08.05.03 free
Cass. [ord.], sez. un., 25-06-2002, n. 9284 ( sulla giurisdizione amministrativa e sulla natura concessoria ex lege )
(massima) In materia di ssn, nell’ambito dei rapporti di concessione l’ex lege, e con riguardo alle controversie che hanno ad oggetto principale l’originaria determinazione del contenuto delle convenzioni (pregiudiziale rispetto alle questioni riguardanti il pagamento dei corrispettivi), va - anche a prescindere dalla nuova disciplina del riparto della giurisdizione in materia di pubblici servizi introdotta dall’art. 7 l. 21 luglio 2000 n. 205 - affermata, ai sensi dell’art. 5, 1º comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che, anche alla luce della normativa applicabile ratione temporis (il d.leg. 30 dicembre 1992 n. 502, e successive norme di attuazione ed integrazione), con il passaggio dei rapporti tra le istituzioni sanitarie private e il ssn dal sistema della convenzione a quello c.d. dell’accreditamento, non è venuta meno la qualificabilità degli stessi rapporti come concessori salva la particolarità rappresentata dalla loro natura di concessioni l’ex lege, di attività di servizio pubblico (con la conseguenza che la disciplina delle stesse è dettata in via generale dalla legge, pur con rinvii integrativi a normative di secondo grado o regionali), dato che è in questione lo svolgimento da parte dello stato di uno dei suoi compiti fondamentali (la realizzazione dell’interesse pubblico alla salute), che esso continua ad adempiere sia mediante strutture pubbliche, sia con altre a titolarità privata, con il necessario ricorso a controlli - anche preventivi - in relazione alla particolare rilevanza della materia e alla rilevantissima incidenza economico-finanziaria del settore.