15/03/2018 free
Negata autorizzazione all'installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica: ma il parere della ASL va necessariamente contestualizzato.
Il parere aziendale costituisce momento istruttorio indefettibile del procedimento autorizzatorio e nel caso di specie lo stesso è mancato rispetto al momento di adozione dell'impugnato diniego; né potrebbe validamente sostenersene la sussistenza mercè il rinvio per relationem operato nel diniego impugnato al parere espresso dalla ASL in occasione di una precedente istanza di autorizzazione del centro ricorrente; difatti, pur non disconoscendosi affatto la possibilità di una soluzione motivazionale indiretta, nel caso di specie il richiamo operato a tale parere,risulta inevitabilmente illegittimo dal punto di vista temporale, essendo necessaria una valutazione del fabbisogno aziendale attuale e non di quello risalente ad un anno addietro.
T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., (ud. 31-01-2018) 15-02-2018, n. 1021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 5988/11 R.G., integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto presso lo studio di Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4;
contro
Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Dell'Isola, con domicilio eletto in Napoli, via S.Lucia,8, presso gli uffici dell'Avvocatura regionale;
Commissario Straordinario per l'Attuazione del Piano di Rientro dal Disavanzo Sanitario, non costituito in giudizio;
Asl Na2 Nord, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria D'Elia, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Lucia, 81;
per l'annullamento
della nota della Regione Campania n.677290/2011 avente ad oggetto richiesta di autorizzazione all'installazione di apparecchiatura di risonanza magnetica gruppo a con intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 2,0 t. per uso diagnostico fisso/mobile; e di ogni altro atto connesso e conseguente
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Asl Na2 Nord;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Data per letta nell'udienza di smaltimento del 31 gennaio 2018 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Il centro A. C. s.r.l., struttura operante in regime di accreditamento con il SSR, ha impugnato la nota n. 677290 dell'8 settembre 2011 con cui la Regione Campania ha respinto la sua istanza di autorizzazione all'installazione di una apparecchiatura di Risonanza Magnetica del gruppo A con intensità di campo magnetico statico minore o uguale a 2,0T per uso diagnostico fisso/mobile, presentata in data 4 agosto 2011. A fondamento del rigetto è stato posto un parere negativo già espresso dalla ASL Na 2 Nord rispetto ad analoga e precedente istanza del 28 settembre 2010.
A sostegno dell'impugnazione parte ricorrente deduce profili di carenza di istruttoria e di motivazione, evidenziando che non avrebbe l'amministrazione regionale potuto limitarsi a richiamare il precedente parere negativo aziendale n. 36015/2010 del 22 novembre 2010 rilasciato dalla ASL più di anno prima e fondato sul rilievo che "al momento" non esisteva alcun fabbisogno aziendale di un'ulteriore diagnostica per immagini. Con il secondo motivo si lamenta la violazione del diritto alla salute connesso all'interesse pubblico all'installazione di una così importante apparecchiatura diagnostica.
Si è costituita in giudizio la Regione Campania concludendo per il rigetto del ricorso di cui eccepisce l'inammissibilità per carenza di interesse, trattandosi di provvedimenti di natura vincolata, per assenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di diagnostica di cui alla DGRC n. 7301/01 e per mancata impugnazione delle linee guida regionali di cui alla DGRC n. 1469/2008 delle quali l'impugnato diniego costituirebbe soltanto puntuale applicazione.
In data 30 dicembre 2011 la Regione Campania ha depositato atto della ASL Na 2 Nord n. 31020 /2011 con cui si attesta che alla data del 21 dicembre 2011 sussistevano le condizioni che avevano determinato all'epoca il diniego di installazione della apparecchiatura in base al parere aziendale del 22 novembre 2010.
Con atto di motivi aggiunti depositato in data 29 febbraio 2012 la società ricorrente ha impugnato la nota aziendale del 21 dicembre 2012 riproponendo le censure di cui al ricorso introduttivo, lamentando la carenza di motivazione di tale atto ed anche la sua posteriorità rispetto al diniego impugnato con il ricorso introduttivo di cui avrebbe dovuto costituire atto istruttorio e, quindi, presupposto interno alla decisione finale.
Si è costituita in giudizio la ASL Na 2 Nord.
