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TAR SALERNO - (sulla competenza dei dirigenti in ordine al diniego di liquidazione delle prestazioni; sulla corretta interpretazione dell’art. 6 comma 6 legge 23.12.1994 n. 724, ove l’accreditamento di precedente convenzione nel SSN non puo' che avere per oggetto le stesse tipologie assistenziali comprese nel precedente regime convenzionale)
sent. 207/2003 N. Reg. ric. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione di Salerno
Sezione Prima ANNO 200 composto dai Magistrati: 1) Dr. Alessandro Fedullo - Presidente 2) Dr. Francesco Mele - Consigliere 3) Dr. Francesco Gaudieri -Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2970/2001 Reg. Gen., proposto da DI.SA.R. DIAGNOSTICA SALERNITANA RADIOLOGICA DEL dr L. DI GIUDA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. L. Di Giuda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Di Giacomo ed Enza Maria Accarino, presso i quali elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Sabatini n. 7 contro Azienda Sanitaria Locale Salerno N.2, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Walter Ramunni con il quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi 5 e nei confronti di Regione Campania, per l'annullamento della nota, in uno alla tabella allegata, prot. n. 7754/DS97 del 7 settembre 2001 del Direttore Sanitario del distretto n. 97 e del Responsabile U. O. nella parte in cui si contesta l’avvenuta erogazione di prestazioni di patologia clinica "pur non essendo il Centro accreditato per tale branca”; nonchè per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad eseguire in regime di accreditamento provvisorio tutte le prestazioni relative alla branca di Patologia clinica ovvero di Laboratorio di Analisi chimico cliniche,come previste dal Nomenclatore Tariffario Nazionale recepito con le delibere di G.R.C. nn. 377/98, 378/98 e 1874/98 contrassegnate dai codici identificativi 90-91, lettere B e/o A1 ovvero prestazioni di laboratorio generale di base (B9 con annesso settore pecilaizzato di Chimica Clinica e/o Tossicologia (A1) già R.I.A. cin tipologia di primo livello e per la condanna dell’Asl Sa 2 al pagamento delle somme relative alle prestazioni erogate e di quelle ulteriori VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati; VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell' Amministrazione sanitaria; VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; VISTI tutti gli atti della causa; RELATORE alla pubblica udienza del 21-11-2002 il consigliere dott. Francesco Gaudieri; Uditi altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 12.11.2002, depositato il 26.11.2002 la società DI.SA.R. Diagnostica Salernitana Radiologica del Dott. L. Di Giuda S.r.l. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento del Direttore Sanitario del distretto n. 97 e del Responsabile U.O., avente ad oggetto il controllo delle notule relative ai mesi di aprile e giugno 2001, nella parte in cui veniva contestata alla ricorrente struttura l’avvenuta erogazione di prestazioni di patologia clinica, in carenza della relativa autorizzazione. Ne denunziava l’illegittimità e ne chiedeva l’annullamento, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili e violazione del giusto procedimento. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' ASL Salerno 2, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 21-11-2002.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e soggiace alla relativa declaratoria. 1)La società DI.SA.R., in epigrafe meglio specificata, struttura sanitaria titolare di provvisorio accreditamento per le attività specialistiche di Medicina Nucleare (R.I.A.), Radiodiagnostica, Terapia Fisica, giusta indicazione emergente dalla deliberazione D.G. n. 213 del 4.4.2001, versata in atti, nell’impugnare gli atti gravati, stimati illegittimi per violazione della normativa di riferimento, chiede altresì l’accertamento del proprio diritto ad erogare prestazioni di patologia clinica. Il contenzioso origina dal diniego opposto, con gli atti gravati, in sede di liquidazione delle notule, relative alle prestazioni di patologia clinica erogate dalla struttura nel mese di aprile e giugno 2001, giustificato dalla resistente Amministrazione sanitaria con la circostanza che la struttura ricorrente “non è accreditata per tale branca”. Il diniego è stimato illegittimo dalla ricorrente struttura provvisoriamente accreditata, non solo per incompetenza dell’organo che lo ha opposto, bensì e soprattutto perché sarebbe carente di motivazione; la società ricorrente avrebbe il diritto di erogare tutte le altre prestazioni relative alla branca di patologia clinica ovvero di Laboratorio di analisi chimico cliniche, come previste dal Nomenclatore Tariffario Nazionale recepito dalle delibere di G.R.C. nn. 377/98, 378/98 e 1874/98, contrassegnate dai codici identificativi 90-91, lettere B e/o A1 ovvero prestazioni di laboratorio generale di base (B) con annesso settore specializzato di Chimica clinica e/o Tossicologia (A1), già R.I.A, con tipologia di primo livello; sarebbe mancato l’indefettibile modulo partecipativo ex art. 7 l. n. 241/90. 