08.05.03 free
Cass., sez. lav., 02-01-2002, n. 4 ( sulla interpretazione dei contratti collettivi)
(massima) In tema di interpretazione di contratti collettivi, è conforme ai canoni legali di ermeneutica la decisione del giudice di merito che, in presenza di una clausola che appaia suscettibile di diverse interpretazioni, abbia fatto ricorso alla regola dell’interpretazione complessiva delle clausole, dettata dall’art. 1363 c.c., utilizzando altresì il criterio del comportamento posteriore delle parti, di cui all’art. 1362 c.c., e ritenendo tale comportamento integrato, in particolare, da un successivo contratto collettivo che presupponga una determinata interpretazione del precedente contratto (nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla suprema corte, in relazione alla clausola di «congelamento» degli scatti di anzianità contenuta nel contratto collettivo del 1990 per i dipendenti di case di cura private, aveva riferito il «congelamento» al solo ammontare dei singoli successivi incrementi e non alla complessiva retribuzione, dando rilievo sia al contenuto complessivo del contratto che alla dichiarazione congiunta delle parti allegata al successivo contratto del 1995).