse dal Trattato (v. citate sentenza Smits e Peerbooms, punti 76-80, nonché Müller-Fauré e Van Riet, punti 76-81). 57. Secondo la giurisprudenza della Corte, un tale regime di previa autorizzazione amministrativa, perché sia giustificato anche quando deroga ad una libertà fondamentale come quella di cui alla causa principale, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, in modo da circoscrivere l'esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali affinché esso non sia usato in modo arbitrario (v. citate sentenze Smits e Peerbooms, punto 90, nonché Müller-Fauré e Van Riet, punto 85). Come ricordato al punto 48 della presente sentenza, un tale regime di previa autorizzazione amministrativa deve anche basarsi su un sistema procedurale di facile accesso e tale da garantire agli interessati che la loro domanda sarà trattata entro un termine ragionevole ed in modo oggettivo e imparziale, dovendo inoltre eventuali dinieghi di autorizzazione poter venir considerati nell'ambito di un ricorso giurisdizionale.
58. Nel caso di specie, l'art. R. 332-2 del codice di previdenza sociale prevede che il rimborso cui si riferisce tale disposizione possa essere concesso quando è stato dimostrato che l'assicurato non poteva ricevere le cure adeguate al suo stato nel territorio francese. 59. Occorre ricordare che una condizione di questo genere può giustificarsi con riferimento all'art. 49 CE, purché essa sia interpretata nel senso che l'autorizzazione a sottoporsi ad un trattamento in un altro Stato membro può essere negata per tale motivo solo quando un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente possa essere tempestivamente ottenuto nel territorio dello Stato membro in cui si trova la cassa malattia cui è iscritto l'assicurato (v., in tal senso, citate sentenze Smits e Peerbooms, punto 103, nonché Müller-Fauré e Van Riet, punto 89). 60. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere la seconda parte della questione dichiarando che: - l'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che l'autorizzazione cui si riferisce tale disposizione non può essere negata quando risulti, da una parte, che le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede l'interessato e, dall'altra, che un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia non può essere tempestivamente ottenuto nel territorio del detto Stato membro; - gli artt. 49 CE e 50 CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che, da una parte, subordina il rimborso delle cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova la cassa malattia cui è iscritto l'assicurato all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata da tale cassa e, dall'altra, subordina il rilascio di tale autorizzazione alla condizione che venga dimostrato che egli non poteva ricevere nel territorio di quest'ultimo Stato membro le cure adeguate al suo stato.
Purtuttavia, l'autorizzazione può essere negata per questo motivo solo se un trattamento identico, o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente, può essere tempestivamente ottenuto nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede. Sulle spese 61. Le spese sostenute dai governi francese, belga, spagnolo, irlandese, lussemburghese, svedese e del Regno Unito, nonché dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione)
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre con ordinanza 23 novembre 2000, dichiara: 1
) Dall'esame della prima parte della questione non è emerso alcun elemento idoneo ad incidere sulla validità dell'art. 22, n. 1, lett. c), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97.
2) L'art. 22, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, deve essere interpretato nel senso che l'autorizzazione cui si riferisce tale disposizione non può essere negata quando risulti, da una parte, che le cure di cui trattasi figurano fra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede l'interessato e, dall'altra, che un trattamento identico o che presenti lo stesso grado di efficacia non può essere tempestivamente ottenuto nel territorio del detto Stato membro.
3) Gli artt. 49 CE e 50 CE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che, da una parte, subordina il rimborso delle cure ospedaliere prestate in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui si trova la cassa malattia cui è iscritto l'assicurato all'ottenimento di un'autorizzazione rilasciata da tale cassa e, dall'altra, subordina il rilascio di tale autorizzazione alla condizione che venga dimostrato che egli non poteva ricevere nel territorio di quest'ultimo Stato membro le cure adeguate al suo stato.
Purtuttavia, l'autorizzazione può essere negata per questo motivo solo se un trattamento identico, o che presenti lo stesso grado di efficacia per il paziente, può essere tempestivamente ottenuto nel territorio dello Stato membro in cui egli risiede.