3)Preliminarmente deve sgombrarsi il campo dalla censura relativa all’incompetenza dell’organo, che nella specie palesemente non sussiste atteso che trattasi di un atto di gestione, in quanto diniego di liquidazione di prestazioni, sulla scorta di riscontri tecnico amministrativi,di competenza degli uffici dell’ente e come tale ascrivibile - stante il principio, ormai immanente alla P.A., di separazione tra programmazione e gestione - alla competenza dei dirigenti e non anche, come sostenuto dalla ricorrente struttura, di un atto che incide sul diritto all’accreditamento, per quanto di seguito si dirà. Ciò premesso, può addivenirsi alla trattazione della questione di merito agitata con il ricorso in esame. 4)Il Centro ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, per infrangere il diniego impugnato oppone argomentazioni, articolate sui punti nodali che di poi si riportanto, e cioè: a)che il principio da cui occorre muovere è contenuto nella premessa, nonchè nel terzo e quarto capoverso, della D.G.R.C. 377/98, laddove è previsto che le strutture provvisoriamente accreditate possono erogare tutte le prestazioni che risultano comprese nel Nomenclatore Tariffario, purchè riferite alla branca per cui risultano accreditate ai sensi della legge 724/94 e conseguenti delibere della G.R. n. 8707 del 29.12.94, 6757/96 e 6266/98; a.1)siffatta normativa, in sostanza, autorizzerebbe i soggetti accreditati per una determinata branca ed in possesso dei requisiti previsti dalla delibera regionale citata ad erogare tutte le prestazioni comprese nella branca di accreditamento e come tale sarebbe applicabile anche alla struttura ricorrente, la cui posizione, solo apparentemente, sarebbe peculiare; a.2)ed infatti, la posizione della ricorrente struttura andrebbe valutata alla luce -della D.G.R.C. n. 377/98, recante distinzione tra prestazioni di medicina nucleare in vivo (assegnate alla branca di Diagnostica per immagini:Medicina Nucleare, codice 92) e medicina nucleare in vitro o R.I.A. (assegnate alla branca di Patologia clinica o Laboratorio di Analisi Chimico cliniche, codice 90-91); -delle deliberazioni di G.R.C. 6351/1999 e 1036/2000, laddove quest’ultima - di interpretazione autentica di tutta la precedente normativa emanata in materia di erogazione delle prestazioni medico specialistiche ambulatoriali, di diagnostica per immagini e di analisi cliniche - avrebbe espressamente qualificato le strutture in precedenza eroganti prestazioni di medicina nucleare in vitro o R.I.A. quali laboratori di analisi, imponendo alle stesse di adeguarsi alla relativa disciplina; Da qui la nuova organizzazione della società ricorrente nei locali acquistati in Salerno, alla via Torrione 66, strutturati come laboratorio generale di base con settore specializzato di chimica clinica e/o tossicologia (ex R.I.A) con tipologia di primo livello, cui non potrebbe essere negato il diritto ad erogare le prestazioni di Patologia Clinica né sull’assunto della mancanza dei requisti alla data del 31.12.1997, né per mancanza di accreditamento relativa alla branca di patologia clinica. 4.b)Le riferite doglianze evidenziano come il thema decidendum del presente gravame, benché sapientemente articolato, sia sostanzialmente e principalmente quello di stabilire se le prestazioni erogabili dalla struttura sanitaria provvisoriamente accreditata siano riconducibili nell’alveo della precedente convenzione oppure possano ricomprendere nuove tipologie, diverse da quelle precedenti, purchè ascrivibili alla branca di appartenenza della medesima struttura; nonchè se l’utilizzazione di particolari metodiche abiliti la struttura ad erogare tutte le prestazioni caratterizzate dalla ricorrenza delle medesime. La conferma dell’esattezza dell’ambito principale del quesito proposto è d’altronde resa dalla medesima struttura ricorrente laddove, a conclusione del proprio articolato intervento difensivo, afferma, richiamandosi ad un filone, peraltro datato, della giurisprudenza del G.A., che ”il riferimento alla branca – e non alle singole prestazioni – e la mancanza di un’espressa indicazione di volontà contraria depongono chiaramente in favore della tesi dell’erogabilità di tutte le prestazioni ricomprese nella branca di specialità così come indicate dal nuovo Nomenclatore Tariffario, a prescindere dal contenuto della originaria convenzione, la quale vale unicamente quale titolo di legittimazione all’accreditamento – provvisorio –ma non può interferire sull’ambito oggettivo di quest’ultimo” 4.b.1)Al riguardo il Collegio non può che richiamare sinteticamente, per comodità di esposizione, quanto emerge ormai, con indirizzo consolidato, dalla giurisprudenza amministrativa le cui acquisizioni appaiono sinteticamente scolpite nella nota ordinanza cautelare n. 2156 del 2.5.2000 della V Sezione del Consiglio di Stato, orientata a ritenere che “ai sensi dell’art. 6 comma 6 legge 23.12.1994 n. 724, l’accreditamento di precedente convenzione nel SSN ha per oggetto le stesse tipologie assistenziali comprese nel precedente regime convenzionale”. Come è stato parimenti osservato dalla medesima giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, “la complessiva razionalità ed organicità del sistema del servizio sanitario regionale non può consentire alcuna automatismo tra l’iniziativa economica privata di ampliamento e ristrutturazione e potenziamento delle dotazioni organiche e strutturali dei centri convenzionati (provvisoriamente accreditati) e l’obbligo del servizio sanitario pubblico di remunerare “a piè di lista” – a carico dei fondi pubblici (ricadenti, in ultima istanza, sulla fiscalità generale) – tutte le prestazioni erogate dai centri, purchè riconducibili alla branca di appartenenza, alla stregua del d.m. 22 luglio 1996 (nuovo nomenclatore tariffario)*Occorre quindi un provvedimento dell’amministrazione competente che prenda atto della intervenuta trasformazione e la valuti compatibile con la programmazione sanitaria in atto, inserendo il nuovo soggetto (il soggetto sostanzialmente mutato e rinnovato nelle sue connotazioni qualitative e quantitative) entro il sistema pianificatorio regionale e di bacino di utenza afferente alla Asl territorialmente competente, con effetti a valere, in ipotesi di provvedimento positivo, sul fondo sanitario regionale a partire dall’anno finanziario successivo, ovvero secondo la diversa cadenza temporale eventualmente concordata." e ciò in quanto l’Amministrazione sanitaria “dovrà in sostanza verificare la rispondenza della nuova offerta di servizi sanitari alle linee programmatorie regionali” (TAR Campania Napoli Sez. I n. 4218/2001). 4.b.2)Orbene, che nella specie si tratti dell’erogazione (di prestazioni di patologia clinica) diverse rispetto a quelle (radiodiagnostica e terapia fisica, Medicina Nucleare (RIA)) oggetto dell’originaria convenzione, trasformata in accreditamento provvisorio, risulta pacificamente dal confronto tra la deliberazione D.G. n.213 del 4.4.2001, recante, tra l’altro, la ricognizione delle attività specialistiche per le quali risulta accreditata la struttura (Medicina Nucleare (RIA); Radiodiagnostica; Terapia Fisica) e la comunicazione di inizio di attività nei nuovi locali di via Torrione 66 stesso Centro ricorrente, laddove, si afferma che “hanno avuto inizio le attività di radiodiagnostica, medicina nucleare in vivo, laboratorio di analisi di base con settore specializzato R.I.A”. Ed infatti, come emerge dalla medesima nota, la società ricorrente comunicava all’amministrazione sanitaria di aver organizzato nei nuovi locali “come previsto e disciplinato dai D.P.R. 37/97; D.G.R. 377/98; D.G.R. 6351/1999; D.G.R. 1036/2000 il laboratorio di analisi cliniche con annesso settore specializzato di medicina nucleare in vitro, R.I.A “, invitando l’Asl a prenderne atto con formale provvedimento. Trattasi, come risulta evidente, di un quid novi rispetto all’originaria convenzione, la cui erogazione, per quanto innanzi detto, soggiace alla verifica di compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria. 4.c)Né risulta condivisibile il percorso argomentativo sviluppato dalla struttura ricorrente nel secondo motivo di ricorso, per superare le citate acquisizioni giurisprudenziali. La tesi attorea è peraltro radicata, in primis, ad un altro caposaldo che la giurisprudenza, di questo Tribunale (Tar Salerno Sez. I n. 351/02), ha già sconfessato in sede di perimetrazione della portata e dei limiti del nomenclatore tariffario (D.M. 22.1.1996 recepito con DGRC 377/98 e 1874/98). Si afferma infatti da parte dell’interessata che "la società ricorrente, già convenzionata per la Medicina Nucleare in vivo ed in vitro, ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1980, ha pieno diritto, in virtù del regime sopravvenuto, ad erogare le prestazioni di Patologia Clinica e più precisamente di laboratorio generale di base (B) con annesso settore specializzato di chimica clinica e tossicologia (a1), già R.I.A., con tipologia di primo livello” atteso che "le strutture provvisoriamente accreditate possono erogare tutte le prestazioni che risultano ricompresse nel nomenclatore tariffario, purchè riferite alla branca per cui risultano accreditate ai sensi della Legge 724/94 e conseguenti delibere della G.R. n. 8707 del 29.12.94, 6757/96 e 9266/97…”. La prospettazione di parte ricorrente, radicata ad una valenza innovativa del nomenclatore tariffario ex D.M. 150/96, non ha pregio e come tale va respinta. 4.c.1)Come è stato già osservato da questo Tribunale “la controversia ruota, in definitiva, intorno alla corretta interpretazione del (ruolo e delle finalità del) nomenclatore tariffario regionale adottato con deliberazione n. 1874 del 31 marzo 1998 e al valore da attribuire alla circostanza che lo stesso sia stato articolato immutando il previgente sistema degli allegati e del pedissequo aggancio alla branca di accreditamento : circostanza che la Regione assume per parte sua irrilevante, affidandovi finalità estranee a quella della prefigurazione dei confini e dell’ambito degli accreditamenti provvisori, e che i ricorrenti riguardano all’incontro quale reciprocamente sintomatico di una riparametrazione di quei confini e di quell’ambito". Il percorso esegetico innanzi prefigurato ha condotto il Tribunale a scandagliare l’esatta portata delle delibere di Giunta regionale nn. 377 e 378 del 1998 con una traiettoria ermeneutica approdata alla rilevazione dei confini della tematica analizzata, configurata dalle seguenti acquisizioni: -in presenza di dati normativi non equivoci ed in considerazione delle finalità meramente “tariffarie” da attribuire all’elenco predisposto con il nomenclatore, non par dubbio che valore condizionante debba prestarsi al riferimento alla branca specialistica; -la modifica della struttura del nomenclatore non può implicare il superamento delle branche di pertinenza, sistema contenuto tanto nella normativa nazionale (d.p.r. n. 119/88, d.p.r n. 120/88, d.m. 7.11.1991 e d.m. 22.7.96), quanto in quella regionale (D.G.R.C. n. 8707/94 e D.G.R.C. n. 377/98); -nell’ambito della branca di pertinenza, l’accreditamento provvisoriamente sostitutivo di precedente rapporto convenzionale ha per oggetto, in via di principio, le stesse tipologie assistenziali comprese nel precedente regime convenzionale e che l’estensione delle stesse, lungi da potersi affidare all’automatismo riconnesso alla riformulazione, ai diversi fini tariffari, dell’apposito nomenclatore, postula, ai sensi dell’art. 8 del d. lg.vo n. 229/99, la verifica da parte dell’Amministrazione regionale sulla entità del fabbisogno di assistenza e sulla conformità delle offerte del servizio assistenziale rispetto ai criteri di programmazione stabiliti a livello statale e regionale. 4.d)Quanto, infine, alla tesi che "la società DI.SA.R. S.r.l. , quale laboratorio di medicina nucleare in vitro o R.I.A si à dovuta strutturare ed organizzare come laboratorio di analisi chimico-cliniche e dovendosi strutturare come laboratorio di analisi si è organizzata come laboratorio di analisi generale di base (B) con annesso settore specializzato di chimica clinica e tossicologia (A1), già R.I.A., con tipologia di primo livello” e ciò “in quanto previsto e disciplinato dai D.P.R. 37/97; D.G.R. 377/98; D.G.R. 6351/1999; D.G.R. 1036/2000”, è appena il caso di osservare che essa muove da una lettura degli atti citati che il Collegio non condivide per le ragioni che seguono. 4.d.1)Già con il D.P.R. 16 maggio 1980, recante accordo collettivo nazionale per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno di cui all’art. 48 l. n. 833/78, fu previsto che “alle branche di patologia clinica e di analisi biologiche, purchè i professionisti o le strutture siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, è estesa la possibilità di esecuzione di analisi di laboratorio con metodiche che utilizzano radioisotopi (in vitro), prevista nella branca della medicina nucleare”. Con il D.P.C.M. 10 febbraio 1984, recante individuazione dei requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, è stato ribadito, all’art. 3, che “le analisi radioisotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologica oltre che nei presidi di medicina nucleare”. A decorrere dalla citata normativa, il metodo R.I.A (radio immuno assay: dosaggio radio immunologico), inteso nella sua esatta configurazione di metodo di diagnostica, è stato reputato utilizzabile nella branca della patologia clinica e delle analisi biologiche, quale evoluzione tecnica della medesima attività di analisi biologica e come tale insuscettibile di instaurare nuovi rapporti convenzionali (Tar Sicilia Catania Sez. II 8 agosto 2001 n. 1476). La successiva normativa (vedi D.P.R. 14.1.1997) ha peraltro mantenuto ferma la distinzione tra le attività di Patologia Clinica e quelle di Medicina Nucleare, richiedendo diversi requisiti strutturali ed organizzativi. In siffatto contesto, il Nomenclatore Tariffario di cui alle D.G.R.C n. 377/98 e seguenti più volte richiamate, non ha apportato alcun sostanziale innovazione, risultando caratterizzato da fini tariffari più che autorizzatori, per quanto già innanzi precisato, per cui la diversa collocazione della medicina nucleare in vivo e in vitro, non risulta utile a giustificare l’erogazione delle prestazioni di patologia clinica da parte dei centri accreditati per la Medicina Nucleare, che, pertanto, qualora (ri)strutturati per funzionare quali laboratori di patologia clinica con settore specializzato di chimica clinica, necessitano della relativa autorizzazione, quale prestazione aggiuntiva ex D.G.R.C. n. 3958 del 7.8.2001 (Tar Campania Napoli n. 4218/2001). Può concludersi per la reiezione del ricorso. 5)Sussistono giusti motivi per compensare intramente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 2970/2001 proposto da DI.SA.R. DIAGNOSTICA SALERNITANA RADIOLOGICA DEL Dr L. DI GIUDA s.r.l., con sede in Salerno, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa. Così deciso in Salerno, nelle Camere di Consiglio del 21 novembre e del 12 dicembre 2002; con la partecipazione dei Magistrati: Dott. Alessandro Fedullo - Presidente Dott. Francesco Gaudieri - Cons. est.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione di Salerno
Sezione Prima ANNO 200 composto dai Magistrati: 1) Dr. Alessandro Fedullo - Presidente 2) Dr. Francesco Mele - Consigliere 3) Dr. Francesco Gaudieri -Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2970/2001 Reg. Gen., proposto da DI.SA.R. DIAGNOSTICA SALERNITANA RADIOLOGICA DEL dr L. DI GIUDA S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. dott. L. Di Giuda, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gaetano Di Giacomo ed Enza Maria Accarino, presso i quali elettivamente domicilia in Salerno alla via A. Sabatini n. 7 contro Azienda Sanitaria Locale Salerno N.2, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Walter Ramunni con il quale elettivamente domicilia in Salerno al Corso Garibaldi 5 e nei confronti di Regione Campania, per l'annullamento della nota, in uno alla tabella allegata, prot. n. 7754/DS97 del 7 settembre 2001 del Direttore Sanitario del distretto n. 97 e del Responsabile U. O. nella parte in cui si contesta l’avvenuta erogazione di prestazioni di patologia clinica "pur non essendo il Centro accreditato per tale branca”; nonchè per l’accertamento del diritto della società ricorrente ad eseguire in regime di accreditamento provvisorio tutte le prestazioni relative alla branca di Patologia clinica ovvero di Laboratorio di Analisi chimico cliniche,come previste dal Nomenclatore Tariffario Nazionale recepito con le delibere di G.R.C. nn. 377/98, 378/98 e 1874/98 contrassegnate dai codici identificativi 90-91, lettere B e/o A1 ovvero prestazioni di laboratorio generale di base (B9 con annesso settore pecilaizzato di Chimica Clinica e/o Tossicologia (A1) già R.I.A. cin tipologia di primo livello e per la condanna dell’Asl Sa 2 al pagamento delle somme relative alle prestazioni erogate e di quelle ulteriori VISTO il ricorso con gli atti e documenti allegati; VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell' Amministrazione sanitaria; VISTE le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; VISTI tutti gli atti della causa; RELATORE alla pubblica udienza del 21-11-2002 il consigliere dott. Francesco Gaudieri; Uditi altresì, per le parti, gli avvocati presenti come da verbale di udienza; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto notificato il 12.11.2002, depositato il 26.11.2002 la società DI.SA.R. Diagnostica Salernitana Radiologica del Dott. L. Di Giuda S.r.l. ha impugnato dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento del Direttore Sanitario del distretto n. 97 e del Responsabile U.O., avente ad oggetto il controllo delle notule relative ai mesi di aprile e giugno 2001, nella parte in cui veniva contestata alla ricorrente struttura l’avvenuta erogazione di prestazioni di patologia clinica, in carenza della relativa autorizzazione. Ne denunziava l’illegittimità e ne chiedeva l’annullamento, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili e violazione del giusto procedimento. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' ASL Salerno 2, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. La causa veniva discussa e trattenuta per la decisione all’udienza del 21-11-2002.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e soggiace alla relativa declaratoria. 1)La società DI.SA.R., in epigrafe meglio specificata, struttura sanitaria titolare di provvisorio accreditamento per le attività specialistiche di Medicina Nucleare (R.I.A.), Radiodiagnostica, Terapia Fisica, giusta indicazione emergente dalla deliberazione D.G. n. 213 del 4.4.2001, versata in atti, nell’impugnare gli atti gravati, stimati illegittimi per violazione della normativa di riferimento, chiede altresì l’accertamento del proprio diritto ad erogare prestazioni di patologia clinica. Il contenzioso origina dal diniego opposto, con gli atti gravati, in sede di liquidazione delle notule, relative alle prestazioni di patologia clinica erogate dalla struttura nel mese di aprile e giugno 2001, giustificato dalla resistente Amministrazione sanitaria con la circostanza che la struttura ricorrente “non è accreditata per tale branca”. Il diniego è stimato illegittimo dalla ricorrente struttura provvisoriamente accreditata, non solo per incompetenza dell’organo che lo ha opposto, bensì e soprattutto perché sarebbe carente di motivazione; la società ricorrente avrebbe il diritto di erogare tutte le altre prestazioni relative alla branca di patologia clinica ovvero di Laboratorio di analisi chimico cliniche, come previste dal Nomenclatore Tariffario Nazionale recepito dalle delibere di G.R.C. nn. 377/98, 378/98 e 1874/98, contrassegnate dai codici identificativi 90-91, lettere B e/o A1 ovvero prestazioni di laboratorio generale di base (B) con annesso settore specializzato di Chimica clinica e/o Tossicologia (A1), già R.I.A, con tipologia di primo livello; sarebbe mancato l’indefettibile modulo partecipativo ex art. 7 l. n. 241/90. 3)Preliminarmente deve sgombrarsi il campo dalla censura relativa all’incompetenza dell’organo, che nella specie palesemente non sussiste atteso che trattasi di un atto di gestione, in quanto diniego di liquidazione di prestazioni, sulla scorta di riscontri tecnico amministrativi,di competenza degli uffici dell’ente e come tale ascrivibile - stante il principio, ormai immanente alla P.A., di separazione tra programmazione e gestione - alla competenza dei dirigenti e non anche, come sostenuto dalla ricorrente struttura, di un atto che incide sul diritto all’accreditamento, per quanto di seguito si dirà. Ciò premesso, può addivenirsi alla trattazione della questione di merito agitata con il ricorso in esame. 4)Il Centro ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, per infrangere il diniego impugnato oppone argomentazioni, articolate sui punti nodali che di poi si riportanto, e cioè: a)che il principio da cui occorre muovere è contenuto nella premessa, nonchè nel terzo e quarto capoverso, della D.G.R.C. 377/98, laddove è previsto che le strutture provvisoriamente accreditate possono erogare tutte le prestazioni che risultano comprese nel Nomenclatore Tariffario, purchè riferite alla branca per cui risultano accreditate ai sensi della legge 724/94 e conseguenti delibere della G.R. n. 8707 del 29.12.94, 6757/96 e 6266/98; a.1)siffatta normativa, in sostanza, autorizzerebbe i soggetti accreditati per una determinata branca ed in possesso dei requisiti previsti dalla delibera regionale citata ad erogare tutte le prestazioni comprese nella branca di accreditamento e come tale sarebbe applicabile anche alla struttura ricorrente, la cui posizione, solo apparentemente, sarebbe peculiare; a.2)ed infatti, la posizione della ricorrente struttura andrebbe valutata alla luce -della D.G.R.C. n. 377/98, recante distinzione tra prestazioni di medicina nucleare in vivo (assegnate alla branca di Diagnostica per immagini:Medicina Nucleare, codice 92) e medicina nucleare in vitro o R.I.A. (assegnate alla branca di Patologia clinica o Laboratorio di Analisi Chimico cliniche, codice 90-91); -delle deliberazioni di G.R.C. 6351/1999 e 1036/2000, laddove quest’ultima - di interpretazione autentica di tutta la precedente normativa emanata in materia di erogazione delle prestazioni medico specialistiche ambulatoriali, di diagnostica per immagini e di analisi cliniche - avrebbe espressamente qualificato le strutture in precedenza eroganti prestazioni di medicina nucleare in vitro o R.I.A. quali laboratori di analisi, imponendo alle stesse di adeguarsi alla relativa disciplina; Da qui la nuova organizzazione della società ricorrente nei locali acquistati in Salerno, alla via Torrione 66, strutturati come laboratorio generale di base con settore specializzato di chimica clinica e/o tossicologia (ex R.I.A) con tipologia di primo livello, cui non potrebbe essere negato il diritto ad erogare le prestazioni di Patologia Clinica né sull’assunto della mancanza dei requisti alla data del 31.12.1997, né per mancanza di accreditamento relativa alla branca di patologia clinica. 4.b)Le riferite doglianze evidenziano come il thema decidendum del presente gravame, benché sapientemente articolato, sia sostanzialmente e principalmente quello di stabilire se le prestazioni erogabili dalla struttura sanitaria provvisoriamente accreditata siano riconducibili nell’alveo della precedente convenzione oppure possano ricomprendere nuove tipologie, diverse da quelle precedenti, purchè ascrivibili alla branca di appartenenza della medesima struttura; nonchè se l’utilizzazione di particolari metodiche abiliti la struttura ad erogare tutte le prestazioni caratterizzate dalla ricorrenza delle medesime. La conferma dell’esattezza dell’ambito principale del quesito proposto è d’altronde resa dalla medesima struttura ricorrente laddove, a conclusione del proprio articolato intervento difensivo, afferma, richiamandosi ad un filone, peraltro datato, della giurisprudenza del G.A., che ”il riferimento alla branca – e non alle singole prestazioni – e la mancanza di un’espressa indicazione di volontà contraria depongono chiaramente in favore della tesi dell’erogabilità di tutte le prestazioni ricomprese nella branca di specialità così come indicate dal nuovo Nomenclatore Tariffario, a prescindere dal contenuto della originaria convenzione, la quale vale unicamente quale titolo di legittimazione all’accreditamento – provvisorio –ma non può interferire sull’ambito oggettivo di quest’ultimo” 4.b.1)Al riguardo il Collegio non può che richiamare sinteticamente, per comodità di esposizione, quanto emerge ormai, con indirizzo consolidato, dalla giurisprudenza amministrativa le cui acquisizioni appaiono sinteticamente scolpite nella nota ordinanza cautelare n. 2156 del 2.5.2000 della V Sezione del Consiglio di Stato, orientata a ritenere che “ai sensi dell’art. 6 comma 6 legge 23.12.1994 n. 724, l’accreditamento di precedente convenzione nel SSN ha per oggetto le stesse tipologie assistenziali comprese nel precedente regime convenzionale”. Come è stato parimenti osservato dalla medesima giurisprudenza, dalla quale il Collegio non ha motivo per discostarsi, “la