All'udienza pubblica del 31 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione
Vanno preliminarmente disattese le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Campania; per quanto concerne la prima che ha riguardo al contenuto vincolato del parere della ASL sull'istanza di autorizzazione in ragione della compatibilità con il fabbisogno aziendale, osserva il Collegio che, essendo questo un dato periodicamente variabile, l'interesse alla definizione nel merito della controversia, sussiste avuto riguardo ad un riesercizio del potere autorizzatorio che tenga conto di tale elemento al momento della adozione di una nuova decisione, non potendosi, pertanto, escludersi la sopravvenienza di un'attuale compatibilità della nuova apparecchiatura con i dati di fabbisogno; in ordine alla seconda eccezione, è irrilevante ai fini del thema decidendum l'impugnazione della DGRC n. 1468/2008 contenente le linee guida regionali in materia, non essendo in contestazione la legittimità intrinseca di tale disciplina, quanto la sua concreta applicazione da parte dell'amministrazione resistente. Infine, neanche l'opposta assenza di autorizzazione ai sensi della DGRC n. 7301/01 può valere come ragione di inammissibilità del ricorso, dovendo l'amministrazione compiere ogni opportuno accertamento al riguardo, in ipotesi di riesercizio del potere autorizzatorio.
Nel merito il ricorso è fondato.
Dal punto di vista normativo, premette il Collegio che che secondo l'art. 5 del D.P.R. n. 542 del 1994 le apparecchiature di Risonanza Magnetica Nucleare con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della Regione, che - previa verifica della compatibilità dell'installazione rispetto alla programmazione sanitaria regionale - si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda; al riguardo, la D.G.R.C. n. 1469/2008, recante "Linee guida tecniche regionali in materia di autorizzazione all'installazione, detenzione ed utilizzo di apparecchiature a risonanza magnetica del gruppo A", prevede che "le apparecchiature total body fisse ..., con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 Tesla, sono soggette ad autorizzazione preventiva da parte del Settore Assistenza Sanitaria dell'Assessorato alla Sanità previo parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente".
Da tale articolazione normativa discende che il parere aziendale costituisce momento istruttorio indefettibile del procedimento autorizzatorio e nel caso di specie lo stesso è mancato rispetto al momento di adozione dell'impugnato diniego dell'8 settembre 2011; né potrebbe validamente sostenersene la sussistenza mercè il rinvio per relationem operato nel diniego impugnato al parere espresso dalla ASL Na 2 Nord in data 22 novembre 2010 in occasione di una precedente istanza di autorizzazione del centro ricorrente; difatti, pur non disconoscendosi affatto la possibilità di una soluzione motivazionale indiretta, nel caso di specie il richiamo operato a tale parere, tra l'altro espressamente riferito ad altro procedimento, risulta inevitabilmente illegittimo dal punto di vista temporale, essendo necessaria una valutazione del fabbisogno aziendale attuale e non di quello risalente ad un anno addietro; né potrebbe validamente sostenersi la possibilità di una sanatoria procedimentale attraverso il parere postumo della ASL Na 2 Nord del 21 dicembre 2011, impugnato con i motivi aggiunti, non essendo ammissibile un simile capovolgimento dell'ordine logico e sequenziale del procedimento, fondandosi l'autorizzazione sulla necessaria previa acquisizione e conoscenza di siffatto contributo istruttorio, nella fattispecie mancante o comunque insufficiente al momento della decisione.
Deve infine essere dichiarata l'inammissibilità dei motivi aggiunti, avendo ad oggetto un mero atto endoprocedimentale, privo di efficacia lesiva esterna.
Per effetto dell'accoglimento del ricorso introduttivo, deve essere annullata la nota impugnata e l'amministrazione resistente dovrà rinnovare il procedimento autorizzatorio, attualizzando la decisione alla luce di tutte le sopravvenienze normative, organizzative generali ed individuali intervenute nelle more.
Le spese seguono la soccombenza con condanna in solido della Regione Campania e della ASL Na 2 Nord al relativo pagamento in favore della società ricorrente nella misura complessiva di Euro2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso introduttivo ed annulla la nota impugnata; dichiara inammissibili i motivi aggiunti. Condanna in solido la Regione Campania e la ASL Na 2 Nord al pagamento delle spese processuali in favore della società ricorrente nella misura complessiva di Euro2.000,00(duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Corciulo, Presidente FF, Estensore
Ida Raiola, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere