08.05.03 free
Cass. [ord.], sez. un., 14-03-2002, n. 3791 ( Farmacie – sulla giurisdizione della A.G.O. per le controversie instaurate in data anteriore al 10.08.2000)
Il rapporto intercorrente tra le usl (sulle cui attribuzioni istituzionali sono subentrate le asl) e le farmacie per l’erogazione dell’assistenza sanitaria sulla base delle convenzioni stipulate ai sensi degli art. 43 e 48 l. n. 833 del 1978 si inquadra nello schema della concessione di pubblico servizio, con la conseguenza che appartengono alla giurisdizione dell’ago (art. 5, 2º comma, l. n. 1034 del 1971) le controversie, instaurate in data anteriore al 10 agosto 2000, aventi ad oggetto la pretesa del farmacista concessionario al pagamento dei compensi dovutigli per il servizio svolto - costituenti il corrispettivo dei medicinali forniti, in forza della concessione, agli utenti del ssn - avendo esse ad oggetto un vero e proprio diritto soggettivo, non risultando, in senso contrario, applicabile né la disciplina dettata dall’art. 33 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 - che ha trasferito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a prestazioni di ogni genere rese nell’espletamento di pubblici servizi - in quanto tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 292 del 2000, né quella dettata dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 - che ha sostituito il testo originario dell’art. 33 cit., ripristinandone il contenuto precettivo - in quanto entrata in vigore successivamente alla proposizione della domanda, e, quindi, non rilevante, ex art. 5 c.p.c., rispetto alla giurisdizione come originariamente determinata.