complessiva razionalità ed organicità del sistema del servizio sanitario regionale non può consentire alcuna automatismo tra l’iniziativa economica privata di ampliamento e ristrutturazione e potenziamento delle dotazioni organiche e strutturali dei centri convenzionati (provvisoriamente accreditati) e l’obbligo del servizio sanitario pubblico di remunerare “a piè di lista” – a carico dei fondi pubblici (ricadenti, in ultima istanza, sulla fiscalità generale) – tutte le prestazioni erogate dai centri, purchè riconducibili alla branca di appartenenza, alla stregua del d.m. 22 luglio 1996 (nuovo nomenclatore tariffario)*Occorre quindi un provvedimento dell’amministrazione competente che prenda atto della intervenuta trasformazione e la valuti compatibile con la programmazione sanitaria in atto, inserendo il nuovo soggetto (il soggetto sostanzialmente mutato e rinnovato nelle sue connotazioni qualitative e quantitative) entro il sistema pianificatorio regionale e di bacino di utenza afferente alla Asl territorialmente competente, con effetti a valere, in ipotesi di provvedimento positivo, sul fondo sanitario regionale a partire dall’anno finanziario successivo, ovvero secondo la diversa cadenza temporale eventualmente concordata." e ciò in quanto l’Amministrazione sanitaria “dovrà in sostanza verificare la rispondenza della nuova offerta di servizi sanitari alle linee programmatorie regionali” (TAR Campania Napoli Sez. I n. 4218/2001). 4.b.2)Orbene, che nella specie si tratti dell’erogazione (di prestazioni di patologia clinica) diverse rispetto a quelle (radiodiagnostica e terapia fisica, Medicina Nucleare (RIA)) oggetto dell’originaria convenzione, trasformata in accreditamento provvisorio, risulta pacificamente dal confronto tra la deliberazione D.G. n.213 del 4.4.2001, recante, tra l’altro, la ricognizione delle attività specialistiche per le quali risulta accreditata la struttura (Medicina Nucleare (RIA); Radiodiagnostica; Terapia Fisica) e la comunicazione di inizio di attività nei nuovi locali di via Torrione 66 stesso Centro ricorrente, laddove, si afferma che “hanno avuto inizio le attività di radiodiagnostica, medicina nucleare in vivo, laboratorio di analisi di base con settore specializzato R.I.A”. Ed infatti, come emerge dalla medesima nota, la società ricorrente comunicava all’amministrazione sanitaria di aver organizzato nei nuovi locali “come previsto e disciplinato dai D.P.R. 37/97; D.G.R. 377/98; D.G.R. 6351/1999; D.G.R. 1036/2000 il laboratorio di analisi cliniche con annesso settore specializzato di medicina nucleare in vitro, R.I.A “, invitando l’Asl a prenderne atto con formale provvedimento. Trattasi, come risulta evidente, di un quid novi rispetto all’originaria convenzione, la cui erogazione, per quanto innanzi detto, soggiace alla verifica di compatibilità rispetto alla programmazione sanitaria. 4.c)Né risulta condivisibile il percorso argomentativo sviluppato dalla struttura ricorrente nel secondo motivo di ricorso, per superare le citate acquisizioni giurisprudenziali. La tesi attorea è peraltro radicata, in primis, ad un altro caposaldo che la giurisprudenza, di questo Tribunale (Tar Salerno Sez. I n. 351/02), ha già sconfessato in sede di perimetrazione della portata e dei limiti del nomenclatore tariffario (D.M. 22.1.1996 recepito con DGRC 377/98 e 1874/98). Si afferma infatti da parte dell’interessata che "la società ricorrente, già convenzionata per la Medicina Nucleare in vivo ed in vitro, ai sensi del D.P.R. 16 maggio 1980, ha pieno diritto, in virtù del regime sopravvenuto, ad erogare le prestazioni di Patologia Clinica e più precisamente di laboratorio generale di base (B) con annesso settore specializzato di chimica clinica e tossicologia (a1), già R.I.A., con tipologia di primo livello” atteso che "le strutture provvisoriamente accreditate possono erogare tutte le prestazioni che risultano ricompresse nel nomenclatore tariffario, purchè riferite alla branca per cui risultano accreditate ai sensi della Legge 724/94 e conseguenti delibere della G.R. n. 8707 del 29.12.94, 6757/96 e 9266/97…”. La prospettazione di parte ricorrente, radicata ad una valenza innovativa del nomenclatore tariffario ex D.M. 150/96, non ha pregio e come tale va respinta. 4.c.1)Come è stato già osservato da questo Tribunale “la controversia ruota, in definitiva, intorno alla corretta interpretazione del (ruolo e delle finalità del) nomenclatore tariffario regionale adottato con deliberazione n. 1874 del 31 marzo 1998 e al valore da attribuire alla circostanza che lo stesso sia stato articolato immutando il previgente sistema degli allegati e del pedissequo aggancio alla branca di accreditamento : circostanza che la Regione assume per parte sua irrilevante, affidandovi finalità estranee a quella della prefigurazione dei confini e dell’ambito degli accreditamenti provvisori, e che i ricorrenti riguardano all’incontro quale reciprocamente sintomatico di una riparametrazione di quei confini e di quell’ambito". Il percorso esegetico innanzi prefigurato ha condotto il Tribunale a scandagliare l’esatta portata delle delibere di Giunta regionale nn. 377 e 378 del 1998 con una traiettoria ermeneutica approdata alla rilevazione dei confini della tematica analizzata, configurata dalle seguenti acquisizioni: -in presenza di dati normativi non equivoci ed in considerazione delle finalità meramente “tariffarie” da attribuire all’elenco predisposto con il nomenclatore, non par dubbio che valore condizionante debba prestarsi al riferimento alla branca specialistica; -la modifica della struttura del nomenclatore non può implicare il superamento delle branche di pertinenza, sistema contenuto tanto nella normativa nazionale (d.p.r. n. 119/88, d.p.r n. 120/88, d.m. 7.11.1991 e d.m. 22.7.96), quanto in quella regionale (D.G.R.C. n. 8707/94 e D.G.R.C. n. 377/98); -nell’ambito della branca di pertinenza, l’accreditamento provvisoriamente sostitutivo di precedente rapporto convenzionale ha per oggetto, in via di principio, le stesse tipologie assistenziali comprese nel precedente regime convenzionale e che l’estensione delle stesse, lungi da potersi affidare all’automatismo riconnesso alla riformulazione, ai diversi fini tariffari, dell’apposito nomenclatore, postula, ai sensi dell’art. 8 del d. lg.vo n. 229/99, la verifica da parte dell’Amministrazione regionale sulla entità del fabbisogno di assistenza e sulla conformità delle offerte del servizio assistenziale rispetto ai criteri di programmazione stabiliti a livello statale e regionale. 4.d)Quanto, infine, alla tesi che "la società DI.SA.R. S.r.l. , quale laboratorio di medicina nucleare in vitro o R.I.A si à dovuta strutturare ed organizzare come laboratorio di analisi chimico-cliniche e dovendosi strutturare come laboratorio di analisi si è organizzata come laboratorio di analisi generale di base (B) con annesso settore specializzato di chimica clinica e tossicologia (A1), già R.I.A., con tipologia di primo livello” e ciò “in quanto previsto e disciplinato dai D.P.R. 37/97; D.G.R. 377/98; D.G.R. 6351/1999; D.G.R. 1036/2000”, è appena il caso di osservare che essa muove da una lettura degli atti citati che il Collegio non condivide per le ragioni che seguono. 4.d.1)Già con il D.P.R. 16 maggio 1980, recante accordo collettivo nazionale per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno di cui all’art. 48 l. n. 833/78, fu previsto che “alle branche di patologia clinica e di analisi biologiche, purchè i professionisti o le strutture siano in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, è estesa la possibilità di esecuzione di analisi di laboratorio con metodiche che utilizzano radioisotopi (in vitro), prevista nella branca della medicina nucleare”. Con il D.P.C.M. 10 febbraio 1984, recante individuazione dei requisiti minimi di strutturazione, di dotazione strumentale e di qualificazione funzionale del personale dei presidi eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, è stato ribadito, all’art. 3, che “le analisi radioisotopiche in vitro sono effettuabili nei laboratori specializzati di chimica clinica e tossicologica oltre che nei presidi di medicina nucleare”. A decorrere dalla citata normativa, il metodo R.I.A (radio immuno assay: dosaggio radio immunologico), inteso nella sua esatta configurazione di metodo di diagnostica, è stato reputato utilizzabile nella branca della patologia clinica e delle analisi biologiche, quale evoluzione tecnica della medesima attività di analisi biologica e come tale insuscettibile di instaurare nuovi rapporti convenzionali (Tar Sicilia Catania Sez. II 8 agosto 2001 n. 1476). La successiva normativa (vedi D.P.R. 14.1.1997) ha peraltro mantenuto ferma la distinzione tra le attività di Patologia Clinica e quelle di Medicina Nucleare, richiedendo diversi requisiti strutturali ed organizzativi. In siffatto contesto, il Nomenclatore Tariffario di cui alle D.G.R.C n. 377/98 e seguenti più volte richiamate, non ha apportato alcun sostanziale innovazione, risultando caratterizzato da fini tariffari più che autorizzatori, per quanto già innanzi precisato, per cui la diversa collocazione della medicina nucleare in vivo e in vitro, non risulta utile a giustificare l’erogazione delle prestazioni di patologia clinica da parte dei centri accreditati per la Medicina Nucleare, che, pertanto, qualora (ri)strutturati per funzionare quali laboratori di patologia clinica con settore specializzato di chimica clinica, necessitano della relativa autorizzazione, quale prestazione aggiuntiva ex D.G.R.C. n. 3958 del 7.8.2001 (Tar Campania Napoli n. 4218/2001). Può concludersi per la reiezione del ricorso. 5)Sussistono giusti motivi per compensare intramente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. n. 2970/2001 proposto da DI.SA.R. DIAGNOSTICA SALERNITANA RADIOLOGICA DEL Dr L. DI GIUDA s.r.l., con sede in Salerno, lo respinge. Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa. Così deciso in Salerno, nelle Camere di Consiglio del 21 novembre e del 12 dicembre 2002; con la partecipazione dei Magistrati: Dott. Alessandro Fedullo - Presidente Dott. Francesco Gaudieri - Cons. est.